Regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (in Gazz. Uff., 30 gennaio, n. 24).
- Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933,
n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore]
(1) (2).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
(2)
Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti
sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la
cui disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine
degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato
degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei
Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale
forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del
D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni
sindacali fasciste, e del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che
detta norme sui Consigli degli ordini e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno
1946, n. 6, contenente modificazioni all'ordinamento forense; Repubblica,
al posto di Regno, in virtù dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto
1946, n. 72 ed a causa del mutamento della forma istituzionale dello
Stato. Il termine "procuratore legale", contenuto nella
presente legge deve intendersi sostituito con il termine "avvocato"
per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27,
in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali. Per
la tassa da versare all'Erario per gli esami di procuratore e di
avvocato, vedi l'art.1, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261.
Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 21 dicembre 1990. L'art. 5-bis,
D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto, il
riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO
I
DELLE
ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICATI E NEGLI ALBI PROFESSIONALI
Capo
I
DELLE
ISCRIZIONI NEI REGISTRI DEI PRATICANTI E DELLO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA
Articolo
1
La
domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti è
rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori]
nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve
essere corredata:
a)
del certificato di nascita;
b)
del certificato generale del casellario giudiziale, di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione;
c)
dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri
1), 2) e 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
d)
di un certificato [del procuratore] che, avendo ammesso il richiedente
a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne
dia attestazione.
La
domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco
dei documenti ad essa allegati.
Il
requisito di cui al n. 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma
originale di laurea.
L'aspirante
che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini
dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere
nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova
in alcuno dei casi di incompatibilità preveduti nell'art.
3 dello stesso regio decreto legge e nell'art. 13 del presente regio
decreto.
Il
diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il
Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
Articolo
2
Sono
dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera
d) dell'articolo precedente:
a)
coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio
davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578;
b)
coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di
altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica
per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso regio
decreto legge, e producono il relativo certificato.
Articolo
3
Il
Consiglio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro
speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.
Qualora
il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente
comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza
del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale
forense per gli avvocati [ed i procuratori], il quale decide sul
merito dell'iscrizione.
Nel
caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente decreto, qualora
la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione
al patrocinio davanti alle Preture, l'interessato può essere
iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della
pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.
Si
applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro
dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art.
31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente
decreto.
Articolo
4
Il
periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione
con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.
Per
i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a
termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo
della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel
caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei
mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti,
rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Articolo
5
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, artt. 1-9, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo
6
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, artt. 1-9, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo
7
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, artt. 1-9, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo
8
Il
praticante che, dopo avere già compiuto un periodo di pratica,
intende essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture a termini
dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne
domanda al Consiglio dell'ordine.
Si
applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni
dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo, secondo e
quarto del presente decreto.
Ai
fini del riconoscimento del periodo di pratica già compiuto,
il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica
stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
Articolo
9
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi artt. 1-9, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo
10
Il
Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati,
un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti
da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere
atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza
e profitto.
Il
Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine
di quindici giorni dalla presentazione di essa.
Avverso
la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta,
l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio
nazionale forense.
La
facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso
che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto.
In
seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale,
richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
Articolo
11
I praticanti
[procuratori] che svolgono il patrocinio davanti alle Preture a
termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono
avere la loro residenza nella circoscrizione del Consiglio presso
il quale sono iscritti.
Articolo
12
In
caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere
di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione
nella quale si è trasferito.
La
domanda è rivolta al Consiglio dell'ordine della circoscrizione
stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati nelle lettere
a), b), c) del comma primo dell'art. 1, nonché del certificato
di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento
della pratica.
Nel
caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto
con l'anzianità della precedente iscrizione.
Si
applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni dell'art.
3.
Articolo
13
Ai
praticanti [procuratori] che esercitano il patrocinio davanti alle
Preture a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
si applicano le disposizioni sulle incompatibilità, contenute
nell'art. 3 dello stesso regio decreto legge.
Articolo
14
La
cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal
Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero:
a)
nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente:
b)
nei casi di cui al n. 2) dell'art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578;
c)
nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;
d)
quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture
non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione;
fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578;
e)
quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto
nell'art. 11 del presente decreto;
f)
quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
Si
applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto,
quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art.
45 del presente decreto.
I praticanti
cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente
iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione
dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva
sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti,
e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art.
17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Fermo
il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato
per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio
davanti alle Preture può essere reiscritto nel registro ai
fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio
stesso.
Per
le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 3, commi
primo, secondo e quarto del presente decreto.
Capo
II
DEGLI
ESAMI PER LA PROFESSIONE DI [PROCURATORE] (1)
(1)
Il termine «procuratore», deve intendersi sostituito
con il termine «avvocato» per effetto di quanto disposto
dall'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo
dei procuratori legali.
Articolo
15
Il
Ministro per la grazia e giustizia stabilisce, con suo decreto,
i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami
per la professione di [procuratore], ed il termine entro il quale
dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi.
Il
decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni
prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
[Qualora
nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina delle commissioni
esaminatrici, queste saranno nominate con decreto successivo, non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto precedente]
(1).
