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AVVOCATI E PROCURATORI

Legge 4 marzo 1991, n. 67 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55). - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv., con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (1).

(1) Il termine «procuratore legale» contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine «avvocato» ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Articolo 2

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.