Legge
9 febbraio 1982, n. 31 (in Gazz. Uff., 12 febbraio, n. 42). - Libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati
membri delle Comunità europee (1).
(1)
Il termine «procuratore» deve intendersi sostituito
con quello di «avvocato», per effetto dell'art. 3, l.
24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo dei procuratori
legali.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO
I
ESERCIZIO
IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo
1
Qualifica
professionale.
Sono
considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo,
i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati
nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività
professionali con una delle seguenti denominazioni:
ovact-advocaat
(Belgio);
advokat
(Danimarca);
rechtsanwalt
(Repubblica [federale] di Germania);
avocat
(Francia);
barrister-solicitor
(Irlanda);
avocat-avoué
(Lussemburgo);
advocaat
(Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor
(Regno Unito).
Articolo
2
Prestazione
di servizi professionali.
Le
persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività
professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale,
con carattere di temporaneità a secondo le modalità
stabilite dal presente titolo.
[Per
l'esercizio delle attività professionali di cui al comma
precedente, non è consentito stabilire nel territorio della
Repubblica uno studio né una sede principale o secondaria]
(1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 18, l. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria
2002.
Articolo
3
Uso
del titolo.
Gli
avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo
professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello
Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione
professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale
presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma
delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Articolo
4
Doveri.
Per
l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati
indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme
legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle
riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame
di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica,
l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.
Articolo
5
Incompatibilità.
Si
estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità
previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939,
n. 1949.
La
disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto
art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli
avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o
privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli
indicati nella citata lettera b).
Articolo
6
Prestazioni
giudiziali.
Nell'esercizio
delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali
ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti
all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4
e 5, delle seguenti condizioni:
a)
l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata
all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine
degli avvocati competente per territorio;
b)
le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di
concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato
all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;
c)
l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura
i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti
della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali
considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle
norme vigenti.
Articolo
7
Prestazioni
stragiudiziali.
Nello
svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati
all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni
di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto
esercizio dell'attività professionale e la dignità
della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto
professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.
Articolo
8
Patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori.
Gli
avvocati indicati all'art. l sono ammessi al patrocinio davanti
alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo
4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art.
33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino
di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero
di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro
di provenienza dinanzi ad autorità giuridisdizionali corrispondenti.
(1)
(1)
Comma modificato dall'art. 16, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo
9
Obbligo
e contenuto della comunicazione.
Prima
dell'inizio delle attività professionali nel territorio della
Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti ad inviare,
direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui
circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita
comunicazione in lingua italiana contenente:
1)
nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza
o domicilio professionale;
2)
titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui
sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale
esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello
Stato di provenienza;
3)
recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4)
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi
in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al
precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative
o professionali che possano influire sull'esercizio della attività
professionale;
5)
eventuale appartenenza a società professionali;
6)
per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa
in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla
lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività
da svolgere.
Articolo
10
Documentazione.
Ove
lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività
professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa
in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente
dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso
la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione
riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati
all'art. l ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza
delle attività in questione.
Articolo
11
Disciplina
professionale.
Nell'esercizio
delle loro attività professionali, gli avvocati indicati
all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni
contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare
del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi
applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento
professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme
vigenti.
Per
l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine
può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione
professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità
giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.
Le
decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine
degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente
e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità
di cui al comma precedente.
Articolo
12
Adempimenti
dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense.
I consigli
dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense
copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle
determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art.
1.
Sia
i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono
nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività
professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni
adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.
Articolo
13
Tariffe.
Per
le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati
indicati all'articolo 1 gli onorari, i diritti e le indennità
nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a
norma del vigente ordinamento professionale.
TITOLO
II
ESERCIZIO
NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, DA PARTE DEGLI
AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI A TITOLO DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo
14
Adempimenti
dei consigli dell'ordine degli avvocati.
I consigli
dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati
iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli
altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta
delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati,
certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale
degli interessati.
Articolo
15
Disciplina
professionale.
I consigli
dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi
o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità
ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività
professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee
da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente
dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato
- procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti.
L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate
direttamente alla competente autorità di detto Stato.