Le
sottocommissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di appello
(2).
Esercita
le funzioni di segretario un cancelliere della Corte d'appello nominato
dal Primo presidente (3).
Con
successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive
modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione
degli elaborati scritti (4).
Il
sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine
di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni
d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede (4).
La
prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta (4).
Nell'ipotesi
preveduta nell'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, le
funzioni di segretario sono esercitate da uno o più magistrati
nominati dal Ministro per la grazia e giustizia tra i magistrati
addetti al Ministero (5).
(1)
Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(2)
Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 21 maggio 2003, n.
112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3)
Vedi, anche, l'art. 8 L. 23 marzo 1940, n. 254.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(5)
L'art. 22, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 è stato modificato
dall'art. 1, n. 5, L. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo
16
Nel
termine stabilito i candidati devono presentare alla sottocommissione
istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni la domanda
di ammissione agli esami corredata:
1º
del diploma originale di laurea;
2º
del certificato di cui all'art. 10 del presente decreto;
3º
della ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami
(1);
4º
dei documenti necessari per comprovare i titoli di precedenza nella
formazione della graduatoria a termini dell'art. 23, comma quarto,
numeri 1º, 2º, 3º e 4º del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578;
5º
di un certificato relativo alla votazione riportata nell'esame di
laurea (2).
I candidati
che abbiano diritto alla iscrizione nell'albo [dei procuratori]
senza limitazione di numero debbono produrre la relativa documentazione.
Per essi non sono prescritti i documenti indicati nei numeri 4º
e 5º del comma precedente (3).
Coloro
che non abbiano diritto all'iscrizione senza limitazione di numero,
debbono, nella domanda, fare la dichiarazione stabilita nell'art.
23, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e nell'art.
29 del presente decreto, oppure riservarsi di presentarla con atto
separato nel termine prescritto (3).
Fermo
il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio
1934, n. 36, i candidati possono produrre il certificato di cui
al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre
i venti giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove
scritte (4).
Coloro
che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo,
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo
del documento di cui al n. 2º del comma primo del presente
articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno
prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per
i Vice-pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze
pronunziate, le istruttorie e gli altri affari trattati.
Nell'ipotesi
di cui all'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il candidato
deve dichiarare per quale distretto di Corte d'appello egli partecipa
all'esame.
(1)
La tassa da versare all'Erario per partecipare agli esami di procuratore
è determinata dal D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261.
Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 21 dicembre 1990.
(2)
Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 21 maggio 2003,
n. 112, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3)
La limitazione del numero dei posti di procuratore è stata
sospesa con provvedimento di natura temporanea, ma rimasto in vigore
dal D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 20 aprile 1989, n.
142 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo
17
La
commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione
delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei
candidati ammessi agli esami.
L'elenco
è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove negli uffici della segreteria della commissione.
A ciascun
candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione,
nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà
presentarsi per sostenere le prove scritte (1).
(1)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
17/bis
1.
Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati
dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a)
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni
in materia regolata dal codice civile;
b)
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni
in materia regolata dal codice penale;
c)
la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
2.
Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame
dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati
che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo
di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
3.
Le prove orali consistono:
a)
nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte,
di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una
di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale,
diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale,
diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto
comunitario (1);
b)
nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei
diritti e doveri dell'avvocato.
4.
Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di
10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.
5.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo
per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non
inferiore a 30 punti per almeno cinque prove (2).
(1)
Lettera così modificata prima dall'art. 4, L. 20 aprile 1989,
n. 142 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'art.
5, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, come sostituito dalla relativa legge
di conversione.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 3, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo
18
(Omissis)
(1).
(Omissis)
(1).
Il
tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero della giustizia
in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente
della Corte d'appello, al Presidente della commissione esaminatrice
nel giorno stabilito per la prova stessa.
Il
presidente della commissione ne dà lettura dopo avere fatto
constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.
Nell'ipotesi
di cui all'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano,
quanto all'ordine delle prove ed alla scelta dei temi, le disposizioni
dell'art. 33, commi primo e secondo, del presente decreto (2).
(1)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.
(2)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
19
[I
candidati debbono dimostrare la loro identità personale,
prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento di identificazione
che sia stato loro rilasciato da un'autorità dello Stato,
ovvero una loro fotografia di data recente vidimata da un notaio
o autenticata dall'autorità comunale e legalizzata dall'autorità
prefettizia] (1).
(1)
Vedi, ora, art. 18, l. 4 gennaio 1968, n. 15.
Articolo
20
Per
lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal
momento della dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i
candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata.
I candidati
debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione
e della firma del presidente o di un commissario da lui delegato.
Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi
modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga
a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date
per assicurare la regolarità dell'esame.
Durante
il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel
locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi
è affidata la polizia degli esami (1).
(1)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
21
I candidati
non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti
ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare
i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza,
le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà
di fare pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice
almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi
presentati sono verificati dalla commissione (1).
Debbono
essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di
libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati a
norma del presente articolo (2).
L'esclusione
è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di
disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente
(3).
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, L. 27 giugno 1988, n.
