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TARIFFARIO PER I CONSULENTI TECNICI ED I PERITI


DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 2002


ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETRI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Si segnala, in sintesi, che i compensi a vacazione sono pari a:
- € 14,68 (prima vacazione)
- € 8,15 (ulteriori vacazioni)

mentre le aliquote e gli scaglioni dell'articolo 13 sono così variati:

Art. 13.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica in materia di estimo spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
      fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14,  dallo 0,9316% all'1,8790%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a   euro  25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a   euro  51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
    Nel  caso  di  stima  sommaria  spetta   al perito o al consulente tecnico  un  onorario  determinato   ai  sensi  del comma precedente e ridotto  alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                             

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 30 maggio 2002 - Adeguamento  dei   compensi  spettanti  ai periti, consulenti tecnici, interpreti  e   traduttori  per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni   triennio  puo'  essere  adeguata la misura degli onorari fissi, variabili  o  a  vacazione  spettanti  a  periti, consulenti tecnici, interpreti,  e  traduttori,  in  relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo   per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;


  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione  alla   variazione  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei prezzi   al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;


  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre  1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione,   accertata  dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumoper  le   famiglie  di  operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;


  Rilevato  che  non  si  e'  proceduto all'adeguamento degli onorari fissi  e  variabili  al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne'   in   quelli   successivi,    cosi'  come  non  si  e'  proceduto all'adeguamento   degli  onorari  commisurati  al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
  Considerato  che  la  misura degli onorari predetti non appare piu' adeguata;


  Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli onorari    sopra   indicati   rispettivamente  per  il   periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;


  Rilevato  che  l'ISTAT,  con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che  l'aumento  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;


  Ritenuto  che  nelle  sopraindicate  rispettive misure debba essere effettuato  l'adeguamento,  per  il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge  12 gennaio  1991,  n.  13,  si  puo'   provvedere  con  decretoministeriale;
                             

Decreta:
  Art. 1.
  1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono   rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
  2.  Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente    della   Repubblica   14 novembre   1983,   n.  820,  sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
  3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto si fa fronte   con   gli   stanziamenti    del  capitolo  1360,  nell'ambito dell'unita'   previsionale  di  base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro  di   responsabilita'  "Affari  di  giustizia",  dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della   giustizia per l'anno finanziario   2002   e  dei   corrispondenti  capitoli  per  gli  anni successivi.
  Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa vigente.
  Roma, 30 maggio 2002
  Il Ministro della giustizia Castelli
  Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Allegato
TABELLE  CONTENENTI  LA  MISURA  DEGLI  ONORARI  FISSI   E  DI  QUELLI VARIABILI  DEI  PERITI  E  DEI   CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E  PENALE,  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.
                              

Art. 1.
    Per  la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per  la  perizia  al  valore  del  bene  o  di altra utilita' oggetto dell'accertamento   determinato  sulla  base   di  elementi  obiettivi risultanti  dagli  atti  del   processo e per la consulenza tecnica al valore  della  controversia;   se non e' possibile applicare i criteri predetti  gli  onorari  sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo  svolgimento  dell'incarico   e  sono  determinati  in  base alle vacazioni.
                              

Art. 2.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile  e  fiscale,  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a   euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a   euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              

Art. 3.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di  aziende,  enti  patrimoniali,  situazioni  aziendali,   patrimoni, avviamento,  diritti  a  titolo  di  risarcimento  di   danni, diritti aziendali  e  industriali  nonche'  relativi a beni mobili in genere, spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              

Art. 4.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    A. Sul totale delle attivita':
      fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
      da  51.645,70  e  fino  a  euro   103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
    B. Sul totale dei ricavi lordi:
      fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
      da  euro  516.546,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
    I  suddetti  onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio  riguarda  societa',  enti o imprese che non svolgono alcuna attivita'  commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla  pura   e  semplice  amministrazione  di  beni immobili o al solo godimento  di  redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              

Art. 5.
    Salvo  quanto  previsto nell'articolo precedente per la perizia o la   consulenza   tecnica  in  materia  di   inventari,  rendiconti  e situazioni  contabili  spetta   al  perito  o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
                              

Art. 6.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica in materia di avarie comuni  spetta  al  perito  o   al  consulente  tecnico  un onorario a percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
      fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da  euro  3.098,75  e  fino  a   euro  5.164,57,  dal 3,7580% al 7,5160%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a   euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica in materia di avarie particolari  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
      fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
      da  euro  3.098,75  e  fino  a   euro  5.164,57,  dal 2,8106% al 5,6370%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;
      da  euro  15.493,72  e  fino  a   euro  30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;
      da  euro  30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
      da  euro  51.645,70  fino  e  non   oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              

Art. 7.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica espletata con metodo attuariale  in  materia  di   ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,  di  prestiti,   di  nude  proprieta'  e  usufrutti, di ammortamenti   finanziari,  di  adeguamento  al  costo  della  vita   e rivalutazione  monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi  tecniche  di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche  individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa ai  fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
                              

Art. 8.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di   stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e   assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a   percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
      fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;
      da  euro  5.164.569  fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica in materia di analisi tecniche  sui  bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali,assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
      da  euro  103.291,39  e  fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;
      da  euro  258.228,46  e  fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;
      da euro  5.164.569  fino  e  non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.
    Qualora  l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un bilancio,   il   compenso   complessivo  e'   costituito  dalla  somma dell'onorario relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              

Art. 9.
    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di opere di pittura,  scultura  e simili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
    Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante per   ogni  reperto  successivo  al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
                             

Art. 10.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di    retribuzioni   o   di  contributi   previdenziali,  assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di  lavoro   spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.
                             

