Legge 4 marzo
1991, n. 67 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 55). - Modifiche al regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conv., con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985,
n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore (1).
(1) Il termine
«procuratore legale» contenuto nella presente legge
si intende sostituito con il termine «avvocato» ex art.
3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
1. Il superamento
degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo
dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione
l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di
corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato
medesimo ha sostenuto l'esame.
2. I procuratori
legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione
all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella
quale intendano fissare la propria residenza, purché non
si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento
penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.
3. Il trasferimento
non interrompe l'anzianità di iscrizione.
Articolo 2
1. Sono abrogati
gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985,
n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con
la presente legge.
Articolo 3
1. La presente
legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.