Regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5 dicembre, n. 281). -
Decreto convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 36 (in Gazz. Uff.,
30 gennaio 1934, n. 24). -- Ordinamento delle professioni di avvocato
e procuratore (1) (2) (3) (4).
(1) Nel testo
del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni
di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina
è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli avvocati
e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati
e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti
degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto
della Commissione centrale, in virtù del D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 369, che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste,
del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sui Consigli
degli ordini e del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6, contenente
modificazioni all'ordinamento forense; Repubblica (o Stato) al posto
di Regno, in virtù dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946,
n. 72 ed a causa del mutamento della forma istituzionale dello Stato.
Il termine "procuratore legale", contenuto nella presente
legge deve intendersi sostituito con il termine "avvocato"
per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27,
in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali. L'art.
5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto, il
riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
(2) Il d.lg.
19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori
dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative
competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario.
Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero
presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le
relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale
ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca
funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi
della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono
altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità
giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite
in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre
il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità
amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.
Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati
soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio
di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o
ad un suo delegato.
(3) A decorrere
dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg.
30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici
territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario
del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(4) In luogo
di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero
della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.
Preambolo
(Omissis).
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Nessuno può
assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato
[o di procuratore] se non è iscritto nell'albo professionale.
Conservano tuttavia
il titolo quegli avvocati [e procuratori] che, dopo averne acquistato
il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non
sia di indegnità.
La violazione
della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non
costituisca più grave reato, è punita, nel caso di
usurpazione del titolo di avvocato [o di procuratore], a norma dell'art.
498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni,
a norma dell'articolo 348 dello stesso codice (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 2
(Omissis) (1).
Non si può
essere iscritti che in un solo albo di avvocati [ed in un solo albo
di procuratori].
(1) Comma abrogato
dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 3
L'esercizio
delle professioni di avvocato [e di procuratore] è incompatibile
con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del
commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità
di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime,
di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore,
di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore
di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore
di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche
incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio
sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, [della Lista civile]
(1), del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato,
della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione
o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato,
delle Province e dei Comuni.
È infine
incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente
nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che
non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati
dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori
e gli assistenti delle università e degli altri istituti
superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati
[ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso
secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri
dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti
nell'elenco speciale annesso all'albo (2) (3).
(1) L'istituto
della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del
mutamento della forma istituzionale dello Stato.
(2) Lettera
così modificata dall'art. 1, l. 23 novembre 1939, n. 1949.
(3) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 4
Gli avvocati
iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a
tutte le Corti d'appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.
Davanti alla
Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti
in sede giurisdizionale, al Tribunale [supremo] militare, al Tribunale
superiore delle acque pubbliche ed alla [Commissione centrale per
le imposte dirette] (1) il patrocinio può essere assunto
soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo
33 (2).
(1) Ora Commissione
tributaria centrale.
(2) Vedi, anche,
l'art. 1, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318.
Articolo 5
(Omissis) (1).
(1) Gli artt.
5 e 6, già accorpati dall'art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406,
sono stati successivamente abrogati dall'art. 6, l. 24 febbraio
1997, n. 27.
Articolo 6
(Omissis) (1).
(1) Articolo
accorpato al precedente dall'art. 4, l. 24 luglio 1985, n. 406,
successivamente abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 7
Davanti a qualsiasi
giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza
possono essere assunte soltanto da un avvocato [ovvero da un procuratore]
assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d'appello
e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca
personalmente deve essere assistita [da un procuratore o] da un
avvocato.
Nulla è
innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai [conciliatori]
(1), a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni
dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati
organi giurisdizionali (2).
(1) Ora giudice
di pace.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 8
I laureati in
giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17,
sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore
di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal
consiglio dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] presso
il tribunale [nel cui circondario] (1) hanno la residenza, e sono
sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti
procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al
primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni,
ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel
quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta
del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base
alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto
legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano
nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli
stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori
d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre
dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti
del pubblico ministero (2).
[È condizione
per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo
comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale
del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto
secondo la formula seguente: «Consapevole dell'alta dignità
della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa
inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà,
onore e diligenza per i fini della giustizia»] (3) (4).
(1) Leggasi
circoscrizione.
