Legge
24 luglio 1985, n. 406 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 190). - Modifiche
alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami
per la professione di [procuratore legale] (1) (2).
(1)
Nella presente legge, il termine «procuratore legale»
deve intendersi sostituito dal termine «avvocato», ex
art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(2)
In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia, leggasi Ministro/Ministero
della giustizia, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
(Omissis)
(1).
(1)
Sostituisce l'art. 8, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in
l. 22 gennaio 1934, n. 36.
Articolo
2
Il
periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5), del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale
[avvocato], non può avere durata inferiore a due anni.
Il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense,
determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento
della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento
(1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 2, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo
3
I praticanti
procuratori [avvocati] sostengono gli esami di procuratore legale
[avvocati] presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti
per la pratica.
(Omissis)
(1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo
4
(Omissis)
(1).
(1)
Sostituisce ed accorpa gli artt. 5 e 6, r.d. 27 novembre 1933, n.
1578.
Articolo
5
Coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti
nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni,
possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al
secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge.
Articolo
6
La
disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione
di esami di procuratore legale per l'anno 1986.
Il
periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a
decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno
1987.
Articolo
7
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.