242 (Gazz. Uff. 1º luglio 1988, n. 153), entrata in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente
comma era stato, inoltre, modificato dall'art. 4, D.L. 21 maggio
2003, n. 112, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(2)
Il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 21 maggio
2003, n. 112, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(3)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
22
1.
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame
due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con
numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato
stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente
un cartoncino bianco.
2.
Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione
né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta
grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente
il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data
di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi
ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato
sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine
del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa
in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché,
sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della
commissione.
3.
Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna
prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più
pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione,
e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
4.
Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora
indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla
presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente
e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli
e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa
le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e,
dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più
grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto
quando é ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte
le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse
prima di apporvi il predetto numero progressivo.
5.
Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato
con le stesse modalità indicate nel comma 2.
6.
Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come pure di
tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto
processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le
veci e dal segretario.
7.
La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ai
sensi del comma 4 é compiuta contestualmente (1) (2).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 27 giugno 1988,
n. 242.
(2)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
23
Esaurite
le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione
al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite
di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata
ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale
deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore
di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria (1).
II
presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata
la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata,
le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti
delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento
delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli
elaborati ivi contenuti (1).
All'esito
delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della
Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto
e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo
22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i
relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi
espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di
appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale.
Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate
nei commi precedenti (1).
La
commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni,
compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo
e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle
prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto
una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento
del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente
accertati (2).
La
commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati
ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre,
con le norme stabilite nell'articolo 17-bis (2).
La
commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto
o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla
la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che comunque
si siano fatti riconoscere (3).
(1)
Il presente comma è stato premesso all'originario primo comma
dall'art. 3, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, come sostituito dalla
relativa legge di conversione.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 6, l. 27 giugno 1988, n.
242.
(3)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
24
Il
voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario,
in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta
dal presidente e dal segretario.
Terminata
la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura
delle buste contenenti i nomi dei candidati (1).
(1)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
25
(Omissis)
(1).
(Omissis)
(1).
L'elenco
degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal segretario, è
depositato negli uffici della segreteria della commissione. Il presidente
della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo
in cui avranno inizio le prove orali.
L'intervallo
tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove
orali non può essere minore di un mese né maggiore
di due (2).
A ciascuno
degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e
del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale (3).
(1)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.
(2)
Comma così modificato dall'art. 7, l. 27 giugno 1988, n.
242.
(3)
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
Articolo
26
La
prova orale è pubblica e deve durare non meno di 45 e non
più di 60 minuti per ciascun candidato (1).
Terminata
la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo
le norme indicate nell'art. 17-bis e il segretario ne registra il
risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia (2).
I candidati
debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è
fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente
al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né
al secondo appello perde il diritto all'esame.
(1)
Vedi, art. 2, d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
(2)
Comma così modificato dall'art. 8, l. 27 giugno 1988, n.
242.
Articolo
27
(Omissis)
(1).
(Omissis)
(1).
Ai
fini della formazione della graduatoria a termini dell'art. 23 del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è compilato un elenco di
tutti i candidati dichiarati idonei, i quali non abbiano diritto
alla iscrizione senza limitazione di numero, con la indicazione
per ciascuno della votazione complessiva riportata nelle prove scritte
ed orali.
L'elenco
è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
(1)
Comma abrogato dall'art. 9, l. 27 giugno 1988, n. 242.
Articolo
28
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre
1944, n. 215.
Articolo
29
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre
1944, n. 215.
Articolo
30
Di
tutta le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è
redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto
dal presidente e dallo stesso segretario.
Capo
II
DEGLI
ESAMI PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Articolo
31
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
32
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
33
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
34
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Capo
IV
DELLA
ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI
Articolo
35
Le
domande per l'iscrizione negli albi, oltre ad essere corredate dei
documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge, devono
essere sottoscritte dagli aspiranti e contenere l'elenco di tutti
i documenti allegati.
Nelle
domande per l'iscrizione in un albo di avvocati [o in un albo di
procuratori] gli aspiranti debbono dichiarare, sul loro onore, che
non si trovano in alcuno dei casi d'incompatibilità stabiliti
dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Alle domande medesime deve
essere allegata anche la quietanza del pagamento della tassa per
le Opere di assistenza scolastica universitaria a termini dell'art.
190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Articolo
36
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.lgt. 7 settembre
1944, n. 215.
Articolo
37
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi superate
a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 febbraio 1997, n. 27,
di soppressione dell'albo dei procuratori legali.
Articolo
38
Coloro
che aspirano alla iscrizione [in un albo di procuratori o] in un
albo di avvocati a termini, rispettivamente, degli artt. 26, comma
primo, lettere b) e c) (1), e 30 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, debbono comprovare la loro appartenenza ad una delle categorie
indicate in detti articoli, mediante certificato dell'Amministrazione
competente.
(1)
Ora anche ai sensi delle lettere d) ed e), aggiunte al suddetto
comma dall'art. 1, n. 8, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo
39
Gli
avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art.
33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda
un certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale
risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità
di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato
la professione per il periodo prescritto (1).
Nei
casi di cui al comma terzo dell'art. 33 ed al comma secondo dell'art.
