Decreto
legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 28 maggio 1947, n.
597 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 155). - Norme sui procedimenti
dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale
forense.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
La
competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato
o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine,
appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello.
Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio
costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.
Articolo
2
I componenti
del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti
dal codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono
astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono,
anche se non proposto.
Quando
per effetto della disposizione del comma precedente viene a mancare
il numero prescritto, spetta di deliberare sulla ricusazione al
Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e se la ricusazione
riguarda componenti del Consiglio predetto, spetta a quello costituito
nella sede della Corte d'appello più vicina. Il Consiglio
delibera, se ammette la ricusazione, anche nel merito.
La
disposizione del comma primo si applica anche ai componenti del
Consiglio nazionale forense.
Articolo
3
Il
Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni
demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di
procuratore, decide:
a)
sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini;
b)
sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato
di compiuta pratica.
Articolo
4
Fermi
rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della L. 23 marzo
1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato
dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio
dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la
reiscrizione.
Articolo
5
(Omissis)
(1).
(1)
Sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 39, r.d. 22 gennaio
1934, n. 37.
Articolo
6
L'elenco
degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema
di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli
artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318, sarà
trasmesso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Le
funzioni finora esercitate dalla Corte predetta, a norma degli stessi
articoli, sono devolute, dal giorno della trasmissione, ad un comitato
formato di tre membri nominati dal Presidente del Consiglio nazionale
forense fra i componenti del Consiglio medesimo, ferme rimanendo
le iscrizioni e le cancellazioni disposte precedentemente dal Consiglio
nazionale.
Articolo
7
Le
deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo
speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori sono comunicate all'interessato ed al Pubblico Ministero
presso la Corte suprema di cassazione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
L'interessato
ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni
predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale
forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del comitato
previsto dall'articolo precedente.
Il
Consiglio dell'ordine competente è informato della deliberazione
di cui al comma primo.
Articolo
8
Gli
uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri
Consigli nazionali presso il Ministero della giustizia sono diretti
da un magistrato di grado non superiore al quinto coadiuvato da
non più di quattro cancellieri.
Articolo
9
Cessano
di avere vigore:
a)
gli artt. 5 e 6 del R.D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, che reca provvidenze
a favore di coloro che in servizio militare non isolato all'estero
parteciparono ad operazioni militari;
b)
la L. 23 novembre 1939, n. 1948, relativa alla concessione di benefici
demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi
con prole numerosa.
Articolo
10
Il
presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.