Legge 20 settembre
1980, n. 576 (in Gazz. Uff., 27 settembre, n. 266). - Riforma del
sistema previdenziale forense (1).
(1) In luogo
di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Prestazioni.
La Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza per gli avvocati [ed i procuratori]
(1) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità
e invalidità;
d) ai superstiti,
di reversibilità o indirette.
Tutte le pensioni
sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti
pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni
indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni
indicate alle lettere a) e d).
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
Articolo 2
Pensioni di
vecchiaia.
La pensione
di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto
almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni
di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che
l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma
dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva
iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più
elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti
dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione (1).
Per il calcolo
della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale
soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera
a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati
a norma dell'articolo 15 della presente legge.
La misura della
pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo
minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore
a quello di decorrenza della pensione (2).
La misura della
pensione minima non può in alcun caso superare la media del
reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi
del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per
cento.
Se la media
dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale
dell'1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta
(2):
a) all'1,50
per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire
30 milioni (2);
b) all'1,30
per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire
35 milioni (2);
c) all'1,15
per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire
40 milioni (2).
Il titolare
della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato
[e/o di procuratore] (3) ha diritto ad una pensione pari ai due
terzi di quella determinata secondo i commi precedenti (2) (4).
Sono comunque
fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, se più favorevoli al pensionato.
Coloro che,
dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano
iscritti all'albo [dei procuratori o] (3) degli avvocati o all'albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori,
hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi
due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad
un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione
del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla
cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di
morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei
cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi
sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione
del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo
e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali
risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per
il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di
cui al secondo comma (1) (5).
Alle scadenze
indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui
al primo comma del presente articolo può essere aumentata,
ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per
cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le
percentuali di cui al quarto comma del presente articolo (2).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 1, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(2) Le aliquote
sono state così rideterminate dall'art. 1, l. 11 febbraio
1992, n. 141.
(3) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(4) La Corte
costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma
(5) La Corte
costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1008, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante
a coloro che continuano per cinque anni l'esercizio della professione,
«è pari, per ognuno di tali anni, alla metà
delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla
media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive
a quelle considerate per il calcolo del pensionamento», anziché
alle percentuali intere.
Articolo 3
Pensione di
anzianità.
La pensione
di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto
almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione
della pensione è subordinata alla cancellazione [dagli albi
di avvocato e di procuratore] (1), ed è incompatibile con
l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori
autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente (2).
La pensione
è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto
dell'articolo 2.
Verificandosi
uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma,
la pensione di anzianità è revocata con effetto dal
momento in cui si verifica l'incompatibilità.
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 73, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione
della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o elenchi
di lavoratori autonomi diversi dall'albo di avvocato, e con qualsiasi
attività di lavoro dipendente.
Articolo 4
Pensione di
inabilità.
1. La pensione
di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti
condizioni:
a) la capacità
dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa
di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente
e totale;
b) l'iscritto
abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità
è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione
e l'iscrizione sia in atto
continuativamente
da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età
dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo
della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli
anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci,
sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura
della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte
il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno
anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione
della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi
professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci
anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può
in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle
condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è
sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione
(1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 2, l. 5 febbraio 1992, n. 141.
Articolo 5
Pensione di
invalidità.
La pensione
di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità
all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo
per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo
l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere
le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto
a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali
invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché
vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove
infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un
terzo della capacità lavorativa.
La misura della
pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione
dell'articolo 4, secondo comma.
La Cassa accerta
ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione
non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità,
e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente
svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.
La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo
la concessione, è stata confermata altre due volte. L'erogazione
della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che
non si presti alla revisione.
Il pensionato
per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione
e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità
può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo
2, in sostituzione della pensione di invalidità.
Articolo 6
Norme comuni
alle pensioni di inabilità e di invalidità.
Le modalità
per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità
sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati
ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della giustizia.
In caso di infortunio,
le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse,
o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito
ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione
della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte
nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si
tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni
stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilità
o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata
nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916
del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma
precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Articolo 7
Pensioni di
reversibilità ed indirette.
1. Alle condizioni
stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono
reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni,
nelle seguenti percentuali:
a) del 60 per
cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo
figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più
figli minorenni;
b) in mancanza
del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio
minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per
cento a tre o più figli minorenni.
2. AI fini del
calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità
si considera aumentato di tre settimi.
3. La pensione
indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1,
al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto
senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo abbia maturato
dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa
spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su
un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo
2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci,
sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.
