Decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (in Gazz. Uff., 23 dicembre,
n. 98). - Norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni
interne professionali (1) (2).
(1) Il d.lg.
19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori
dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative
competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario.
Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le
relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca
funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi
della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono
altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite
in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre
il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio
di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o
ad un suo delegato.
(2) In luogo
di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
Capo I
DEL CONSIGLIO
DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
Articolo 1
Le funzioni
relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni
di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia
e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra,
di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna
professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art.
1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato:
di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;
di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano
i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano
i millecinquecento.
Articolo 2
I componenti
del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo
a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti
un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio
elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.
Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui
convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo
convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza
dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli
iscritti.
I componenti
del Consiglio restano in carica due anni.
Articolo 3
L'assemblea
per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui essa scade. La convocazione si
effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima
a tutti gli iscritti.
Ove il numero
degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso,
spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno
in un giornale per due volte consecutive.
L'avviso e la
notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto
della adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché
il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.
L'assemblea
è valida in prima convocazione se interviene una metà
almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver
luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto
degli iscritti medesimi.
Articolo 4
Nell'assemblea
per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello,
si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla
prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione,
il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori
da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente
allo scrutinio.
Compiuto lo
scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione
al Ministro per la grazia e giustizia.
Articolo 5
Quando tutti
o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei
voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per
la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito
tale maggioranza.
In caso di parità
di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione
nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione,
il maggiore di età.
Articolo 6
Contro i risultati
dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può
proporre reclamo alla Commissione centrale (1) entro dieci giorni
dalla proclamazione.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 7
Il Consiglio
provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio
e propone all'approvazione della assemblea il conto consuntivo ed
il bilancio preventivo.
Il Consiglio
può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese
dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo,
nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri
per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo
l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti
previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti
da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio
della professione a carico degli iscritti all'albo.
Articolo 8
Il Consiglio
può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente.
In caso di scioglimento
le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario
fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro
novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento
del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto
del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della
Commissione centrale (1).
Il commissario
ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di
non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti
nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 9
Le disposizioni
di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e
del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non
si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
Capo II
DELLE COMMISSIONI
CENTRALI (1)
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 10
Le Commissioni
centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite
presso il Ministero della giustizia e sono formate di undici componenti
eletti dai Consigli della rispettiva professione.
La Commissione
centrale è formata di un numero di componenti pari a quello
dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore
a undici.
Articolo 11
Nelle elezioni
prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha
riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta
un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento
iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti,
ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità
di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.
Ogni Consiglio
comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata
dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti
che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato
complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione
degli eletti nel bollettino del Ministero.
Articolo 12
Quando gli iscritti
appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione
centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove
componenti.
Per la elezione
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla
elezione del Consiglio.
Articolo 13
I Consigli devono
essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti
a quello in cui scade la Commissione centrale.
Non si può
fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione
centrale.
In mancanza
di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la
rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.
I componenti
delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Articolo 14
I componenti
delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente,
il vicepresidente ed il segretario.
Le Commissioni
predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti
professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge
e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla
loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per
la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo
da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese
del proprio funzionamento.
Capo III
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo 15
I componenti
del Consiglio o della Commissione centrale (1) devono essere iscritti
nell'albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all'insediamento
del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica
il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione
dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle
sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante
elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale
si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione
stessa.
Il componente
eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza
del Consiglio o della Commissione centrale.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 16
Per la validità
delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale (1) occorre
la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza
del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente
della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere
più anziano per iscrizione nell'albo.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 17
Per l'adempimento
delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi
ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale
(1) esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti
che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme
di questo decreto.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Capo IV
DISPOSIZIONI
SPECIALI PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO [E DI PROCURATORE]
Articolo 18
Fino a quando
non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense,
le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni
di avvocato e di procuratore (1).
(1) L'albo dei
procuratori legali è soppresso (art. 1, l. 24 febbraio 1997,
n. 27). Il termine «procuratore legale» contenuto in
disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine
«avvocato» (art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27).
Articolo 19
Per ciascun
circondario di Tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine
degli avvocati e dei procuratori (1).
(1) L'albo dei
procuratori legali è soppresso (art. 1, l. 24 febbraio 1997,
n. 27). Il termine «procuratore legale» contenuto in
disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine
«avvocato» (art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27).
Articolo 20
L'avviso della
convocazione della assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresì
affisso nelle sale di udienza del Tribunale e della Pretura almeno
dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Articolo 21
Le funzioni
spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio
nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per
ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione (1).
Per la elezione
del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini
di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti
spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati
che hanno riportato maggior numero di voti.
Le elezioni
suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto
a cui apparteneva il componente da sostituire.
(1) L'art. 1
d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946, n. 6, ha ridotto il numero dei componenti
del Consiglio nazionale forense ad uno per ciascun distretto di
Corte di appello.
Articolo 22
Il Consiglio
nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti
ed un segretario.
Per la validità
delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti,
compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 23
Nella prima
attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti
del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio,
nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta
domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica
successiva.
Nei territori
che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto
l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata
per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui
il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed
in seconda convocazione per la domenica seguente.
La presidenza
dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti
scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.
Articolo 24
Fino a quattro
mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio
nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria
nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione.
La Commissione
elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Si osserva per
la validità delle sedute la disposizione di cui all'art.
16, comma primo.
Articolo 25
Fino a quando
non saranno elette le Commissioni centrali (1):
a) il reclamo
di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art.
11;
b) si prescinde,
per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8,
terzo comma;
c) il ricorso
del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento
riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che
trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna
penale.
(1) Tale denominazione
è stata modificata, dall'art. 2, d.lg.c.p.s. 21 giugno 1946,
n. 6.
Articolo 26
Con separato
decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli
ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.
Articolo 27
Il presente
decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del [Regno] (1).