Legge 5 marzo
1990, n. 45 (in Gazz. Uff., 9 marzo, n. 57). - Norme per la ricongiunzione
dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Facoltà
di ricongiunzione.
1. Al lavoratore
dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia
stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti,
è data facoltà, ai fini del diritto e della misura
di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi
di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella
gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente
o autonomo.
2. Analoga facoltà
è data al libero professionista che sia stato iscritto a
forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici
o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione
di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali,
nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
professionista.
3. Sono parimenti
ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni
previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento
dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto
e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta
in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere
almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio
in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero
professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità,
può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo
assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento
di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La
richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola
volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra
la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa
al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate,
ai sensi dell'articolo 2 (1).
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia
maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle
gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa
alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi
pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Articolo 2
Modalità
di ricongiunzione.
1. Ai fini di
cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono
a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi
di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo
del 4,50 per cento.
2. La gestione
presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative
pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza
tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalle
gestioni o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1 (1).
3. Il pagamento
della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda,
in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle
mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione
di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio
annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici
mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito
residuo al momento della decorrenza della pensione può essere
recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento
del numero di rate indicato nel comma 3 (2).
(1) Vedi d.m.
4 marzo 1993.
(2) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui non prevede, in favore dell'assicurato che non abbia
maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle
gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, in alternativa
alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi
pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione.
Articolo 3
Esercizio della
facoltà.
1. Le facoltà
di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta,
salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla
data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione
di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa
in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente
esercitata.
2. La facoltà
di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione
successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e
per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può
esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione
sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Articolo 4
Adempimenti
gestionali e criteri di trasferimento.
1. Per gli effetti
di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui
si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta
giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione
o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili
per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione
dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro
novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta
giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra
la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere
a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni.
Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la
parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione,
o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione
di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia
rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.
3. Il versamento,
anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità
della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione
competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla
gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi
relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza
secondo i seguenti criteri:
a) i contributi,
obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno
immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme
relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui
composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno
dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento
dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino
al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui
si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli
eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
c) per i periodi
coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente
nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti
ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione
per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura
figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza
alcuna attribuzione di fondi.
5. Dagli importi
da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al
finanziamento della gestione pensionistica.
6. Il trasferimento
delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data
della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione
debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli
importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a
decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Articolo 5
Determinazione
del diritto e della misura della pensione.
1. Le norme
per la determinazione del diritto e della misura della pensione
unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono
quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione
assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti
non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età
per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione
di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di
inabilità o invalidità.
2. Per i contributi
versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione,
agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.
Articolo 6
Coincidenza
di periodi di contribuzione.
1. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più
periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività
effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile
una sola volta ed è quella di importo più elevato.
La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta
dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.
2. Gli importi
dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere
a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.
Articolo 7
Facoltà
per i superstiti.
1. Le facoltà
previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche
dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando
i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche
del dante causa.
Articolo 8
Esclusione dall'applicazione
di disposizioni.
1. Nei confronti
dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla
presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21
della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge
3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982,
n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Articolo 9
Norme integrative
alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
1. I limiti
di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto
rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in
vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di
sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei
dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote
contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo
13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico
dello Stato.
Articolo 10
Entrata in vigore.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.