4. La pensione
indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla
Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore
al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione
era cessata al momento del decesso, purché la cessazione
non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia
stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.
5. L'ammontare
complessivo della pensione di reversibilità o indiretta,
qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore
a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.
6. Ai figli
minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo
lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al
compimento della durata minima legale del corso di studi seguito
e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento
del ventiseiesimo anno di età (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 2, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Articolo 8
Pagamento delle
pensioni.
Le pensioni
sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima
mensilità è pagata nel mese di dicembre.
Articolo 9
Erogazioni a
titolo assistenziale.
I provvedimenti
assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere
adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro
familiari, a favore degli avvocati [e procuratori] (1) che abbiano
contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'art. 11, e
dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali
di cui all'art. 3, quarto comma, lettera b), della L. 27 novembre
1933, n. 1578 e loro familiari.
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
Articolo 10
Contributo soggettivo.
Il contributo
soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di
ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è
pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto
nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF
e dalle successive definizioni:
a) reddito sino
a lire 40 milioni: dieci per cento;
b) reddito eccedente
lire 40 milioni: tre per cento.
È in
ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo
di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati
che restano iscritti all'albo [dei procuratori o] (1) degli avvocati
o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno
solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il
contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito
dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla
maturazione del diritto a pensione (2).
Tuttavia essi,
dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo
2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre
per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo
minimo previsto dal comma precedente (3).
Per [i procuratori
e] (1) gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono
per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di
età [nonché per i praticanti procuratori] (1) che
si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto
i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente
articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione
e per i due anni successivi (3).
Il contributo
soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF.
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 5, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 11
Contributo integrativo.
A partire dal
1º gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore
della presente legge, tutti gli iscritti [agli albi di avvocato
e di procuratore nonché i praticanti procuratori] (1) iscritti
alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti
i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA
e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo
pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è
ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni
o società di professionisti devono applicare la maggiorazione
per la quota di competenza di ogni associato iscritto [agli albi
di avvocato e procuratore] (1). L'ammontare complessivo annuo delle
maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista
è calcolato su una percentuale del volume d'affari della
associazione o società pari alla percentuale degli utili
spettante al professionista stesso.
Gli iscritti
alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui
al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della
percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo
minimo di cui all'art. 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Il contributo
di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati
che restano iscritti all'albo [dei procuratori o] (1) degli avvocati
o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno
solare successivo alla maturazione del diritto a pensione (2).
Salvo quanto
disposto dall'art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale,
in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita
nella misura del 2 per cento (3).
Il contributo
integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e
non concorre alla formazione del reddito professionale (3).
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175 e così sostituito dall'art.
6, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma aggiunto
dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 12
Fondo di garanzia.
Il fondo di
garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità
della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito
da capitale liquido ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo
Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione
di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione
della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro della giustizia (1).
In sede di prima
applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del
fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del
valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale
risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto
degli oneri in caso di vendita (2).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
(2) Vedi anche
d.m. 2 gennaio 1982.
Articolo 13
Variabilità
dei contributi.
La percentuale
di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), può essere
variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della giustizia, ogni due anni,
con effetto dal 1º gennaio successivo. Essa non può
eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire
nel 1983, con effetto dal 1º gennaio 1984 (1).
La percentuale
di cui all'art. 11 può essere variata annualmente con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro della giustizia, con effetto dal 1º gennaio dell'anno
successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti
di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio
di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo,
e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare
le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi
della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro
anni, sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali
di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura
delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione
all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e
alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore
a due annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono
essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per
cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo
di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare
di tre annualità delle pensioni erogate.
(1) Comma così
sostituito dall'art. 7, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Articolo 14
Soppressione
di contributi.
I contributi
di cui alle tabelle C e D allegate alla L. 22 luglio 1975, n. 319,
cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.
I contributi
di cui alla tabella B allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, nonché
quelle di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti
o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro della giustizia e con le modalità
prescritte dall'art. 13, terzo comma, della presente legge, in relazione
all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre
1988.
Per i contributi
di cui alla L. 12 marzo 1968, n. 410, sempreché non sia intervenuta
una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione
graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.
Ai fini di cui
ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'articolo
13 (1).
Il contributo
di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, è
soppresso a decorrere dal 1º gennaio successivo all'entrata
in vigore della presente legge.
(1) Comma così
sostituito dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 15
Rivalutazione
dei redditi.
Le entità
dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento
delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la
determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma,
e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma,
sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art.
16.
A tal fine il
consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro
il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT,
apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni
anno, e la comunica al Ministro della giustizia ed al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi
successivi alla comunicazione.