(2) Comma, da
ultimo, così modificato dall'art. 246, comma 1, d.lg. 19
febbraio 1998, n. 51. Le disposizioni di cui al presente comma,
si applicano fino a quando non sarà attuata la complessiva
riforma della professione forense (art. 246, comma 2, d.lg. 51/1998
cit.).
(3) Articolo
così sostituito dall'art. 1, l. 24 luglio 1985, n. 406.
(4) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 9
[Con atto ricevuto
dal cancelliere del Tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi
in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto
la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti,
in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo
in cui egli trovasi iscritto.
Il sostituto
rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore
può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare
da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della
circoscrizione della Corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico
è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa
o con dichiarazione separata.
Nei giudizi
davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita
ad un praticante procuratore] (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 10
[Il procuratore
deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale
è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere
del Consiglio dell'ordine, può autorizzarlo a risiedere in
un'altra località del circondario (1), purché egli
abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore] (2).
(1) Leggasi
circoscrizione.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 11
[Il procuratore
non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio] (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 12
Gli avvocati
[ed i procuratori] debbono adempiere al loro ministero con dignità
e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono
chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.
Essi non possono
esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento
è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello
o del Tribunale con la formula seguente: «Giuro di adempiere
ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza
per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione»
(1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 13
Gli avvocati
[e i procuratori] non possono essere obbligati a deporre nei giudizi
di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato
o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio,
salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo,
del codice di procedura penale (1) (2).
(1) Ora artt.
200 e 201 c.p.p.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 14
I Consigli dell'ordine
degli avvocati [e dei procuratori] oltre ad adempiere tutti gli
altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano
le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei
registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare
nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano
sul decoro dei professionisti;
c) vigilano
sull'esercizio della pratica forense;
d) dànno
il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso
preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto
a termini delle disposizioni vigenti (1);
e) dànno,
nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato [o di un procuratore],
a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti
opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza
della cessazione dell'esercizio professionale;
f) interpongono
i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la
conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati [e procuratori]
ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza
dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori
non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è
promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto.
(Omissis) (2).
(Omissis) (2)
(3).
(1) Lettera
così modificata dall'art 1, n. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(2) Comma da
ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 perché
faceva riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo.
Vedi, ora, gli artt. 8 e 9, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
(3) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 15
L'alta vigilanza
sull'esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore]
spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente,
sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
TITOLO II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI
Articolo 16
Per ogni Tribunale
civile e penale sono costituiti un albo di avvocati [e un albo di
procuratori]. La data dell'iscrizione stabilisce la anzianità
per ciascun professionista.
Il Consiglio
dell'ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio
di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni,
osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione
è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto
dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione,
salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto
di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti
predetti (1).
È iniziato
il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti
che possono formarne oggetto (1).
Gli albi riveduti
debbono, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro della
giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed
ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere
affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle
Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.
Il Consiglio
dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti,
annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma
dell'art. 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle
Preture.
Un elenco dei
praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è
comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è
affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime (2).
(1) Gli attuali
secondo e terzo comma così sostituiscono l'originario secondo
comma, per effetto dell'art. 1, n. 2, l. 3 marzo 1940, n. 25.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 17
Per l'iscrizione
nell'albo dei procuratori è necessario:
1° essere
cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente
all'Italia;
2° godere
il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere
di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere
in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata
in una università della Repubblica;
5° avere
compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando
lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e
penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni
consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti
con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato,
per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture
ai sensi dell'art. 8;
6° essere
riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso,
nell'esame preveduto nell'art. 20 ;
7° avere
la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione
del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata (1).
Per l'iscrizione
nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti
di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.
Non possono
conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti
coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie
o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a
norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria
agli interessi della Nazione (2).
(1) Numero prima
sostituito dall'art. 5, l. 24 febbraio 1997, n. 27 e poi così
modificato dall'art. 18, l. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge comunitaria
2002.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 18
Nell'adempimento
della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere
luogo della frequenza dello studio di un [procuratore], per un periodo
non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di
tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario
o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica,
nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano
riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia (1).
È equiparato
alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati
dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del [Tribunale
speciale per la difesa dello Stato] (2), dai vicepretori onorari,
dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie
dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello
Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo
di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione
civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere
(3).
