Decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318 (in Gazz. Uff.,
23 novembre, n. 85). - Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi
alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi [dei
procuratori] (1) e degli avvocati.
(1)
L'Albo dei procuratori è stato soppresso dall'art. 1, l.
24 febbraio 1997, n. 27.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
L'ammissione
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art.
4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla
Corte suprema di cassazione.
A seguito
della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti
diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il Presidente
nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie
all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può
presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento
della notizia.
Scaduto
questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto
motivato.
Articolo
2
La
cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione
al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista
ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene
aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo.
A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente
la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti
disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.
Nella
prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro
che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.
Dell'elenco
tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne
faccia richiesta.
Articolo
3
[A
favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori
in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio
1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per
l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotta di un tempo
pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione
che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata
entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami
predetti] (1).
A favore
degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione
di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione
necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori è ridotto a sei anni.
(1)
L'Albo dei procuratori è stato soppresso dall'art. 1, l.
24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
4
[Il
tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore
è computato per doppio a favore degli ex-combattenti e di
coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante
l'attuale guerra, qualora richiedano la iscrizione nell'albo degli
avvocati a termini dell'articolo precedente] (1).
A favore
delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione
di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.
(1)
L'Albo dei procuratori è stato soppresso dall'art. 1, l.
24 febbraio 1997, n. 27.