34 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, gli aspiranti debbono esibire
anche un certificato delle Amministrazioni competenti dal quale
risulti la loro appartenenza ad una delle categorie prevedute nello
stesso comma terzo dell'art. 33 e nel comma primo dell'art. 34.
(1)
Gli originari primi due commi del presente articolo sono stati così
sostituiti dall'art. 5, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo
40
Coloro
che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a termini dell'art.
34, comma primo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire
alla domanda:
a)
un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti
la loro appartenenza ad una delle categorie indicate nel detto articolo;
b)
un certificato del Presidente del competente Consiglio dell'ordine,
dal quale risulti la loro attuale iscrizione in un albo di avvocati.
Articolo
41
Per
i trasferimenti preveduti negli artt. 25 e 32 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, la domanda deve essere corredata di un certificato
del Presidente del Consiglio dell'ordine, della circoscrizione a
cui l'interessato appartiene, dal quale risulti che nulla osta al
trasferimento.
TITOLO
II
DEI
PROCEDIMENTI DAVANTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI [E
DEI PROCURATORI] E DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE. DEL RICORSO
ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
42
Le
adunanze del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli locali
per la trattazione degli affari ad essi deferiti a termini del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, non sono pubbliche.
Per
ogni adunanza è redatto apposito verbale, che è firmato
dal Presidente e dal segretario.
I dispositivi
delle deliberazioni debbono essere riportati integralmente nel verbale.
Presso
i Consigli dell'ordine locali il Presidente è sostituito,
nei casi di assenza o di impedimento, dal componente più
anziano di età.
Nelle
sedute dei Consigli le funzioni di segretario sono esercitate dal
componente nominato a termini dell'art. 75 del presente decreto.
Articolo
43
[Per
la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense
è necessario l'intervento di almeno nove membri; in caso
di parità di voti prevale il voto del Presidente] (1).
[Per
la validità delle deliberazioni nelle materie di competenza
dei Consigli dell'ordine locali a termini del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, è necessario l'intervento di non meno della
metà del numero complessivo dei componenti] (2).
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
(1)
Vedi, ora, art. 22, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
(2)
Vedi, ora, art. 16, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo
44
Le
deliberazioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli dell'ordine
locali sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e sono
pubblicate mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
Articolo
45
Nei
casi preveduti negli artt. 24, comma quarto, 31, comma terzo, 37,
comma secondo, 42, comma terzo, 43, comma secondo, del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, all'interessato deve essere assegnato un
termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni
intorno ai fatti (1).
Il
termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato,
con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'ordine.
L'interessato,
qualora ne faccia istanza, è ammesso ad esporre personalmente
le sue giustificazioni ed a presentare testimoni. Egli può
essere assistito da un difensore.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo
46
Alle
comunicazioni da farsi a termini del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, e del presente decreto, si provvede a cura degli uffici di
segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le
notificazioni sono eseguite a cura degli stessi uffici per mezzo
di ufficiale giudiziario.
Capo
II
DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN CONFRONTO DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI
Articolo
47
Il
Presidente del Consiglio dell'ordine deve dare immediata comunicazione
all'interessato ed al Pubblico Ministero dei procedimenti disciplinari
che siano stati iniziati a termini dell'art. 38 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578. La comunicazione deve contenere la enunciazione sommaria
dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato.
Lo
stesso Presidente, o un componente del Consiglio da lui delegato,
raccoglie quindi le opportune informazioni ed i documenti che reputa
necessari ai fini del procedimento nonché le deduzioni che
gli pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero, stabilisce
quali testimoni siano utili per l'accertamento dei fatti e provvede
ad ogni altra indagine.
Il
Presidente nomina poi il relatore tra i componenti del Consiglio,
e fissa la data della seduta per il giudizio, ordinando la citazione
dell'incolpato, con l'osservanza del termine prescritto nell'art.
45 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Articolo
48
La
citazione è notificata all'incolpato ed al pubblico ministero.
Essa deve contenere:
1)
le generalità dell'incolpato;
2)
la menzione circostanziata degli addebiti;
3)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione,
con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito
da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, sarà
proceduto al giudizio in sua assenza;
4)
l'elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
5)
il termine entro il quale l'incolpato, il suo difensore e il pubblico
ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento,
proporre deduzioni ed indicare testimoni;
6)
la data e la sottoscrizione del Presidente.
Ordinata
la notificazione dell'atto di citazione, il Presidente provvede
anche per la citazione dei testimoni.
Articolo
49
L'incolpato
ed il Pubblico Ministero, qualora inducano testimoni a termini del
n. 5 del precedente articolo, debbono esporre sommariamente le circostanze
sulle quali intendono che i testimoni siano esaminati.
Il
Presidente del Consiglio dell'ordine, ordina la citazione dei testimoni
indicati.
Qualora
non sia possibile provvedere tempestivamente per la citazione dei
testimoni indicati, il Presidente ordina il rinvio del giudizio
ad altra prossima seduta, dandone immediatamente comunicazione all'incolpato,
al Pubblico Ministero ed ai testimoni già citati.
Articolo
50
Nella
seduta stabilita, il relatore espone i fatti e le risultanze del
procedimento. Viene interrogato quindi l'incolpato, sono esaminati
i testimoni e il difensore è ammesso ad esporre le sue deduzioni.
