La nostra è una società a responsabilità limitata che si occupa di erogare servizi di consulenza informatica. Il servizio si concretizza principalmente nella realizzazione di software su misura per conto del cliente. Ciò comporta che tale attività venga svolta, nella maggior parte dei casi, presso il cliente stesso sia per motivi logistici (essere a stretto contatto di chi deve utilizzare il programma finale) sia per motivi di sicurezza (molte volte si hanno a che fare con informazioni sensibili che non devono uscire dalla struttura del cliente). Data questa premessa, vorremmo iniziare ad erogare questi servizi presso clienti che risiedono su territorio svizzero. Quali sono le norme fiscali che regolano la tassazione di queste operazioni, ai fini IRES?
Parere redatto dal professionista
Dal punto di vista dell'imposizione diretta, si fa presente che la tassazione dei redditi transnazionali è di norma regolata dalle convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti tra i due paesi coinvolti, ossia, nel Vostro caso, si fa riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni esistente tra l'Italia (Stato di residenza fiscale della società) e la Svizzera (Stato ove si svolge l'attività).
A tal proposito, si rammenta che la tassazione viene di norma effettuata dallo Stato di residenza (quindi l'Italia), per tutti i redditi ovunque prodotti dalla società; tuttavia, in alcuni casi è possibile la tassazione concorrente dell'altro Stato, o mediante ritenuta alla fonte, o mediante tassazione del "ramo" d'impresa esistente nell'altro paese, tecnicamente definito Stabile organizzazione.
La nozione di Stabile organizzazione costituisce il criterio principale per stabilire se, in base al diritto tributario internazionale, uno Stato abbia poteri impositivi su un'impresa estera che svolge la propria attività economica sul suo territorio.
Tralasciando per semplicità le ulteriori previsioni in merito all'esistenza di stabile organizzazione inserite nell'articolo 5 della Convenzione Italia - Svizzera, - che non sembrano riguardare il Vostro caso - tale articolo, ai commi 1, 2 e 3 recita:
"L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- una officina;
- un laboratorio;
- una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
Commentario costituisce una qualificata fonte per l'interpretazione dei trattati), l'esistenza di una "sede di affari" può essere individuata quando sia a disposizione, a qualsiasi titolo, una "installazione". Di norma, si può trattare di un ufficio, di locali, di macchinari e attrezzature e simili, che possono costituire una sede d'affari anche se sono semplicemente a disposizione dell'impresa,; basta quindi che siano utilizzabili a qualsiasi titolo, anche se non sono di proprietà dell'impresa, né in affitto, comodato ecc..
Tuttavia, la sede deve essere "fissa" , sia in termini temporali (per un sufficiente lasso di tempo) che come localizzazione nel medesimo luogo. E' necessario quindi che si verifichi una certa "permanenza" della sede d'affari.
Ad esempio, nel vostro caso, la sede potrebbe ritenersi fissa, e quindi costituire una stabile organizzazione nel territorio della Svizzera, laddove si verifichi una permanenza di una certa durata nel territorio di tale Stato volta allo svolgimento dell'attività dell'impresa, anche se svolta presso un cliente.
Da quanto da Voi esposto, in merito alla vostra attività, sembra che tale "stabilità" possa non essere verificata, dato che presumibilmente il vostro personale lascerà la sede del cliente, alla fine del relativo progetto, per recarsi in Italia e per ritornare eventualmente in Svizzera in base ad un contratto autonomo rispetto al precedente, presso un cliente diverso.
Tuttavia, Vi raccomandiamo verificare, alla luce dei principi su esposti, se nel corso dell'attività dovesse effettivamente risultare verificato il requisito della permanenza - per un sufficiente lasso di tempo - presso una sede d'affari, che possa costituire presupposto per l'esistenza di stabile organizzazione. In tal caso, infatti, lo Stato ospite potrebbe richiedere la tassazione dei proventi realizzati tramite tale sede.
Dal quesito non si desume se il contratto posto in essere possa configurare il pagamento di "canoni" o "royalties", che potrebbero essere assoggettate a ritenuta alla fonte nello Stato estero, ai sensi dell'art. 12 della medesima convenzione Italia-Svizzera, seppure con l'aliquota massima del 5%. Altrimenti, se dall'esame del contratto si dovesse configurare una "cessione" di diritti, non si applicherebbe più la disciplina prevista per i "canoni", e si rientrerebbe nell'ambito del reddito d'impresa.