(1) Il suddetto
riconoscimento rimane valido ed efficace fino all'entrata in vigore
dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, l. 15 maggio
1997, n. 127.
(2) Tribunale
soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 19
Nel mese di
ottobre di ogni anno i Consigli dell'ordine degli avvocati [e dei
procuratori], ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto
conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del
complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato,
al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere
ammessi nell'anno seguente negli [albi dei procuratori].
Il Ministro
della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense,
stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo
dei nuovi [procuratori] che complessivamente potranno essere iscritti
nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun
distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli
albi.
Con lo stesso
provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo
gli esami di concorso.
Agli esami possono
partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica
entro il giorno 10 del mese di novembre (1) (2) (3).
(1) L'applicazione
delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire
annualmente per l'iscrizione negli albi dei procuratori è
stata sospesa, con provvedimento di natura temporanea, ma tuttora
in vigore, con il d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215. Vedi, inoltre,
gli artt. 1, 2 e 4, r.d.l. 13 maggio 1943, n. 509.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 1, l. 20 aprile 1989, n. 142.
(3) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 20
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora,
l'art. 17-bis, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Articolo 21
Il Ministro
per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami
di [procuratore] debbano avere luogo presso il Ministero della giustizia
in Roma ovvero presso le Corti d'appello.
Nel caso in
cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per ciascuna prova scritta
è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata
dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:
sei magistrati,
di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e
cinque di grado non inferiore al sesto;
tre professori
di materie giuridiche presso una Università della Repubblica,
di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto
superiore, di ruolo od incaricati;
sei avvocati
designati dal Consiglio nazionale forense degli avvocati e procuratori.
Possono essere
chiamati a fare parte della commissione due presidenti e tredici
membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per
gli effettivi.
I membri supplenti
intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro
effettivo.
È in
facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre
sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più
elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un
altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente
della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti
assegnati alla commissione stessa per l'espletamento delle prove
scritte ed orali (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, n. 4, L. 23 marzo 1940, n. 254.
L'art. 5-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto,
il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 22
1. 1. Gli esami
di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte
di appello.
2. I temi per
ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto
del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è
nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque
supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati,
iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari
e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato
di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori
ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università
della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione
ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di
segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione,
appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri
del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo
decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello,
è nominata una sottocommissione avente composizione identica
alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro
della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione
il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti
intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione
di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati
componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati
dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli
dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni
sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per
ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati
avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati
componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni
immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono
nominati nell'àmbito delle indicazioni fornite dai presidenti
delle Corti di appello.
7. Qualora il
numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione
superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello,
con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento
delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite
ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione
nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna
sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati
superiore a trecento.
9. La commissione
istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri
per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e
il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.
La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti
criteri di valutazione:
a) chiarezza,
logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione
della concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici;
c) dimostrazione
della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici
trattati;
d) dimostrazione
della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente
all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche
di persuasione.
10. Nel caso
in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni
comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne
avvale ai fini della individuazione della definizione della linea
difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso (1).
(1) Articolo
prima sostituito dall'art. 1, n. 5, L. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art.
1, L. 27 giugno 1988, n. 242 (Gazz. Uff. 1° luglio 1988, n.
153), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, poi modificato dall'art. 2, L. 20 aprile 1989, n.
142 (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione e dall'art. 3, L. 24
febbraio 1997, n. 27 ed infine così sostituito dall'art.
1-bis, D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo
1-bis.
Articolo 23
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 24
(Omissis) (1).
(1) Disposizione
superata a causa della sospensione degli esami di concorso, disposta
dal d.lg.lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Articolo 25
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 26
Hanno diritto
di essere iscritti [nell'albo dei procuratori] presso il Tribunale
nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano
in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art.
17:
a) coloro che
siano iscritti nell'albo degli avvocati;
b) coloro che
per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario,
militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello
Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero
aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
c) i professori
di ruolo nelle università della Repubblica o degli istituti
superiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
d) coloro che,
avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva
conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l'incarico dell'insegnamento
di materia attinente all'esercizio professionale (1);
e) coloro che
per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per i
quali i capi della Corte d'appello attestino che hanno dimostrato
particolare capacità e cultura nell'esercizio delle funzioni
(1).