L'incolpato
ha per ultimo la parola, se la domanda.
Qualora
l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento,
si procede in sua assenza.
Articolo
51
Chiusa
la discussione, il Consiglio delibera fuori della Presenza dell'incolpato
e del difensore.
Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473
del codice di procedura penale.
La
decisione è redatta dal relatore e deve contenere la esposizione
dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione
del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la
sottoscrizione del Presidente e del segretario. Essa è pubblicata
mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria.
Articolo
52
Nei
procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio dell'ordine degli
avvocati [e procuratori], nel caso preveduto nell'art. 38, comma
terzo (1), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, si
applicano le disposizioni precedenti di questo capo (2).
Le
stesse disposizioni si applicano nei procedimenti davanti al Consiglio
nazionale forense, nel caso preveduto nell'art. 54, n. 2, dello
stesso R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, osservate per le decisioni
le norme dell'art. 64 del presente decreto.
(1)
Ora comma quarto, dopo la sostituzione dell'originario secondo comma
dell'art. 38, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 con due commi, per
effetto dell'art. 1, n. 15, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(2)
Vedi, ora, le disposizioni del d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo
53
La
ricusazione dei componenti di un Consiglio può essere proposta
fino al giorno precedente quello fissato per il giudizio. L'atto
relativo è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio
e deve contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi
sui quali la ricusazione si fonda, ed essere sottoscritto dall'interessato
o da un suo procuratore speciale.
La
ricusazione e l'astensione non hanno effetto sugli atti compiuti
anteriormente.
Le
impugnazioni proposte avverso le decisioni in materia di ricusazione
o di astensione non sospendono il corso del procedimento disciplinare.
Articolo
54
La
cognizione dei motivi di ricusazione appartiene allo stesso Consiglio,
quando, per effetto di questa, esclusi i componenti ricusati, gli
altri raggiungono il numero prescritto per decidere.
Prima
di decidere il Consiglio comunica l'atto di ricusazione alle altre
parti interessate, invita i componenti ricusati a fornire senza
ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione, e procede
alle indagini che reputi occorrenti.
Le
altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni nel
termine di cinque giorni dalla comunicazione.
Articolo
55
Nel
caso preveduto nell'art. 49, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, il ricorso è proposto nei modi e termini indicati
nel primo comma dell'art. 53 del presente decreto.
Il
ricorso è comunicato alle altre parti interessate, a cura
del Consiglio; ed i componenti ricusati sono invitati a fornire
senza ritardo le proprie deduzioni sui motivi della ricusazione.
Le altre parti interessate possono presentare le loro deduzioni
nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.
Il
ricorso, assieme agli atti del procedimento ed alle deduzioni di
cui al comma precedente, è quindi trasmesso al Consiglio
nazionale forense.
Il
Consiglio nazionale o il Consiglio dell'ordine premesse le indagini
che reputino occorrenti, decidono nel più breve termine,
e, qualora ammettano la ricusazione, proseguono nel procedimento
sino alla definizione di esso.
Si
applicano per il procedimento le norme degli artt. 47, 48, 49, 50,
51 e 52 del presente decreto.
Qualora
il ricorso sia respinto oppure le ricusazioni siano ammesse parzialmente
in modo che non venga a mancare presso il Consiglio competente il
numero dei membri prescritto per decidere, gli atti sono immediatamente
rinviati allo stesso Consiglio per l'ulteriore corso del procedimento.
Nel
caso di astensioni, per effetto delle quali venga a mancare nel
Consiglio il numero di componenti prescritto per decidere, gli atti
del procedimento sono trasmessi al Consiglio nazionale. Delle astensioni
e della trasmissione degli atti è data immediatamente comunicazione
alle parti interessate, le quali hanno facoltà di fare pervenire,
nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, le loro deduzioni
al Consiglio nazionale.
Il
Consiglio nazionale o il Consiglio dell'ordine, se riconoscono fondati
i motivi delle astensioni, proseguono nel procedimento disciplinare
sino alla definizione di esso, con l'osservanza delle norme degli
articoli indicati nel precedente comma quinto.
Qualora
il Consiglio nazionale o il Consiglio dell'ordine riconoscano infondati
i motivi delle astensioni o le ammettano parzialmente in modo che
non venga a mancare nel Consiglio competente il numero dei componenti
prescritto per decidere, rinviano gli atti allo stesso Consiglio,
per l'ulteriore corso del procedimento.
Può
essere riconosciuto il diritto di astensione anche per ragioni di
convenienza non comprese dalla legge tra i motivi di ricusazione.
Articolo
56
Nel
caso preveduto nell'art. 49, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, ciascuno dei Consigli, fra i quali si sia determinato
un conflitto di competenza, trasmette gli atti del procedimento
al Consiglio nazionale forense.
Della
trasmissione degli atti è data immediata comunicazione alle
parti interessate, le quali possono fare pervenire le loro deduzioni
al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione.
In
seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti
sono rimessi al Consiglio dell'ordine che sia stato ritenuto competente.
L'impugnazione
proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non
sospende il corso del procedimento disciplinare.
