DECRETO LEGISLATIVO
2 febbraio 2001, n. 96 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 4 aprile,
n. 79). - Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica
professionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette
a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita
la qualifica professionale;
Vista la deliberazione
preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 novembre 2000;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio
nazionale forense;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio
2001;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
Emana il seguente
decreto legislativo:
TITOLO I
Esercizio permanente
della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea.
CAPO I
Disposizioni
generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. L'esercizio
permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo
professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente
decreto.
2. La prestazione
di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata
dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni
dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai
cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo.
Articolo 2
Qualifica professionale
1. Ai fini del
presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati
membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione
di avvocato sono i seguenti:
Avocat-Advocaat
Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt
(Repubblica federale di Germania);
Dikegoros (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu
(Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor
(Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi
Bassi);
Rechtsanwalt
(Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat
(Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor
(Regno Unito).
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto si considera:
a) Stato membro
di origine, lo Stato membro dell'Unione europea nel quale il cittadino
di uno degli Stati membri ha acquisito il titolo professionale che
lo abilita all'esercizio della professione di avvocato in detto
Stato;
b) titolo professionale
di origine, uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2,
acquisito in uno degli Stati membri prima dell'esercizio in Italia
della professione di avvocato;
c) titolo di
avvocato, il titolo professionale acquisito in Italia, mediante
iscrizione nell'albo degli avvocati;
d) avvocato
stabilito, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea
che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con
il titolo professionale di origine e che è iscritto nella
sezione speciale dell'albo degli avvocati;
e) avvocato
integrato, il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea
che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di
avvocato.
Articolo 4
Esercizio delle
attività professionali
1. L'avvocato
stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di
cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente
modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio
1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle
condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo.
2. L'avvocato
integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle
stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per
il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo
di avvocato.
Articolo 5
Norme applicabili
1. L'avvocato
stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle
norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano
la professione di avvocato.
2. All'avvocato
stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità
che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione
di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di
lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine,
a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia
di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato
stabilito è tenuto agli stessi obbighi previsti per legge
a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L'avvocato
stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti,
anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove
tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita
con il titolo di avvocato.
CAPO II
Esercizio permanente
della professione di avvocato con il titolo professionale di origine
Articolo 6
Iscrizione
1. Per l'esercizio
permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini
degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo
2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito
nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente
la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto
della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
2. L'iscrizione
nella sezione speciale dell'albo è subordinata alla iscrizione
dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello
Stato membro di origine.
3. La domanda
di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato
di cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea o dichiarazione
sostitutiva;
b) certificato
di residenza o dichiarazione sostitutiva ovvero dichiarazione dell'istante
con la indicazione del domicilio professionale;
b) attestato
di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro
di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla
data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva.
4. Se l'interessato
fa parte di una società nello Stato membro di origine, è
tenuto ad indicare nella domanda la denominazione, la relativa forma
giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
5. La domanda
di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana; i documenti,
ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere
accompagnati da una traduzione autenticata.
6. Il Consiglio
dell'ordine, entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda o dalla sua integrazione, accertata la sussistenza delle
condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità,
ordina l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne dà
comunicazione alla corrispondente autorità dello Stato membro
di origine.
7. Il rigetto
della domanda non può essere pronunciato se non dopo avere
sentito l'interessato. La deliberazione è motivata ed è
notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato
ed al procuratore della Repubblica ai sensi e per gli effetti di
cui al quinto comma dell'art. 31 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni.
8. Qualora il
Consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine
di cui al comma 6, l'interessato può, entro dieci giorni
dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio
nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
9. Con l'iscrizione
nella sezione speciale dell'albo, l'avvocato stabilito acquista
il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo.
10. Successivamente
all'iscrizione, l'avvocato stabilito è tenuto a presentare
annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione
all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in
data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero
dichiarazione sostitutiva.
Articolo 7
Uso del titolo
1. Nell'esercizio
della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso
del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua
o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in
modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di
avvocato.
2. Alla indicazione
del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad
aggiungere l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero
la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso
a patrocinare nello Stato membro di origine.
3. L'avvocato
stabilito, se esercita la professione quale membro di una società
costituita nello Stato membro di origine, è tenuto ad aggiungere
al titolo professionale la denominazione di tale studio, nonché
la forma giuridica e i nominativi dei membri che operano in Italia.