Le iscrizioni
prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazione
di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall'articolo
31.
Coloro che siano
stati magistrati dell'ordine giudiziario non possono svolgere la
professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria
presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro
funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle
funzioni medesime (2).
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 1, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 27
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 28
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 29
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 6, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 30
Hanno diritto
di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale
nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché
siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1), 2), 3) e
4) dell'art. 17:
a) coloro che
per otto anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario,
militare o amministrativo o del [Tribunale speciale per la difesa
dello Stato] (1), oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, e
del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per
dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura;
b) coloro che
sono contemplati nelle lettere b), c), dell'art. 34, indipendentemente
dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;
c) gli ex-Prefetti
della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio
nei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno (2);
d) i professori
di ruolo di discipline giuridiche delle università della
Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre
anni di insegnamento;
e) coloro che,
avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva
conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di
insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare
materia attinente all'esercizio professionale (3);
f) coloro che
per almeno quindici anni siano stati Vice-pretori onorari e per
i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d'appello
nei sensi di cui all'art. 26, lettera e)(1).
(1) Tribunale
soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.
(2) Lettera
così sostituita dall'art. 1, n. 10, l. 23 marzo 1940, n.
254.
(3) Lettera
aggiunta dall'art. 1, n. 11, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 31
La domanda per
l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio
dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione
il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei
documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge (1).
Il Consiglio,
accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non
ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.
Il rigetto della
domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può
essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle
sue giustificazioni (2).
Il Consiglio
deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della
domanda.
La deliberazione
è motivata ed è notificata in copia integrale entro
quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica,
al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi.
Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce
con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello.
Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni
dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il
ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (3).
Qualora il Consiglio
non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel 4º
comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci
giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio
nazionale forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
(1) Vedi, anche,
l'art. 35, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
(2) Vedi, anche,
l'art. 45, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
(3) Comma così
sostituito dall'art. 1, n. 12, l. 23 marzo 1940, n. 254. Vedi, anche,
gli artt. 59 e 60, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
Articolo 32
(Omissis) (1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 2, l. 4 marzo 1991, n. 67.
Articolo 33
Gli avvocati,
per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma,
debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto
dal Consiglio nazionale forense (1).
Gli avvocati
che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda
allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato
per dodici anni (2) almeno la professione di avvocato davanti alle
Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine
è ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica
e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di
grado.
Non può
essere iscritto, né rimanere nell'albo speciale chi non è
iscritto nell'albo di un Tribunale.
Tuttavia, dopo
venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato
ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale (3).
Il Consiglio
nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione
dell'albo speciale.
(Omissis) (4).
(1) Vedi, anche,
gli artt. 1 e 2, d.lg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 318 e l'art. 6, d.lg.c.p.s.
28 maggio 1947, n. 597.
(2) Termine
così elevato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, l. 24 febbraio
1997, n. 27.
(3) Comma aggiunto
dalla l. 7 dicembre 1951, n. 1333.
(4) Comma da
ritenersi abrogato dal d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, poiché
faceva riferimento a disposizioni dell'ordinamento corporativo.
Articolo 34
Possono essere
iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in
un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione
per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:
a) i professori
di ruolo di discipline giuridiche delle Università della
Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro
anni (1) di insegnamento;
b) coloro che
siano stati magistrati dell'ordine giudiziario militare, o amministrativo
o del [Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), con grado
non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere
di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado
equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere
di Corte di appello o altro equiparato;
c) coloro che
abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice-avvocato generale,
sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato;
di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o,
per tre anni almeno, di segretario generale o vice-avvocato nell'Avvocatura
dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale
delle ferrovie dello Stato;
d) coloro che,
avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva
conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento.
La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente
all'esercizio professionale (3).
Coloro che non
abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi
indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo
speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale
uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto
a norma del precedente comma.
(1) Termine
così ridotto dall'art. 1, secondo comma, l. 28 maggio 1936,
n. 1003.
(2) Tribunale
soppresso dal r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668.
(3) Lettera
aggiunta dall'art. 1, n. 13, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 35
[Le deliberazioni
del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo
speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate.
Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed
al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono
ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici
giorni dalla notificazione] (1).
Il ricorso del
Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Ha parimenti
effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento
di cancellazione.
