Decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (in Gazz. Uff., 18 novembre,
n. 269). - Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario
e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali,
a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della l. 15 maggio 1997,
n. 127 (1).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Capo
I
SEMPLIFICAZIONE
DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO
Articolo
1
Concorso
per uditore giudiziario.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 123, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
2
Prova
preliminare.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 123-bis, al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
3
Prove
concorsuali.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 123-ter, al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
4
Commissione
permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 123-quater al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
5
Regolamento
per lo svolgimento della prova preliminare.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 123-quinquies al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
6
Requisiti
per la ammissione al concorso.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
(1)
Sostituisce con tre commi il primo comma dell'art. 124, r.d. 30
gennaio 1941, n. 12.
(2)
Sostituisce il quinto comma dell'art. 124, r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12.
Articolo
7
Indizione
del concorso.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 125, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
8
Presentazione
della domanda.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 125-bis al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
9
Commissione
esaminatrice.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 125-ter al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
10
Lavori
della commissione.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 125-quater al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
11
Esclusione
dai concorsi.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge l'art. 126-bis al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.
Articolo
12
Titoli
di preferenza.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce con tre commi il terzo comma dell'art. 127, r.d. 30
gennaio 1941, n. 12.
Articolo
13
Assunzione
dei magistrati per concorso.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 12, l. 24 marzo 1958, n. 195.
Articolo
14
Sottocommissioni.
1.
Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono
più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due
sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri
obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente,
sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso
di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2.
Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola
ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti,
presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario
magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In
caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun
collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della
prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente,
le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione
dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
e successive modificazioni.
3.
Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati
ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860.
4.
La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza
delle sottocommissioni.
5.
Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento
della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001,
n. 48.
Articolo
15
Informazioni.
1.
Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni
ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.
Capo
II
SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Articolo
16
Scuola
di specializzazione per le professioni legali (1).
1.
Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate,
salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (2).
2.
Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base
di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di
cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono
alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso
l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio
delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica
per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è
svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso
sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con
lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (2).
2-bis.
La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due
anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo
l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe
delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509 (3).
2-ter.
L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è
articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la
laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla
base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri
generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla
durata annuale (3).
3.
Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di
giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari,
estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4.
Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1
sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un
notaio.
5.
Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia,
in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo
di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati
cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato
del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico
dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali
da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni
di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene
mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri
oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni
esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6.
Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul
territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole
di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi.
Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio
di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per
un massimo di dieci punti.
7.
Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato
alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento
delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di
esame.
8.
Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della
magistratura.
(1)
Rubrica così modificata dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001,
n. 48.
(2)
Comma così modificato dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001,
n. 48.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Capo
III
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
17
Norme
transitorie e finali.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo
18
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo
ed in particolare:
a)
l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;
b)
la legge 4 febbraio 1985, n. 11;
c)
l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;
d)
gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e)
l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;
f)
l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n.
1860.
Articolo
19
Termini
per adozione di provvedimenti.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.
Articolo
20
Norme
applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia
autonoma di Bolzano.
1.
Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso
per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano,
non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo
e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno
e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste
dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano
gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 11, l. 13 febbraio 2001,
n. 48.