Articolo 8
Prestazioni
giudiziali
1. Nell'esercizio
delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e
difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché
nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina
di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un
professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo
di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità
adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile
dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
2. L'intesa
di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata
o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito
o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione
della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.
Articolo 9
Patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate
nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni, l'avvocato stabilito può assumere
il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui
all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni,
ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con
un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l'iscrizione
nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato
stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare
di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici
anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche
dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia.
Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di
iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica
la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni.
Articolo 10
Prestazioni
stragiudiziali
1. L'avvocato
stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui
all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale,
fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato
membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché
sul diritto nazionale.
Articolo 11
Procedimenti
disciplinari
1. Nell'esercizio
dell'attività professionale, l'avvocato stabilito è
soggetto, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate
nel presente titolo, al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine
competente. Sono ad esso applicabili, con le modalità e le
procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari
contemplate dalle norme in materia vigenti.
2. Prima di
avviare un procedimento disciplinare, il Consiglio dell'ordine ne
dà immediata comunicazione alla competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine, fornendo ogni informazione
utile, con l'avvertenza che i dati non possono essere utilizzati
al di fuori dei fini propri dell'organizzazione.
3. Per l'istruttoria
dei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine può
richiedere direttamente le informazioni necessarie alla competente
organizzazione professionale dello Stato membro di origine ovvero
all'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'avvocato
stabilito è ammesso ad esercitare la professione.
4. L'organizzazione
professionale dello Stato membro di origine, a mezzo di rappresentanti,
può assistere alle udienze del procedimento disciplinare
e può presentare osservazioni, anche dinanzi al Consiglio
nazionale forense nel caso di ricorso avverso la decisione del Consiglio
dell'ordine.
5. Le decisioni
adottate in materia disciplinare dai Consigli dell'ordine e dal
Consiglio nazionale forense sono immediatamente comunicate all'organizzazione
professionale dello Stato membro di origine con l'avvertenza di
cui al comma 2.
6. I provvedimenti
dell'organizzazione professionale dello Stato membro di origine
che comportano il divieto definitivo o temporaneo di esercizio della
professione determinano automaticamnte il divieto definitivo o temporaneo
di esercitare in Italia la professione con il titolo professionale
di origine. Per i provvedimenti che comportano effetti diversi,
il Consiglio dell'ordine competente adotta i provvedimenti opportuni,
sulla base delle norme di carattere sostanziale e procedurale previste
dall'ordinamento forense e dal presente decreto.
7. Se il procedimento
disciplinare riguarda un avvocato che esercita stabilmente la professione
in altro Stato membro con il titolo di avvocato, il Consiglio dell'ordine
dà le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 all'organizzazione
dello Stato membro presso la quale l'avvocato è iscritto.
CAPO III
Integrazione
nella professione di avvocato
Articolo 12
Condizioni
1. L'avvocato
stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione
nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato
in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo
professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Per esercizio
effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende
l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata
senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della
vita quotidiana. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra
natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa
ha avuto una durata almeno triennale, senza calcolare il periodo
di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione
dell'attività come effettiva e regolare.
3. L'avvocato
stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale,
se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in
materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo
degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il
titolo di avvocato.
4. Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, emanato in attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni.
Articolo 13
Procedimento
per la dispensa
1. La domanda
di dispensa si propone al Consiglio dell'ordine presso il quale
l'avvocato stabilito è iscritto.
2. La domanda
è corredata dalla documentazione relativa al numero e alla
natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni
idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività
professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto
comunitario, per il periodo minimo di tre anni. L'interessato è
tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di procedimenti penali
o disciplinari a suo carico, pendenti o già definiti nello
Stato membro di origine, fornendo al Consiglio ogni ulteriore utile
informazione.
3. Il Consiglio
dell'ordine verifica la regolarità e l'esercizio effettivo
dell'attività esercitata, anche mediante richiesta di informazioni
agli uffici interessati e, ove ritenuto opportuno, invita l'avvocato
a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti
e alla documentazione prodotta.
4. La deliberazione
in merito alla dispensa è assunta dal Consiglio dell'ordine
nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda
o dalla scadenza del termine per la sua integrazione. La deliberazione
è motivata e notificata entro quindici giorni all'interessato
e al Procuratore della Repubblica, al quale sono altresì
trasmessi i documenti giustificativi.