(1) Vedi, ora,
l'art. 7 d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
Articolo 36
Il Ministro
per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami
per la professione di avvocato [e di procuratore] ed ha facoltà
di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può
intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo
di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni
che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento
degli esami (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, n. 14, l. 23 marzo 1940, n.
254.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
TITOLO III
DELLA CANCELLAZIONE
DAGLI ALBI
Articolo 37
La cancellazione
dagli albi degli avvocati [e dei procuratori] è pronunciata
dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico
Ministero:
1) nei casi
di incompatibilità;
2) quando sia
venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1) e 2) dell'art.
17, salvi i casi di radiazione;
3) quando [il
procuratore] non osservi l'obbligo della residenza;
4) quando l'avvocato
trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale
presso cui è iscritto;
5) quando l'iscritto
non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo
per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6) quando l'iscritto
rinunci all'iscrizione.
La cancellazione,
tranne nel caso indicato nel numero 6), non può essere pronunciata
se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni
del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero
presso la Corte d'appello ed il Tribunale.
L'interessato
ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio
nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto
dall'interessato ha effetto sospensivo.
L'avvocato [e
il procuratore] cancellati dall'albo a termini del presente articolo
hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino,
se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato
la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai
quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti
di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono
applicabili le disposizioni dell'art. 31.
[Le reiscrizioni
nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo
indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno,
per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione
del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente].
Non si può
pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento
penale o disciplinare.
L'avvocato riammesso
nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è
anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia
stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale
al quale era assegnato (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
TITOLO IV
DELLA DISCIPLINA
DEGLI AVVOCATI [E DEI PROCURATORI]
Articolo 38
Salvo quanto
è stabilito negli artt. 130, 131 e 132 del codice di procedura
penale (1) e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze,
gli avvocati [ed i procuratori] che si rendano colpevoli di abusi
o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti
non conformi alla dignità e al decoro professionale sono
sottoposti a procedimento disciplinare (2).
La competenza
a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine
che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto,
quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto
il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per
volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell'ordine che ha la custodia
dell'albo nel quale il professionista è iscritto è
tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell'altro Consiglio
(3).
Il procedimento
disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, ovvero su ricorso
dell'interessato (3).
Il potere disciplinare
in confronto degli avvocati [e dei procuratori] che siano membri
di un Consiglio dell'ordine spetta al Consiglio nazionale forense.
Nel caso preveduto
nell'art. 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare,
attribuite al sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato
di cui allo stesso art. 33, comma sesto (3) (4).
(1) Vedi, ora,
l'art. 105, c.p.p.
(2) Vedi gli
artt. da 47 a 51, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
(3) L'originario
secondo comma è stato sostituito dagli attuali secondo e
terzo comma dell'art. 1, n. 15, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(4) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 39
I discorsi,
gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare
oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano
una manifestazione di attività contraria agli interessi della
Nazione.
Articolo 40
Le pene disciplinari,
da applicarsi secondo i casi sono:
1) l'avvertimento,
che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa
e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del
Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura,
che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e
del biasimo incorso;
3) la sospensione
dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due
mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito
nell'art. 43;
4) la cancellazione
dall'albo;
5) la radiazione
dall'albo (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, l. 17 febbraio 1971, n. 91.
Articolo 41
La radiazione
è pronunciata contro l'avvocato [o il procuratore] che abbia
comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione
e la dignità della classe forense (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 2, l. 17 febbraio 1971, n. 91.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 42
Importano di
diritto la radiazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori]:
a) l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione
di avvocato o di procuratore:
b) la condanna
per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380
e 381 del codice penale.
Importano di
diritto la cancellazione dagli albi:
a) l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione
di avvocato [o di procuratore];
b) il ricovero
in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma
secondo, del codice penale;
c) l'assegnazione
ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti
preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine,
sentito il professionista (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 3, l. 17 febbraio 1971, n. 91.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 43
Oltre i casi
di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice
penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della
professione:
a) il ricovero
in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo
precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione
di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo
215 del codice penale, comma terzo, numero 1), 2) e 3);
b) l'applicazione
provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza,
ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice
penale.
La sospensione
è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.
Il Consiglio
può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione
dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato
od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio
delle più gravi sanzioni.
