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Legge 2 maggio 1983, n. 175 (in Gazz. Uff., 12 maggio, n. 129). - Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della previdenza forense.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.

Articolo 2

(Omissis) (1).

(1) Modifica gli artt. 2, 4, 7, 10, 11, 14, 22, 23, 26, 28 e 29, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 3

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma precedente sono tenuti a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

Articolo 4

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 25, l. 11 febbraio 1992, n. 141.

Articolo 5

La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 6

Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

Articolo 7

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.