Art. 11.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie,   impianti   industriali,  impianti  di   servizi  generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali,  opere  idrauliche,  acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati  e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a   euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a   euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                             

Art. 12.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza  tecnica  alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati   e  norme,  di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilita'   di  lavori,  di  aggiornamento  e revisione dei prezzi, spetta   al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
    Per  la  perizia  o  consulenza  tecnica   in  materia  di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione,  la  misura  dei  fondi  rustici, i rilievi di strade, canali,  fabbricati,  centri  abitati  e  aree fabbricabili spetta al perito  o  al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
                             

Art. 13.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica in materia di estimo spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
      fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14,  dallo 0,9316% all'1,8790%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a   euro  25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a   euro  51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;
      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
    Nel  caso  di  stima  sommaria  spetta   al perito o al consulente tecnico  un  onorario  determinato   ai  sensi  del comma precedente e ridotto  alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                             

Art. 14.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza in materia di cave e miniere, minerali,  sostanze  solide,  liquide e gassose spetta al perito o al consulente  tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
      fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a   euro  10.329,14,  dallo 0,9316% all'1,8790%;
      da  euro  10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;
      da  euro  25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;
      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                             

Art. 15.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione  e  trasformazione  di  aerei,  navi  e imbarcazioni e in quella  di  salvataggio  e  recuperi spetta al perito o al consulente tecnico  un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla meta'.  In  materia  di  valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
                             

Art. 16.
    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili  amministrative  di  case  e  beni   rustici, di curatele di aziende  agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di   redazione  di  stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali  e  riparto  di  spese condominiali spetta al perito o al consulente  tecnico  un  onorario  da  un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
                             

Art. 17.
    Per  la  consulenza  tecnica  in  materia   di  infortunistica del traffico  e  della  circolazione   spetta  al  consulente  tecnico  un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
      da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
      da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
      da  euro  2.582,29  e  fino  a   euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;
      da  euro  25.822,85  fino  e  non   oltre  euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.
    Il  valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato alla  cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore   entita'.  Per  la  perizia nella materia di cui al primo comma   l'onorario  e'  commisurato  al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.
                             

Art. 18.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di  armi,  di  proiettili,  di bossoli e simili spetta al perito o al consulente  tecnico  un  onorario  da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.
    Se  il  reperto  e' costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
    Per  la  perizia  o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.
    Quando  l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto piu'  reperti  l'onorario  spettante  per  ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
                             

Art. 19.
    Per   la   perizia   o   la   consulenza  tecnica  in  materia  di geomorfologia    applicata,   idrogeologia,   geologia    applicata   e stabilita'  dei  pendii  spetta   al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
                             

Art. 20.
    Per  la  perizia  in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione  del  giudizio  raccolta  a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
      visita medico-legale euro 19,11;
      ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
      autopsia euro 67,66;
      autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga presentata  una  relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
      per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
      per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
                             

Art. 21.
    Per  la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,diagnostici,  identificazione  di  agenti  patogeni,   riguardanti  la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.
                             

Art. 22.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico  spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.
                             

Art. 23.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
                             

Art. 24.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.
                             

Art. 25.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su   materiale  biologico  o  su  tracce  biologiche   ovvero  indagini biologiche  o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce  biologiche  spetta  al  perito  o  al   consulente  tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
    Qualora  i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di uno  l'onorario  spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e' ridotto alla meta'.
                             

Art. 26.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza   tecnica  avente  ad  oggetto accertamenti   diagnostici    su   animali,   nel  caso  di  immediata espressione  del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
      visita clinica euro 19,11;
      esame necroscopico euro 67,66.
    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga presentata  una  relazione  scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
      per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
      per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
    Nel  caso  di  malattie  infettive,   epidemiche  o endemiche, che abbiano  interessato  piu'  capi   facenti parte di un gregge o di una mandria  o  di  un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.
                             

Art. 27.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza,  da  euro   67,66  a  euro  193,67 a campione per la ricerca quantitativa.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario da euro  67,66  a  euro  193,67  per  l'analisi   qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
    Quando  le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di uno  l'onorario  spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto alla meta'.
                             

Art. 28.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica chimica-tossicologica avente  ad  oggetto  la  ricerca   quantitativa o qualitativa completa generale  incognita  delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche  non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
    Per   la  perizia  o  la  consulenza   ecotossicologica  volta  ad accertare  le  alterazioni  e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.
                             

Art. 29.
    Tutti  gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato,    della  partecipazione  alle  udienze  e  di   ogni  altra attivita' concernente i quesiti.