A seguito delle novità introdotte dal Decreto correttivo IRES, non mi è chiaro come la nostra società può dedurre i canoni di leasing immobiliare:
come vengono trattati i contratti già stipulati all'inizio del 2005 o in esercizi precedenti? Quale deve essere la durata di un uovo contratto di Leasing, se l'immobile è ammortizzabile in 33 anni (aliquota 3%)?
Parere redatto dal professionista
Il decreto da Lei citato (DL 203/2005, art. 5-ter) ha modificato l'art. 102, comma 7 del TUIR, che si riferisce appunto alla deducibilità dei canoni di leasing.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 4 dicembre 2005, e il testo aggiornato risulta:
"Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
In pratica, anche per i beni immobili è stata introdotta la regola già applicabile per i beni mobili, che non consente la deducibilità dei canoni se la durata del contratto di leasing è inferiore alla metà del periodo di ammortamento "normale" dei beni stessi, come risultante dai coefficienti di ammortamento applicabili al settore di attività del Locatore, mentre in precedenza era prevista solo una durata minima del contratto di 8 anni.
In relazione al suo primo quesito, in merito alla decorrenza di tali nuove disposizioni, è lo stesso art. 5-ter del DL 203/2005, al comma 2, che prevede che le nuove disposizioni hanno effetto relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia successivamente al 3 dicembre 2005.
Quindi, nulla cambia per i contratti già stipulati entro tale data, a meno che intervengano modifiche del contratto tali da costituire "novazione" dello stesso (artt 1230 e ss del Codice Civile) , sostanzialmente equiparabili alla stipula di un nuovo contratto.
Per quanto riguarda la durata minima del contratto di cui al suo secondo quesito, è stato chiarito con Circolare Ministeriale n. 10/2006 che il limite "massimo" dei 15 anni è applicabile se vantaggioso per il contribuente, laddove la metà del periodo di ammortamento dell'immobile risulti superiore a tale durata. Nel suo caso, per esempio, la durata dell'ammortamento è di 33, 33 esercizi, in pratica l'ammortamento si conclude in 34 esercizi. La metà di tale periodo risulterebbe pari a 17 esercizi.
Sulla base della norma su citata, tuttavia, il contribuente può stipulare un contratto di leasing di durata di 15 esercizi (limite massimo), e mantenere la deducibilità fiscale dei canoni.
Per quanto riguarda la determinazione della durata del contratto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "Occorre precisare, infine, che per la determinazione della durata minima del contratto richiesta dalla norma occorre avere riguardo, quale data iniziale di decorrenza della "durata del contratto", alla data di stipula del contratto o, se diversa, alla successiva data di consegna dell'opera (come nell'ipotesi di "leasing appalto"), a partire dalla quale le parti abbiano differito il momento dal quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni. Solo in tal modo, avendo cioe' riguardo alla "durata del contratto" intesa come periodo in cui e' pattuito il pagamento dei canoni, e' possibile assicurare il rispetto della finalita' della modifica normativa, volta ad ampliare l'arco temporale nel quale e' consentita la deduzione dei canoni di leasing." (CM 10/2006)