Ai fini della
rivalutazione si considera il 100 per cento (1) degli aumenti fra
i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli
del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
La percentuale
di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art.
13, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della
Cassa.
(1) L'originaria
percentuale del 75%, è stata così elevata dal d.m.
25 settembre 1990, con decorrenza 1º gennaio 1991.
Articolo 16
Rivalutazione
delle pensioni e dei contributi.
1. Gli importi
delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione
alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica,
con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata
al Ministero della giustizia ed al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione
si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi
alla comunicazione.
3. Gli aumenti
hanno decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data della
delibera.
4. Nella stessa
misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite
della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di
cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10,
primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo
comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più
vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire
più vicine per il contributo (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 8, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Articolo 17
Comunicazioni
obbligatorie alla Cassa.
Tutti gli iscritti
agli albi degli avvocati [e dei procuratori nonché i praticanti
procuratori] (1) iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa
con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data
prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei
redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10
dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché
il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai
fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere
fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate
o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale
e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di
famiglia.
Nella stessa
comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti
definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF
e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili
dichiarati.
Relativamente
al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni
di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11 secondo
comma.
Chi non ottempera
all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua
una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare
alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà
del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui
la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si
riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è
fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine (2).
L'omissione
della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità
al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza
del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio
dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul
piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata
rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida
notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine
ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale
a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine
con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del
terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la
sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver
provveduto all'invio della comunicazione dovuta (2).
Il consiglio
di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve
essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi,
e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione
del presente articolo e degli artt. 18 e 23 della presente legge.
Entro il 31
dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente
legge, il consiglio dell'ordine, ed il Consiglio nazionale forense
per gli iscritti al solo albo speciale, devono trasmettere alla
Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con l'indicazione
del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro
il mese di luglio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni.
Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare
modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente
comma.
La Cassa ha
diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle
imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni
e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati [e
i procuratori] (1) nonché i pensionati.
Se il diritto
a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale
dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente
l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo
anno con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei
termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo
(3).
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 9, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Vedi, anche,
il d.m. 22 maggio 1997.
Articolo 18
Pagamento dei
contributi.
I contributi
minimi di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 11, terzo comma,
sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente
articolo.
Le eventuali
eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà
contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17
e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento
non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo
di 10.000 lire (1).
I pagamenti
sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli
istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione
della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più
vicine (1).
Il ritardo nei
pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli
interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette,
e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato
tempestivamente (1).
Tale sanzione
è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione
della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme
al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è
pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al
vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione
non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo
17 (1).
La Cassa può
provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere
delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art.
17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza
di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme
previste per la riscossione delle imposte dirette (2).
Ai fini della
riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza
degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalità
di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione
del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale (3).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 10, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1997, n. 372, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella
parte in cui rinviando alle norme previste per la riscossione delle
imposte dirette, non consente all'autorità giudiziaria ordinaria
- nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità
del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi
ad entrate di natura non tributaria.
(3) Vedi, anche,
il d.m. 22 maggio 1997.
Articolo 19
Prescrizioni
dei contributi.
La prescrizione
dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si
compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi,
gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente
legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa,
da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17
e 23.
Articolo 20
Controllo delle
comunicazioni.
La Cassa ha
facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a
pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni,
la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra
le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei
redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.
La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta
di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione.
In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'art.
17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione
fino alla comunicazione della risposta.
Articolo 21
Restituzione
dei contributi.
Coloro che cessano
dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi
per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso
dei contributi di cui all'art. 10, nonché degli eventuali
contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione,
esclusi quelli di cui alla tabella E allegata alla L. 22 luglio
1975, n. 319.
Sulle somme
da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1º gennaio
successivo ai relativi pagamenti.
Il rimborso
di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto
che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non
abbiano titolo alla pensione, indiretta.
In caso di nuova
iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo
di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate,
con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione
secondo la tabella di cui all'art. 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto
rimborso (1).
(1) Vedi, anche,
l'art. 8, l. 5 marzo 1990, n. 45.
Articolo 22
Iscrizione alla
Cassa.
L'iscrizione
alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati [e procuratori]
(1) che esercitano la libera professione con carattere di continuità,
ai sensi dell'art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319.
L'iscrizione
alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva
comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla
Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato
ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari,
di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento
dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione
all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto,
la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato
è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli
interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo
18, anche una penalità pari alla metà dei contributi
arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine
di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata
chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno
in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo
di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato
dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo,
e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge
22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione
della domanda (2).