Nei dieci giorni
successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere
motivato al Procuratore generale presso la Corte di appello. Quest'ultimo
e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione,
ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del pubblico
ministero ha effetto sospensivo. La deliberazione è altresì
comunicata al Ministero della giustizia per l'esercizio delle funzioni
di vigilanza.
5. Anche prima
della verifica dell'attività professionale svolta, il Consiglio
dell'ordine può rigettare la domanda in pendenza di procedimenti
disciplinari per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni
di ordine pubblico.
6. Qualora il
Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel comma 4,
gli interessati e il pubblico ministero possono presentare ricorso,
entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio
nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.
7. Tutti i soggetti
che, in ragione del loro ufficio, vengono a conoscenza degli elementi
e delle informazioni comunque acquisiti nel corso dell'istruttoria
della domanda di dispensa sono tenuti al segreto.
Articolo 14
Attività
di durata inferiore nel diritto nazionale
1. L'avvocato
stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione
nella sezione speciale dell'albo, ha esercitato la professione con
il titolo professionale di origine, ma ha trattato pratiche attinenti
al diritto nazionale per un periodo inferiore, è dispensato
dalla prova attitudinale se l'attività effettiva e regolare
svolta e la capacità di proseguirla, da valutare sulla base
di un colloquio, consentono di ritenere verificata la condizione
di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Ai fini della
dispensa, oltre all'attività effettiva e regolare svolta,
si considerano le conoscenze e le esperienze professionali acquisite
nel diritto italiano, nonché la partecipazione a corsi o
seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense
e alla deontologia professionale.
3. Il colloquio
si svolge davanti al Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 13,
comma 3.
4. Il procedimento
per la dispensa è disciplinato dalle disposizioni di cui
all'articolo 13.
Articolo 15
Uso del doppio
titolo
1. L'avvocato
integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati
ed esercita la professione con il titolo di avvocato, ha diritto
di aggiungere a tale titolo quello professionale di origine, indicato
nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro
nel quale è stato acquisito.
TITOLO II
Esercizio della
professione di avvocato in forma societaria
CAPO I
Della società
tra avvocati
Articolo 16
Disposizioni
generali
1. L'attività
professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio
può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo
il tipo della società tra professionisti, denominata nel
seguito società tra avvocati.
2. La società
tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e,
ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società
in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del
codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese,
è istituita una sezione speciale relativa alle società
tra professionisti; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica
e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
3. La società
tra avvocati non è soggetta a fallimento.
4. La società
tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo
degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto compatibili,
le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano
la professione di avvocato.
5. E' fatto
salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Articolo 17
Costituzione
e oggetto
1. Ai fini della
iscrizione all'albo, la società tra avvocati è costituita
con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate
dei contraenti.
2. La società
tra avvocati ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della
professione dei propri soci. La società può rendersi
acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio
della professione e compiere qualsiasi attività diretta a
tale scopo.
Articolo 18
Ragione sociale
1. La società
tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome
e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più
soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere
la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata
s.t.p.
2. Non è
consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la
cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso
accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi.
In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la
indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto
al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera
compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione
della qualità di socio.
Articolo 19
Modificazioni
1. L'atto costitutivo
può essere modificato con deliberazione adottata da tutti
i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto
costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
Articolo 20
Invalidità
della società
1. La nullità
della società per vizi di costituzione può essere
pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano
la nullità dei contratti.
2. La dichiarazione
di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano
l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.
3. La sentenza
che dichiara la nullità o che pronuncia l'annullamento nomina
uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè
professionisti esercenti con il titolo di avvocato.
4. La invalidità
non può essere pronunciata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo
iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
5. La responsabilità
dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità
o dall'annullamento dell'atto costitutivo.
Articolo 21
Requisiti soggettivi
dei soci e situazioni di incompatibilità
1. I soci della
società tra avvocati devono essere in possesso del titolo
di avvocato.
2. La partecipazione
ad una società tra avvocati è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra avvocati.
3. La incompatibilità
di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione
di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della
iscrizione della società nell'albo.
4. E' escluso
il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione
di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla
società.
Articolo 22
Subentro di
nuovi soci
1. Le quote
di partecipazione alla società tra avvocati possono essere
cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo
diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di
morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli
eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero
continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali
richiesti e vi acconsentano.