Nei casi preveduti
nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata
al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 4, l. 17 febbraio 1971, n. 91.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 44
Salvo quanto
è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato [o il procuratore]
che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto
anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'art. 42, a procedimento
disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione,
tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché
il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Parimenti è
sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla
sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato [o il procuratore]
contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione
di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.
Le autorità
giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente
avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ed al Consiglio
dell'ordine che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista
è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite
l'apertura del procedimento disciplinare o l'applicazione della
sospensione cautelare (1).
Se il Consiglio
dell'ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista
ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia
stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento,
deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale
con rapporto motivato (1) (2).
(1) Comma aggiunto
dall'art. 1, n. 16, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 45
Fermo il disposto
dell'art. 42, comma terzo, e dell'art. 43, comma secondo, il Consiglio
dell'ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare
senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso,
con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per
essere sentito nelle sue discolpe.
Articolo 46
I provvedimenti
di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'ordine degli
avvocati [e procuratori] della Repubblica ed alle autorità
giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.
La radiazione
da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto
la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.
Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione
dall'esercizio di una delle due professioni (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 47
Il professionista
radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano
trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e,
se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per
delitto commesso con abuso di prestazione dell'opera di avvocato
[o di procuratore], ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione,
contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica
o contro il patrimonio (1).
Il termine rispettivo
di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista
sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione
(1).
Sull'istanza
di riammissione provvede il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo
per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le
disposizioni dell'art. 31 (2).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 1, n. 17, l. 23 marzo 1940, n. 254 e dall'art.
4, d.lg.c.p.s. 28 maggio 1947, n. 597.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 48
Per l'istruttoria
nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell'ordine ha facoltà
di sentire testimoni.
In confronto
dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli artt. 358 e
359 del codice di procedura penale (1).
(1) Ora artt.
133, 207 e 502, c.p.p.
Articolo 49
I componenti
del Consiglio nazionale e quelli di un Consiglio locale possono
essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati
nell'articolo 116 del codice di procedura civile e devono astenersi
quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche
se non proposto.
Quando per la
ricusazione di più componenti del Consiglio nazionale o di
quello di un Consiglio locale non ne rimanga il numero prescritto
per decidere, spetta alla commissione centrale, su ricorso della
parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa,
di pronunciarsi nel merito.
Spetta altresì
al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti di
competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l'esercizio
del potere disciplinare.
Articolo 50
Le decisioni
del Consiglio nazionale forense e dei Consigli dell'ordine locali
sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all'interessato
ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati
contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare
(1).
Il Pubblico
Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere
motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello. Quest'ultimo
e l'interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione
di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio nazionale
forense (1).
Nel caso che
abbia ricorso soltanto il professionista, il Pubblico Ministero
può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma precedente.
Per effetto
del ricorso incidentale il Consiglio nazionale può, limitatamente
ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti,
infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più
grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.
Il ricorso incidentale
mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista
al proprio ricorso.
Il ricorso ha
effetto sospensivo.
Gli effetti
del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.
(1) L'originario
primo comma è stato sostituito dagli attuali primo e secondo
comma per effetto dell'art. 1, n. 18, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 51
L'azione disciplinare
si prescrive in cinque anni.
TITOLO V
DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE (1)
(1) Intitolazione
così sostituita dall'art. 21, d.lg.lgt. 23 novembre 1944,
n. 382.
Articolo 52
(Omissis) (1).
(1) Articolo
da ritenersi abrogato e sostituito dalle norme di cui al d.lg.lgt.
23 novembre 1944, n. 382 (artt. da 10 a 15, 21 e 22).
Articolo 53
(Omissis) (1).
(1) Articolo
da ritenersi abrogato e sostituito dagli artt. da 13 a 15 e 21,
d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 54
Il Consiglio
nazionale forense:
1) pronuncia
sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;
2) esercita
il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.
Articolo 55
(Omissis) (1).
(1) Le disposizioni
di cui al presente articolo sono da ritenersi superate in virtù
dell'incompatibilità fra la carica di consigliere di un ordine
e quella di consigliere del Consiglio nazionale forense disposta
dall'art. 13, d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Articolo 56
Le decisioni
del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni,
all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di appello
ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene.
Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell'ordine della
circoscrizione stessa.
