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AVVOCATI E PROCURATORI

Legge 24 luglio 1985, n. 406 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 190). - Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di [procuratore legale] (1) (2).

(1) Nella presente legge, il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito dal termine «avvocato», ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia, leggasi Ministro/Ministero della giustizia, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 8, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in l. 22 gennaio 1934, n. 36.

Articolo 2

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale [avvocato], non può avere durata inferiore a due anni.

Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 27 giugno 1988, n. 242.

Articolo 3

I praticanti procuratori [avvocati] sostengono gli esami di procuratore legale [avvocati] presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

(Omissis) (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.

Articolo 4

(Omissis) (1).

(1) Sostituisce ed accorpa gli artt. 5 e 6, r.d. 27 novembre 1933, n. 1578.

Articolo 5

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Articolo 6

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

Articolo 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.