Articolo 23
Amministrazione
1. L'amministrazione
della società tra avvocati spetta ai soci e non può
essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa
pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno
dei soci disgiuntamente dagli altri.
Articolo 24
Incarico professionale
e obblighi di informazione
1. L'incarico
professionale conferito alla società tra avvocati può
essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
2. La società
deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto,
che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun
socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione
dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti
sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e
delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.
3. In difetto
di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio
o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.
4. La prova
dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi
2 e 3 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono
risultare da atto scritto.
Articolo 25
Compensi
1. I compensi
derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono
crediti della società.
2. Se la prestazione
è svolta da più soci, si applica il compenso spettante
ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola
approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 26
Responsabilità
professionale
1. Il socio
o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili
per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico.
La società risponde con il suo patrimonio.
2. In difetto
della comunicazione prevista dall'articolo 24, comma 3, per le obbligazioni
derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più
soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente
e solidalmente tutti i soci.
3. Per le obbligazioni
sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono
inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario
non ha effetto nei confronti dei terzi.
4. La sentenza
pronunciata nei confronti della società fa stato ed è
efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono
intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
CAPO II
Dell'iscrizione
nell'albo e della responsabilità disciplinare
Articolo 27
Iscrizione
1. La società
tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo
del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta
la sede legale.
2. Le sedi secondarie
con rappresentanza stabile sono iscritte presso il Consiglio dell'ordine
nella cui circoscrizione le sedi sono istituite: se la istituzione
non è contenuta nell'atto costitutivo, devono inoltre essere
denunciate al Consiglio dell'ordine presso il quale la società
è iscritta per l'annotazione.
3. La società
deve mantenere nella propria sede e nelle eventuali sedi secondarie
un ufficio nel quale almeno uno dei soci svolga in tale qualità
l'attività professionale.
Articolo 28
Procedimento
di iscrizione
1. La domanda
di iscrizione nella sezione speciale dell'albo è rivolta
al Consiglio dell'ordine ed è corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo
in copia autentica;
b) certificato
di iscrizione nell'albo dei soci non iscritti presso il Consiglio
dell'ordine cui è rivolta la domanda o dichiarazione sostitutiva.
2. Il Consiglio
dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge,
nel termine di trenta giorni dalla domanda dispone l'iscrizione
della società in una sezione speciale dell'albo, con la indicazione
della ragione sociale, dell'oggetto, della sede legale e delle sedi
secondarie eventualmente istituite, del nominativo dei soci che
hanno la rappresentanza, dei soci iscritti nell'albo, nonché
dei soci iscritti in altro albo.
3. Per la iscrizione
delle sedi secondarie con rappresentanza stabile, la domanda è
corredata da un estratto dell'atto costitutivo ovvero dalla delibera
di istituzione della sede in copia autentica, con la indicazione
del Consiglio dell'ordine presso il quale la società è
iscritta e la data di iscrizione, nonché dal certificato
di iscrizione all'albo dei soci che operano nell'ambito della sede
secondaria, se iscritti presso altro Consiglio dell'ordine.
4. L'avvenuta
iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro
delle imprese, su richiesta dei socio che ha la rappresentanza della
società.
Articolo 29
Annotazioni
1. Le deliberazioni
che importano modificazioni dell'atto costitutivo, le variazioni
della composizione sociale ed ogni fatto incidente sull'esercizio
dei diritti di voto, sono comunicati al Consiglio dell'ordine entro
il termine di trenta giorni dal momento in cui si verificano.
2. Il Consiglio
dell'ordine, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge,
nel termine di trenta giorni dispone l'annotazione della variazione
nella sezione speciale dell'albo.
Articolo 30
Responsabità
disciplinare
1. La società
tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali
e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della
professione di avvocato.
2. Se la violazione
commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite
dalla società, la responsabilità disciplinare del
socio concorre con quella della società.
3. Nel caso
previsto dal comma 2, il Consiglio dell'ordine presso il quale è
iscritta la società è competente anche per il procedimento
disciplinare nei confronti del socio, benchè iscritto presso
altro Consiglio dell'ordine, salvo che l'illecito disciplinare contestato
al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse
della società.
4. La previsione
di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui l'illecito disciplinare
contestato riguardi un'attività professionale svolta dal
socio nell'ambito di una sede secondaria.
Articolo 31
Situazioni di
incompatibilità o di conflitto
1. Chiunque
vi abbia interesse può segnalare al Consiglio dell'ordine
la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto
con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i
soci.