Capo
III
DEI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN CONFRONTO DEI PRATICANTI
Articolo
57
Sono
sottoposti a procedimento disciplinare i praticanti che si rendono
colpevoli di fatti non conformi alla dignità ed al decoro
della professione forense, oppure qualora esercitino il patrocinio
a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, di abusi
o mancanze nell'esercizio del patrocinio stesso.
Articolo
58
Si
applicano, nei riguardi della disciplina dei praticanti, le disposizioni
del titolo IV del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e quelle dei
capi I e II del presente titolo.
La
sospensione ha per effetto la interruzione della pratica. Durante
la sospensione il condannato è privato dell'esercizio del
patrocinio.
Per
effetto della radiazione il condannato non può essere più
iscritto nel registro dei praticanti, salvo il disposto dell'art.
47 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del primo comma del presente
articolo.
Capo
IV
DEI
PROCEDIMENTI INNANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Articolo
59
Il
ricorso al Consiglio nazionale forense è presentato negli
uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia, e deve contenere
l'indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda, ed essere
corredato della copia della pronuncia stessa, notificata al ricorrente.
Agli
effetti della decorrenza del termine per il ricorso incidentale
preveduto nell'art. 50, comma terzo, R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, si ha riguardo alla data in cui è stata fatta la notificazione
del provvedimento impugnato al professionista interessato e, nel
caso di più professionisti, alla data dell'ultima notificazione.
L'ufficio
del Consiglio comunica immediatamente, in copia, alle altre parti
il ricorso che sia stato presentato a norma del comma primo del
presente articolo. Al Pubblico Ministero è anche comunicata
la data dell'ultima notificazione del provvedimento impugnato ai
professionisti interessati.
Il
ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati negli
uffici del Consiglio per il termine di dieci giorni dalla scadenza
di quello stabilito per ricorrere. Nel caso di cui all'art. 50,
comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il termine del
deposito decorre dalla scadenza di quello stabilito per il ricorso
incidentale.
Fino
a quando gli atti rimangono depositati le parti interessate possono
prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il
ricorso e gli altri atti nonché le deduzioni ed i documenti
di cui al comma precedente sono quindi trasmessi al Consiglio nazionale
forense.
Articolo
60
La
segreteria del Consiglio nazionale forense, non appena ricevuti
gli atti di cui al precedente articolo, li comunica al Pubblico
Ministero presso la Corte di cassazione della Repubblica, che ne
curerà la restituzione non oltre quindici giorni dalla ricezione.
Contemporaneamente
la stessa segreteria avverte il ricorrente e le altre parti interessate
che gli atti rimarranno depositati negli uffici del Consiglio nazionale
per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il Pubblico Ministero deve effettuarne la restituzione.
Ai
fini della comunicazione preveduta nel precedente comma, come di
ogni altra, nonché delle notificazioni prescritte, le parti
interessate devono tempestivamente eleggere il proprio domicilio
in Roma presso una persona od un ufficio e darne avviso alla segreteria
del Consiglio nazionale. In mancanza della elezione di domicilio,
le comunicazioni e le notificazioni sono fatte mediante deposito
nella segreteria del Consiglio nazionale.
Nel
procedimento davanti al Consiglio nazionale il professionista interessato
può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale
di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito
di mandato speciale.
Articolo
61
Durante
il termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il
ricorrente, il suo difensore e le altre parti hanno facoltà
di prendere visione degli atti, di proporre deduzioni e di esibire
documenti.
Uguale
facoltà compete al Pubblico Ministero presso la Corte di
cassazione.
Il
Presidente del Consiglio nazionale forense nomina quindi il relatore
fra i componenti del Consiglio e fissa la data della seduta per
la discussione del ricorso.
La
discussione del ricorso non può avere luogo prima di dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui allo stesso secondo comma
dell'articolo precedente.
Del
provvedimento con cui è stata fissata la seduta è
data immediata comunicazione al ricorrente ed alle altre parti con
indicazioni del giorno e dell'ora in cui la seduta avrà luogo.
Articolo
62
La
discussione del ricorso ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero
presso la Corte di cassazione quando il ricorso sia stato proposto
dal Pubblico Ministero o, se proposto dal professionista, concerna
un provvedimento di radiazione dall'albo oppure siavi stato ricorso
incidentale del Pubblico Ministero.
L'intervento
del Pubblico Ministero è prescritto inoltre quando trattasi
di ricorso avverso le deliberazioni prevedute negli artt. 35 e 47
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
In
ogni altro caso è in facoltà del Pubblico Ministero
di intervenire, salvo il disposto dell'art. 65 del presente decreto.
Articolo
63
Nel
giorno stabilito il consigliere incaricato riferisce sul ricorso.
Quindi il professionista interessato è ammesso ad esporre
le sue deduzioni personalmente o a mezzo del suo difensore, ed il
Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, svolge le sue conclusioni.
La
decisione del ricorso è deliberata fuori della presenza dell'incolpato
e del difensore. Il Pubblico Ministero assiste alla decisione (1).
Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 473
del codice di procedura penale.
È
in facoltà del Consiglio nazionale di procedere, su richiesta
delle parti o di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute
necessarie per l'accertamento dei fatti.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui dispone che il Pubblico Ministero assiste alla
decisione.