Il comitato
dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel
secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge,
ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio
della libera professione ai sensi dell'art. 2, primo comma, della
L. 22 luglio 1975, n. 319.
Gli iscritti
alla Cassa che diano o siano stati membri del Parlamento nazionale
o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del
Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province
o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di
50.000 abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica dal
requisito della continuità dell'esercizio professionale.
Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze
di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica,
rivalutato a norma dell'art. 15 in misura pari al 75 per cento,
versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato
al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11
rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo
soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi
minimi di cui agli artt. 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica
la disposizione di cui all'art. 2, quarto comma (3).
Non è
ammessa l'iscrizione alla Cassa per gli avvocati [e i procuratori]
(1) che, quali iscritti agli elenchi speciali, esercitano la professione
nell'ambito di un rapporto di impiego.
L'iscrizione
alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio.
La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante
era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con
la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato
deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo
18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento
in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati
e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento
della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto
comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero
state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse
avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta
dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il
pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità,
con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal
citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di
ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18 (2).
(Omissis) (4).
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 11, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
(4) Modifica
l'art. 3, l. 22 luglio 1975, n. 319.
Articolo 23
Comunicazioni
e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi.
In sede di prima
applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli
avvocati [e dei procuratori] (1) devono comunicare alla Cassa, nei
termini ed ai sensi del successivo comma:
a) l'ammontare
dei redditi di cui all'art. 10 predetti negli anni dal 1975 all'ultimo
anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi
di affari di cui all'art. 11 denunziati per i medesimi anni nonché
gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
b) gli eventuali
pagamenti già eseguiti e le somme ancora da assolvere su
cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti
allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione;
la comunicazione
deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative.
La comunicazione
di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto
mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a
detta entrata in vigore, il termine è prorogato alla successiva
data di cui all'art. 17, primo comma, e la comunicazione deve riguardare
i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.
Nel caso di
omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione si applicano
le corrispondenti disposizioni dell'art. 17.
Il pagamento
dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al
precedente primo comma, nella misura di cui all'art. 24 ed eccedente
i contributi già pagati o per i quali sia già stata
ricevuta cartella esattoriale, è eseguito entro tre mesi
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, nei modi di cui all'art. 18, terzo comma.
Qualora il pagamento
non sia eseguito a norma del precedente comma, la Cassa provvede
alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, ai sensi dell'art.
18, sesto comma (2).
Nei confronti
di chi ha provveduto alla comunicazione dei termini di cui al secondo
comma, ovvero nei successivi 60 giorni, la riscossione dei contributi
e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualità
e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o
frazione di semestre superiore a tre mesi, a partire dal termine
di cui al precedente quarto comma.
Nei confronti
di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui
al secondo comma, o abbia presentato dichiarazione infedele, la
riscossione avviene in una sola annualità, con addebito di
interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 marzo 1983, n. 175.
Articolo 24
Decorrenza del
regime contributivo.
I contributi
minimi e percentuale di cui all'art. 10 sono dovuti dal 1º
gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente
legge.
Relativamente
ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore
e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla
legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella
A allegata alla L. 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi
superiori a sei milioni, nella misura del 10 per cento (1).
Le somme già
pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate
con contributi già dovuti devono essere restituite senza
interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di
cui all'art. 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla Cassa
con lettera raccomandata. È fatta salva, per le eccedenze
già poste a ruolo, la facoltà di chiedere lo sgravio
dal ruolo stesso.
Il diritto alla
restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota
del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi, a condizione
che esso sia fatto valere entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione
di cui all'art. 23.
(1) Per un'interpretazione
autentica del presente comma, vedi art. 1, l. 2 maggio 1983, n.
175.
Articolo 25
Base del reddito
per il passato.
Agli effetti
del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli
anni anteriori a quello di cui all'art. 24, primo comma, si assume
quale reddito, ai fini dell'art. 2, primo comma, e delle altre norme
che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a
carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare, fermi
restando i limiti di cui agli artt. 2, secondo comma e 10, primo
comma, lettera a).
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, quarto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto
col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo
dal 1974 in poi.
Articolo 26
Decorrenza del
nuovo regime pensionistico e norme transitorie.
Sono regolate
dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità
che maturano dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla
sua entrata in vigore.
Le pensioni
di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono
regolate dalla normativa previgente; così anche le relative
pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato,
o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse
e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni
di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati,
e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Resta salva,
nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere
il ricalcolo secondo l'art. 28 della presente legge.
