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TARIFFARIO PER I CONSULENTI TECNICI ED I PERITI
DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 2002
ADEGUAMENTO
DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETRI
E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Si
segnala, in sintesi, che i compensi a vacazione sono pari a:
- € 14,68 (prima vacazione)
- € 8,15 (ulteriori vacazioni)
mentre le aliquote e gli scaglioni dell'articolo 13 sono così variati:
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
Nel caso di stima sommaria
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi del comma precedente e ridotto
alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto
di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 30 maggio 2002 - Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti
e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita'
giudiziaria in materia civile e penale.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni triennio puo' essere adeguata la misura
degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti
a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori,
in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988,
n.352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre
1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione
in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumoper le famiglie di operai
e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;
Rilevato che non si e' proceduto
all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine
del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli
successivi, cosi' come non si e'
proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati
al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello
successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti
non appare piu' adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente
per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto
1999;
Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio
2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo
agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto
1999 e' pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive
misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il
quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991,
n. 13, si puo' provvedere con decretoministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n.
319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima
vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto
del Presidente della Repubblica 14
novembre 1983, n. 820, sono rideterminati
come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto si fa fronte con gli
stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 2.1.2.1., spese di
giustizia, del centro di responsabilita' "Affari
di giustizia", dello stato di previsione della
spesa del Ministero della giustizia per l'anno
finanziario 2002 e dei corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro della giustizia Castelli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI
FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI
E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.
Art.
1.
Per la determinazione degli onorari a percentuale
si ha riguardo per la perizia al valore
del bene o di altra utilita' oggetto dell'accertamento
determinato sulla base di elementi obiettivi
risultanti dagli atti del processo e per la consulenza
tecnica al valore della controversia; se non e' possibile
applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati
al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico
e sono determinati in base alle vacazioni.
Art.
2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,
contabile e fiscale, spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
3.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di valutazione di aziende, enti patrimoniali,
situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti
a titolo di risarcimento di danni, diritti
aziendali e industriali nonche' relativi a beni
mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla
meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
4.
Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni:
A. Sul totale delle attivita':
fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da 51.645,70 e fino
a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90,
dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.456,91 e
fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre
euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90,
dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da euro 516.546,91 e
fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre
euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla meta'
se la formazione del bilancio riguarda societa', enti
o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale
o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice
amministrazione di beni immobili o al solo godimento
di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti
pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
5.
Salvo quanto previsto nell'articolo precedente
per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di inventari, rendiconti e situazioni
contabili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
Art.
6.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di avarie comuni spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo
della somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di avarie particolari spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da euro 3.098,75 e
fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 15.493,72 e
fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
da euro 30.987,42 e fino a
euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 51.645,70 fino
e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
7.
Per la perizia o la consulenza
tecnica espletata con metodo attuariale in materia
di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,
di prestiti, di nude proprieta' e
usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento
al costo della vita e rivalutazione monetaria,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a
euro 484,95.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali,
di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita'
pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
Art.
8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni
previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce
la valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90,
dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 516.456,91 e
fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;
da euro 5.164.569 fino
e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi
di enti previdenziali,assicurativi o finanziari spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al
0,6569%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
da euro 258.228,46 e
fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
da euro 516.456,91 e
fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
da euro 5.164.569 fino
e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.
Qualora l'analisi di cui al comma precedente
riguardi piu' di un bilancio, il compenso
complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario
relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante per ciascun bilancio
precedente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
9.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili
spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario
spettante per ogni reperto successivo al primo
e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art.
10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
accertamento di retribuzioni o di
contributi previdenziali, assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto
di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.
Art.
11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di costruzioni edilizie, impianti industriali,
impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine
isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche,
acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali,
progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 51.645,70 e
fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e
fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto
e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di
lavori e forniture, di misura e contabilita' di lavori,
di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12
ad un massimo di euro 970,42.
Per la perizia o consulenza
tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici
e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la
misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali,
fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo
di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art.
13.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e
fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e
fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
Nel caso di stima sommaria
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi del comma precedente e ridotto
alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto
di due terzi.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
14.
Per la perizia o la consulenza
in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide,
liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 5.164,58 e
fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a
euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a
euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dallo 0,1879% allo 0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro 258.228,46 fino
e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 145,12.
Art.
15.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
valutazione, riparazione e trasformazione di aerei,
navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio
e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla meta'. In
materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato
e' ulteriormente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 96,58.
Art.
16.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di
case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie,
di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione
di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali
e riparto di spese condominiali spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo
di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Art.
17.
Per la consulenza tecnica in
materia di infortunistica del traffico e della
circolazione spetta al consulente tecnico
un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal
5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28,
dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e
fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 25.822,85 fino
e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a
euro 38,73.
Il valore e' determinato in base all'entita'
del danno cagionato alla cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate
si ha riguardo al danno di maggiore entita'. Per la
perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e'
commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico
ed e' determinato in base alle vacazioni.
Art.
18.
Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di esplosivi, di armi, di proiettili,
di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.
Se il reperto e' costituito da un'arma
in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.
Quando l'indagine di cui al primo e al terzo
comma ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante
per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due
terzi.
Art.
19.
Per la perizia
o la consulenza tecnica in materia
di geomorfologia applicata, idrogeologia,
geologia applicata e stabilita' dei
pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
Art.
20.
Per la perizia in materia medico-legale,
nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta
a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita medico-legale euro 19,11;
ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta,
spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
per visite medico-legali da euro 48,03
a euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro 116,20
a euro 387,86.
Art.
21.
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
medici,diagnostici, identificazione di agenti
patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
Art.
22.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente
ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.
Art.
23.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
Art.
24.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
Art.
25.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto
diagnosi su materiale biologico o su tracce
biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni
sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche
spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad
esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ciascuno di
essi, successivo al primo, e' ridotto alla meta'.
Art.
26.
Per la perizia o la consulenza
tecnica avente ad oggetto accertamenti
diagnostici su animali, nel
caso di immediata espressione del giudizio raccolta
a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari,
non cumulabili fra loro:
visita clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il parere non possa essere
dato immediatamente e venga presentata una relazione
scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni,
un onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a euro
145,12;
per esame necroscopico da euro 96,58 a
euro 290,77.
Nel caso di malattie infettive,
epidemiche o endemiche, che abbiano interessato
piu' capi facenti parte di un gregge o di una mandria
o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi
sono raddoppiati.
Art.
27.
Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca
qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a
euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti biologici spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a
euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna
sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad
esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ogni sostanza
o campione successivo al primo e' ridotto alla meta'.
Art.
28.
Per la perizia o la consulenza
tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la
ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita
delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili
nonche' di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o la
consulenza ecotossicologica volta ad accertare
le alterazioni e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad identificare
gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 48,03 a euro 484,95.
Art.
29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente
stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione
sui risultati dell'incarico espletato, della
partecipazione alle udienze e di
ogni altra attivita' concernente i quesiti.
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