Articolo
64
Le
decisioni del Consiglio nazionale forense sono pronunciate in nome
del Popolo Italiano, sono redatte dal relatore e devono contenere
l'indicazione dell'oggetto del ricorso, le deduzioni del ricorrente,
le conclusioni del Pubblico Ministero, quando sia intervenuto, i
motivi sui quali si fondano, il dispositivo, l'indicazione del giorno,
del mese e dell'anno in cui sono pronunziate, la sottoscrizione
del Presidente e del segretario (1).
Esse
sono pubblicate mediante deposito dell'originale nella segreteria
del Consiglio. Una copia ne e comunicata immediatamente al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, al quale debbono essere
comunicate anche le date in cui siano state eseguite le notificazioni
delle decisioni stesse alle altre parti interessate.
(1)
Comma così modificato dall'art. 6, d.lg.c.p.s. 19 giugno
1946, n. 1.
Articolo
65
Nei
procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense
nei casi di cui agli artt. 49, comma secondo, 54, n. 2, del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, e 52, comma secondo, e 55 del presente
decreto interviene alla seduta il Pubblico Ministero presso la Corte
di cassazione.
Capo
V
DEI
RICORSI ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Articolo
66
Il
ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione deve essere
notificato, per mezzo di ufficiale giudiziario, a cura del ricorrente
alle altre parti interessate nel termine stabilito per ricorrere
dall'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Nei
quindici giorni successivi alla notificazione il ricorso deve essere
presentato nella cancelleria della Corte assieme all'atto originale
di notificazione ed alla copia della decisione impugnata, che è
stata notificata al ricorrente.
Il
ricorso è sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore
munito di mandato speciale, e deve contenere l'esposizione dei fatti
e dei motivi sui quali si fonda, nonché la elezione di domicilio
in Roma, con l'indicazione della persona o dell'ufficio presso cui
la elezione è fatta.
Le
altre parti interessate possono fare pervenire le loro deduzioni
entro il termine di venti giorni successivi alle notificazioni di
cui al comma primo del presente articolo.
Articolo
67
La
cancelleria della Corte di cassazione comunica senza ritardo copia
del ricorso al Procuratore generale presso la stessa Corte, e richiede
gli atti del procedimento alla segreteria del Consiglio nazionale,
che ne cura la immediata trasmissione.
Pervenuti
gli atti e trascorsi i termini di cui all'articolo precedente, il
Primo Presidente della Corte di cassazione fissa l'udienza in cui
il ricorso deve essere discusso, nomina il relatore e dispone che
gli atti siano comunicati al Pubblico Ministero.
Il
provvedimento che stabilisce l'udienza per la discussione del ricorso
è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima. L'interessato,
nell'udienza stabilita, è ammesso ad esporre le sue difese
personalmente o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale
di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, munito
di mandato speciale.
La
Corte decide, sentite le conclusioni del Pubblico Ministero.
Si
osservano, per il rimanente, le disposizioni, in quanto applicabili,
del procedimento davanti alla Corte di cassazione in materia civile.
Articolo
68
Oltre
i casi indicati nei commi secondo e terzo dell'art. 56 del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, il Pubblico Ministero presso la Corte
di cassazione ha facoltà di ricorrere alle sezioni unite
della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e
violazione di legge avverso qualsiasi decisione del Consiglio nazionale
forense, che non sia stata impugnata dalle altre parti interessate
oppure sia stata impugnata per motivi diversi da quelli che il Procuratore
generale intende dedurre.
Il
ricorso preveduto nel precedente comma deve essere proposto e notificato
agli interessati entro trenta giorni dalla scadenza del termine
di cui all'art. 56, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578. Tale termine è computato dal giorno dell'ultima notificazione
alle parti interessate della decisione del Consiglio nazionale.
Nel
rimanente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
artt. 66 e 67 del presente decreto.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo
69
Gli
albi degli avvocati [e quelli dei procuratori] debbono contenere
l'elenco degli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione
del loro cognome, nome [e paternità] (1), nonché dei
titoli accademici ed onorifici e delle decorazioni, della sede dell'ufficio
di ciascuno, della data di iscrizione e di quella del giuramento
e dell'autorità giudiziaria presso la quale il giuramento
è stato prestato.
Nell'elenco
speciale di cui al comma quarto dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, deve essere indicato, per ogni professionista, l'ente
al cui ufficio legale il professionista stesso appartiene.
Sono
elencati in un registro apposito [i procuratori] che siano stati
nominati sostituti di altri [procuratori] a termini dell'art. 9
dello stesso regio decreto legge. Nel registro deve essere indicato
per ciascuno degli iscritti il professionista che lo ha nominato.
L'albo
speciale preveduto nell'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, deve contenere il cognome, nome [e paternità] (1) degli
iscritti, la data d'iscrizione e l'indicazione dell'albo di avvocati
al quale l'iscritto appartiene.
L'albo
speciale è pubblicato al principio di ogni anno nel Bollettino
Ufficiale del Ministero della giustizia. Nello stesso Bollettino
vengono pubblicate le successive variazioni.
(1)
L'indicazione della paternità va omessa, in virtù
di quanto stabilito dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.
