Legge
2 maggio 1983, n. 175 (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 129). - Interpretazione
autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della
legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza
forense.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
La
disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della
legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso
che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla
tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino,
come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per
cento.
Articolo
2
(Omissis)
(1).
(1)
Modifica gli artt. 2, 4, 7, 10, 11, 14, 22, 23, 26, 28 e 29, l.
20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
3
Il
termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre
1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro
che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente
sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo
comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto
e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.
Articolo
4
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 25, l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Articolo
5
La
misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati
e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge
24 dicembre 1969, n. 991, è fissata in un dodicesimo dell'importo
minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del
terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
6
Gli
iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della
legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima
dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la
facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto
a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore
della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della
stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è
stato conseguito dopo l'assunzione della carica.
Articolo
7
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.