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AVVOCATI E PROCURATORI

Decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 597 (in Gazz. Uff., 10 luglio, n. 155). - Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.

Articolo 2

I componenti del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto.

Quando per effetto della disposizione del comma precedente viene a mancare il numero prescritto, spetta di deliberare sulla ricusazione al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e se la ricusazione riguarda componenti del Consiglio predetto, spetta a quello costituito nella sede della Corte d'appello più vicina. Il Consiglio delibera, se ammette la ricusazione, anche nel merito.

La disposizione del comma primo si applica anche ai componenti del Consiglio nazionale forense.

Articolo 3

Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide:

a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini;

b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica.

Articolo 4

Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della L. 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione.

Articolo 5

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il primo e secondo comma dell'art. 39, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 6

L'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 318, sarà trasmesso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni finora esercitate dalla Corte predetta, a norma degli stessi articoli, sono devolute, dal giorno della trasmissione, ad un comitato formato di tre membri nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense fra i componenti del Consiglio medesimo, ferme rimanendo le iscrizioni e le cancellazioni disposte precedentemente dal Consiglio nazionale.

Articolo 7

Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono comunicate all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte suprema di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del comitato previsto dall'articolo precedente.

Il Consiglio dell'ordine competente è informato della deliberazione di cui al comma primo.

Articolo 8

Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il Ministero della giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto coadiuvato da non più di quattro cancellieri.

Articolo 9

Cessano di avere vigore:

a) gli artt. 5 e 6 del R.D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, che reca provvidenze a favore di coloro che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono ad operazioni militari;

b) la L. 23 novembre 1939, n. 1948, relativa alla concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa.

Articolo 10

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.