Articolo
70
Il
registro speciale dei praticanti deve contenere, oltre l'indicazione
del cognome, nome, [paternità] (1), luogo e data di nascita
e luogo di residenza dell'iscritto, anche l'indicazione della data
della laurea e dell'Università dalla quale fu conferita.
Nel
registro deve essere annotata la data del giuramento per coloro
che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578.
Il
registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun
foglio dal Presidente del Consiglio dell'ordine.
Le
iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine cronologico secondo
la data delle deliberazioni prevedute nell'art. 3 del presente decreto.
I praticanti
ammessi al patrocinio davanti alle Preture, i quali abbiano prestato
il giuramento a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a parte, annesso
al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma terzo
del presente articolo.
(1)
L'indicazione della paternità va omessa, in virtù
di quanto stabilito dalla l. 31 ottobre 1955, n. 1064.
Articolo
71
(Omissis)
(1).
(1)
Vedi, ora, art. 1-9, d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101.
Articolo
72
Per
essere ammessi al giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, gli interessati debbono esibire all'autorità
giudiziaria davanti a cui il giuramento deve essere prestato un
certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale
risulti la loro iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti.
L'autorità giudiziaria dà immediatamente comunicazione
della prestazione del giuramento al Presidente del Consiglio dell'ordine
competente.
Articolo
73
Nei
casi di cui all'art. 66 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il
Consiglio dell'ordine, prima di ordinare, a termini del comma secondo
dello stesso articolo, il deposito degli atti e dei documenti, può
adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno.
Qualora
la necessità urgente della prosecuzione del giudizio o altre
esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli
atti e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta
particolareggiata del nuovo [procuratore od] avvocato, il quale
assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena
ne sia richiesto.
[Il
procuratore o] l'avvocato a cui sia domandata la restituzione degli
atti e documenti può essere autorizzato dal Consiglio a farsi
rilasciare dagli uffici del Consiglio, a spese del cliente, una
precisa descrizione degli atti e documenti medesimi, con l'annotazione
della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché la copia
integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del Presidente
del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell'opera
professionale prestata.
Articolo
74
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi ormai
superate per effetto di quanto stabilito nell'art. 8, d.p.r. 10
aprile 1990, n. 101.
Articolo
75
Presso
i Consigli dell'ordine locali, gli uffici di segreteria, per quanto
concerne le funzioni deferite ai Consigli stessi col R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578, e col presente decreto, sono diretti da un componente
del Consiglio nominato dal Presidente.
Articolo
76
Gli
uffici di segreteria di cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni
e le notificazioni degli atti ed adempiono a tutte le altre mansioni
di loro spettanza a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
e del presente decreto, secondo le istruzioni che saranno impartite
rispettivamente dal Presidente del Consiglio nazionale e dal Presidente
del Consiglio locale.
Articolo
77
Negli
uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense ed in quelli
dei Consigli locali, sono istituiti:
a)
un registro nel quale devono essere riportati in ordine di data
tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere firmato
dal Presidente e dal segretario;
b)
un registro generale nel quale debbono essere annotati per ordine
di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio nazionale o al
Consiglio locale.
Gli
atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti fascicoli,
ciascuno dei quali è contro segnato da un proprio numero
ed annotato in un'apposita rubrica.
Articolo
78
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono prive di vigore
giuridico in quanto gli articoli ivi richiamati devono ritenersi
abrogati, perché di riferimento alle organizzazioni sindacali
fasciste, soppresse dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Articolo
79
Ai
componenti del Consiglio nazionale forense ed ai membri delle commissioni
per gli esami di avvocato [e di procuratore], che non appartengono
alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le
eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai
funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 1.000
per ogni giorno di adunanza (1). A coloro che siano funzionari dello
Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno
corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza
di lire 1.000 per ogni giorno di adunanza (1).
I gettoni
di presenza sono assoggettati alla riduzione del 12%, a norma del
R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491.
(1)
Per l'aumento dell'importo del gettone di presenza vedi il D.P.R.
11 gennaio 1956, n. 5, che detta norme sui compensi ai componenti
delle commissioni giudicatrici di esami e concorsi.
Articolo
80
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi superate
a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944,
n. 382.
Articolo
81
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni di cui al presente articolo devono ritenersi superate
a seguito dell'entrata in vigore del d.lg.lgt. 23 novembre 1944,
n. 382.
Articolo
82
[I
procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio
che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale
sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio
stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità
giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
In
mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso
la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
Articolo
83
Sono
abrogate le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 18
del R.D.L. 28 settembre 1933, n. 1282. Tuttavia [i procuratori]
attualmente ammessi ad esercitare davanti ai tribunali istituiti
con lo stesso D.L., ed appartenenti alla circoscrizione di altro
distretto di Corte d'appello, possono continuare a prestare la loro
opera presso i Tribunali medesimi negli affari promossi, con il
loro intervento, dinanzi all'autorità giudiziaria anteriormente
al 1º febbraio 1934.
Articolo
84
È
fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 101 del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, le ulteriori norme occorrenti per integrarlo,
attuarlo e coordinarlo con altre leggi.
Il
presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla
entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933,
n. 1578.