2. Il Consiglio
dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera
sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede
alla società di far cessare la situazione di incompatibilità
o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore
a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti
disciplinari previsti dall'ordinamento professionale.
3. l provvedimenti
previsti dal presente articolo possono essere adottati anche su
richiesta del Pubblico ministero.
Articolo 32
Cancellazione
dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
1. Il Consiglio
dell'ordine presso il quale è iscritta la società
provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia
venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la
situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine
perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata.
Articolo 33
Elezioni dei
consigli locali e nazionali
1. La società
tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè
passivo.
2. Non può
essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio
nazionale più di un socio della stessa società.
TITOLO III
Esercizio della
professione in forma associata o societaria da parte degli avvocati
stabiliti
CAPO I
Dell'esercizio
in forma associata
Articolo 34
Disposizioni
generali
1. Gli avvocati
stabiliti, anche se provenienti da Stati membri diversi, possono
associarsi tra loro ovvero con uno o più professionisti,
per la migliore organizzazione della propria attività, nel
rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
2. Gli avvocati
stabiliti che si associano sono tenuti ad usare la dizione di studio
associato, seguito dal nome e dal cognome degli associati, con le
indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
3. Gli incarichi
sono assunti direttamente dagli associati; l'associazione non può
assumere incarichi in proprio.
4. Le associazioni
non sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'albo.
5. La disposizione
di cui all'art. 7 si applica anche nel caso in cui l'avvocato stabilito
esercita la professione in Italia come membro di uno studio associato
costituito nello Stato membro di origine.
CAPO II
Dell'esercizio
in forma societaria
Articolo 35
Partecipazione
a società tra avvocati
1. Gli avvocati
stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi, possono essere
soci di una società tra avvocati costituita ai sensi e per
le finalità di cui all'art. 16, comma 1, purchè almeno
uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato.
2. Per l'esercizio
dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio
il socio che sia avvocato stabilito è tenuto ad agire di
intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato
ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente.
L'intesa è
disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 8.
3. La società
tra avvocati cui partecipano avvocati stabiliti è soggetta
alle disposizioni del titolo II del presente decreto e a tutte le
disposizioni legislative, professionali e deontologiche ivi richiamate.
Articolo 36
Sede secondaria
di società
1. Le società
costituite in uno degli altri Stati membri, anche secondo tipi diversi
da quello indicato nell'articolo 16, possono svolgere in Italia
l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e
difesa in giudizio tramite propri soci, nell'ambito di una sede
secondaria con rappresentanza stabile, purchè tutti i soci
siano professionisti esercenti la professione di avvocato.
2. La società
si considera costituita tra persone non esercenti l'attività
professionale di avvocato, qualora il capitale sociale sia detenuto
in tutto o in parte ovvero la ragione sociale sia utilizzata o il
potere decisionale venga esercitato, anche di fatto, da persone
prive di uno dei titoli professionali di cui all'articolo 2 ovvero
del titolo di avvocato.
3. Per l'esercizio
dell'attività professionale di cui al comma 1, la società
deve inoltre assicurare, anche mediante specifica previsione dell'atto
costitutivo, la personalità della prestazione; il diritto
del cliente di scegliere il proprio difensore, la piena indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale
e la sua responsabilità personale, la soggezione della società
ad un concorrente regime di responsabilità e alle regole
deontologiche proprie delle professioni intellettuali e specifiche
della professione di avvocato.
4. Per l'attività
di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio il socio che
sia avvocato stabilito è tenuto ad agire d'intesa con altro
socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare
davanti all'autorità adita o procedente.
Articolo 37
Norme applicabili
1. Le società
di cui all'articolo 36, comma 1, le quali stabiliscono in Italia
una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile per
l'esercizio dell'attività professionale di rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio sono tenute, per ciascuna sede,
alla iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati
presso il Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è
posta la sede secondaria.
2. Ai soci che
esercitano con il titolo professionale di origine nell'ambito della
sede secondaria con rappresentanza stabile, nonché alle sedi
secondarie si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai
titoli I e II del presente decreto e le altre disposizioni che disciplinano
l'istituzione di una o più sedi secondarie in Italia da parte
di società costituite all'estero.
CAPO III
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo 38
Attività
professionale pregressa
1. L'attività
professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data
del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi
o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento
forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini
della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12,
comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.
2. La domanda
per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.