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ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 269). - Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della l. 15 maggio 1997, n. 127 (1).

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo

(Omissis).

Capo I

SEMPLIFICAZIONE DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO

Articolo 1

Concorso per uditore giudiziario.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 123, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 2

Prova preliminare.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 123-bis, al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 3

Prove concorsuali.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 123-ter, al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 4

Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 123-quater al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 5

Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 123-quinquies al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 6

Requisiti per la ammissione al concorso.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce con tre commi il primo comma dell'art. 124, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

(2) Sostituisce il quinto comma dell'art. 124, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 7

Indizione del concorso.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 125, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 8

Presentazione della domanda.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 125-bis al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 9

Commissione esaminatrice.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 125-ter al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 10

Lavori della commissione.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 125-quater al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 11

Esclusione dai concorsi.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 126-bis al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 12

Titoli di preferenza.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce con tre commi il terzo comma dell'art. 127, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Articolo 13

Assunzione dei magistrati per concorso.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 12, l. 24 marzo 1958, n. 195.

Articolo 14

Sottocommissioni.

1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 15

Informazioni.

1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.

Capo II

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Articolo 16

Scuola di specializzazione per le professioni legali (1).

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (2).

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (2).

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (3).

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale (3).

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) Comma così modificato dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(3) Comma aggiunto dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17

Norme transitorie e finali.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 18

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:

a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;

b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;

c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;

d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;

f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Articolo 19

Termini per adozione di provvedimenti.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

Articolo 20

Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano.

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 11, l. 13 febbraio 2001, n. 48.