Nei casi preveduti
negli artt. 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli
interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.
Gli interessati
ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni
del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di
cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge.
Il ricorso non
ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa
dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio,
su istanza del ricorrente (1).
Il ricorso deve
essere deciso nel termine di 90 giorni (1).
Nel caso di
annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale
forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa
il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
(1) Gli attuali
commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma
quarto per effetto dell'art. unico, l. 15 novembre 1973, n. 738.
TITOLO VI
DEGLI ONORARI
DEGLI AVVOCATI [E DEI PROCURATORI] E DEL RIMBORSO DELLE SPESE
Articolo 57
I criteri per
la determinazione degli onorari e delle indennità dovute
agli avvocati [ed ai procuratori] in materia penale e stragiudiziale
sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale
forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense
per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi
penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale
supremo militare.
Le deliberazioni
con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente
devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (1)
(2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 3 d.lg.lgt. 22 febbraio 1946, n.
170.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 58
I criteri di
cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore
delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne,
e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
Per ogni atto
o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di
un minimo.
Nelle materie
stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.
Articolo 59
La sentenza
che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun
[procuratore] è obbligato a presentare, insieme con gli atti
della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario
dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e
del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale
obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione
delle spese nonché [delle competenze di procuratore e] dell'onorario
di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori
inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento
a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire quattromila
a lire diecimila.
Per quanto riguarda
l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere
unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non
oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il
parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati [e procuratori]
(1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 60
La liquidazione
degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in
base ai criteri stabiliti a termini dell'art. 57, tenuto conto della
gravità e del numero delle questioni trattate.
Per le cause
di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di
valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza
della contestazione.
Per determinare
il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha
formato oggetto di vera contestazione.
L'autorità
giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo
e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.
Tuttavia nei
casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità
delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi,
il Giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti
in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione,
di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi
casi la decisione del Giudice deve essere motivata.
Le stesse norme
si applicano nei giudizi arbitrali.
Articolo 61
L'onorario dell'avvocato
nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia
stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base
ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità
e del numero delle questioni trattate.
Tale onorario,
in relazione alla specialità della controversia o al pregio
o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore
di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.
Fermo il disposto
degli artt. 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento
d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione
in confronto dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria
della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in
cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per
valore (1).
Le convenzioni
in contrario devono risultare da atto scritto (1).
(2) Comma aggiunto
dall'art. 1, n. 21, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 62
Quando più
avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse
della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima,
al proprio onorario, salva quella riduzione che fosse reputata giusta
in rapporto al concorso degli altri avvocati.
La stessa norma
si applica nei giudizi penali.
Articolo 63
Ai [procuratori]
che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono
opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato
(1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 64
Gli onorari
e gli altri diritti dei [procuratori] sono determinati dalle norme
generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre
1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni (1).
Le tariffe per
la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei [procuratori]
possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale (2).
(1) Vedi, ora,
d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Articolo 65
Le spese e gli
onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con
la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione la sentenza fu depositata.
Il Presidente
del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere
l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo
che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione
davanti al Tribunale.
L'opposizione
è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti
interessate.
Si applicano
le norme dei procedimenti per ingiunzione.
Articolo 66
Gli avvocati
[e i procuratori] non possono ritenere gli atti della causa e le
scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari
e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese
da essi anticipate.
Su reclamo dell'interessato
il Consiglio dell'ordine ordina all'avvocato [o al procuratore]
di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera
per la composizione amichevole della controversia.
Nel caso in
cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale
ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato.
Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria
del Tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma
esecutiva.
Se la conciliazione
non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa
e le scritture prima che il Consiglio dell'ordine abbia proceduto
all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
Nei casi di
urgenza il Presidente del Consiglio dell'ordine può adottare
tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi
dell'avvocato [o del procuratore] con quelli del cliente.
Le modalità
per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo,
saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi
dell'art. 101 (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 67
Nel termine
di tre anni dalla morte dell'avvocato [o del procuratore] i suoi
eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso
delle spese e per il pagamento degli onorari (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 68
Quando un giudizio
è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto
sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso
delle spese di cui gli avvocati [ed i procuratori] che hanno partecipato
al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per
il giudizio stesso (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
TITOLO VII
DISPOSIZIONE
A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI E DEI BENEMERITI DELLA CAUSA NAZIONALE
Articolo 69
Il periodo di
pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto
a tre mesi per gli ex-combattenti che siano stati iscritti per la
pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Tale periodo
è ridotto ad un anno per gli ex-combattenti che si iscrivano
per la pratica a decorrere dalla data predetta.