La facoltà
di riscatto di cui all'art. 5, secondo comma, della L. 5 luglio
1965, n. 798, come sostituito dall'art. 8 della L. 22 luglio 1975,
n. 319, può essere esercitata, alle condizioni ivi previste,
entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.
La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso
art. 5 può essere esercitata alle condizioni ivi previste,
entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge,
e può riguardare tutto il periodo, fino ad un massimo di
quattro anni complessivi, durante il quale l'iscritto abbia combattuto
nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane,
dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà
di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto
alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente
legge; gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti,
ovvero in precedenza, valgono al solo fine di completare l'anzianità
minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia
(1).
Per gli iscritti
che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente
legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianità trentennale di cui
all'art. 2, primo comma, è ridotta, ai soli fini della maturazione
del diritto alla pensione di vecchiaia, in misura pari al tempo,
intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta
data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata
all'anzianità effettiva.
Per coloro che
siano iscritti alla Cassa dal 1952 saranno utili, ai soli fini della
maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche
gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità
della pensione è commisurata all'anzianità effettiva
di iscrizione e contribuzione.
Sino alla data
in cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano
fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre
1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319
(1).
Per le pensioni
maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma
dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 ed al terzo comma
dell'articolo 7, è determinata con riferimento al contributo
soggettivo minimo fissato dalla presente legge (2).
(1) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 marzo 1983, n. 175.
(2) Comma aggiunto
dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 27
Decorrenza delle
rivalutazioni.
Le pensioni
maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma
sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza
e nella stessa misura determinata a norma della presente legge (1).
La prima tabella
di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro
mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli anni in
cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa
riferimento agli indici ISTAT di valore più vicino allo stesso.
Le entità
dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma
e 10 primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in
vigore della presente legge.
Per la prima
applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo
relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 28
Ricalcolo delle
pensioni.
Coloro che abbiano
maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità
od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data
di cui all'art. 26, primo comma, possono richiederne il ricalcolo
secondo gli artt. 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata
alla Cassa, a pena di decadenza, entro il secondo anno solare successivo
all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non
sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto,
con le successive rivalutazioni (1).
Ai fini del
ricalcolo sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entità
della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero
per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione
e con l'osservanza dell'art. 25; la pensione è rivalutata
secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura
di essa è riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda
di ricalcolo. Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio
professionale dopo il pensionamento si applica l'art. 2, ottavo
comma. Ai fini del calcolo dell'entità della pensione secondo
le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianità
effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.
(1) Comma così
modificato dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 29
Iscrizione retroattiva
e retrodatazione di iscrizioni.
Entro il termine
perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
gli avvocati, [i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio]
(1) che abbiano esercitato con carattere di continuità la
professione [o il praticantato] (1) a norma dell'art. 2, della L.
22 luglio 1975, n. 319, possono chiedere l'iscrizione con effetto
retroattivo o la retrodatazione degli effetti dell'iscrizione, se
già iscritti, risalendo al massimo all'iscrizione agli albi
e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952 (2).
La domanda deve
essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione
prevista dall'art. 17, relativamente a tutti gli anni cui si vuole
estendere l'efficacia dell'iscrizione. Per gli anni anteriori al
1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza
mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro
sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della
istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e
nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di
anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni
allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila.
La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre
1980 (3).
Per conseguire
la pensione, gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319, dall'art.
1, della L. 25 febbraio 1963, n. 289 e dall'art. 2 della L. 8 gennaio
1952, n. 6, per i rispettivi periodi di efficacia, nonché
l'anzianità occorrente in base alle norme applicabili al
momento di maturazione della pensione.
(1) L'albo dei
procuratori legali è stato soppresso dalla l. 24 febbraio
1997, n. 27. L'art. 3 della medesima legge ha stabilito che il termine
procuratore legale, presente nelle disposizioni legislative vigenti,
si intende sostituito con quello di avvocato.
(2) Per la riapertura
del termine, vedi art. 3, l. 2 maggio 1983, n. 175 e art. 12, l.
11 febbraio 1992, n. 141.
(3) Comma così
sostituito dall'art. 2, l. 2 maggio 1983, n. 175.
Articolo 30
Aggi sulle marche.
Gli aggi da
riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento,
custodia, distribuzione e vendita delle marche inerenti ai contributi
di cui all'art. 14 sono stabiliti dal consiglio di amministrazione
della Cassa. Il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione
del Ministero della giustizia.
Articolo 31
Durata in carica
degli organi della Cassa.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce
l'art. 10, l. 5 luglio 1965, n. 798.
Articolo 32
Disposizione
finale.
Sono abrogate
tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque
incompatibili.