Articolo 70
Gli ex-combattenti
i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame
di [procuratore] possono essere iscritti nell'albo senza limitazioni
di numero (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 71
I procuratori
laureati in giurisprudenza ex-combattenti possono essere iscritti
nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale,
ovvero essere ammessi agli esami di avvocato dopo un anno di esercizio
di procuratore.
I [procuratori]
ex-combattenti iscritti nell'albo prima dell'entrata in vigore della
legge 22 dicembre 1932, n. 1674, possono essere iscritti nell'albo
degli avvocati dopo tre anni di esercizio professionale (1) (2).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, n. 22, l. 23 marzo 1940, n.
254.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 72
Gli avvocati
ex-combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto
nell'art. 33 dopo quattro anni di esercizio professionale (1).
Questo termine
è ridotto a tre anni a favore degli ex-combattenti iscritti
nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
(1) Termine
così ridotto dall'art. 1, secondo comma, l. 28 maggio 1936,
n. 1003.
Articolo 73
Per gli effetti
del presente decreto sono considerati ex-combattenti gli insigniti
di medaglia al valor militare, i mutilati, gli invalidi di guerra
che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni,
i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi
dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle
armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di
benemerenza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra
del 1915-1918, abbiano prestato servizio, come militari o assimilati,
in reparti combattenti ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del
R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 1 del R.D.L. 18 dicembre
1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'art. 6 del
R.D.L. 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso art. 1
del R.D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637.
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Articolo
da ritenersi abrogato in virtù della soppressione del partito
nazionale fascista, disposta con r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI
PER I TERRITORI ANNESSI AL REGNO E PER LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO
(1)
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
titolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 75
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 76
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 77
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 78
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 79
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 80
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 81
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 82
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 83
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 84
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 85
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 86
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 87
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 88
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 89
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
Articolo 90
(Omissis) (1).
(1) In base
al d.lg.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 le disposizioni del presente
articolo hanno perduto la loro efficacia.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Articolo 91
Alle professioni
di avvocato [e di procuratore] non si applicano le norme che disciplinano
la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale
(1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 92
È data
facoltà ai Consigli dell'Ordine di stabilire tasse speciali
per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per
il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti
relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse
è attribuito ai Consigli.
Le deliberazioni
riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere
approvate dal primo presidente della Corte d'appello, previo parere
del Consiglio nazionale forense, e, dopo l'approvazione, sono comunicati
a cura del Consiglio, ai Ministri della giustizia e del lavoro e
della previdenza sociale. Quelle del Consiglio nazionale forense
devono essere approvate dal Ministro della giustizia e sono comunicate,
a cura dello stesso Consiglio nazionale, al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Non può essere imposta alcuna
tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei
registri dei praticanti.
Articolo 93
I candidati
agli esami di [procuratore] che ottengono l'idoneità e abbiano
diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazioni di numero non
sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'art. 23.
Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto
dal presidente della commissione esaminatrice (1) e dal segretario.
Per le iscrizioni
nell'albo dei [procuratori] senza limitazione di numero sono applicabili
le disposizioni dell'art. 31 (2).
(1) L'art. 5-bis,
D.L. 21 maggio 2003, n. 112, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione, ha disposto che, nel presente decreto, il
riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla sottocommissione
esaminatrice.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 94
Salvo quanto
è disposto nell'art. 16, comma secondo, conservano l'iscrizione
negli albi gli avvocati [e i procuratori] che la conseguirono in
conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo
1926, n. 453.
L'incompatibilità
preveduta nell'art. 3, comma secondo, non si applica agli impiegati
[degli uffici della Lista civile] (1), del gran magistero degli
Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati, iscritti
negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della L.
25 marzo 1926, n. 453.
(Omissis) (2)
(3).
(1) L'istituto
della Lista civile è da intendersi soppresso a causa del
mutamento della forma istituzionale dello Stato.
(2) Comma abrogato
dall'art. 2, l. 23 novembre 1939, n. 1949.
(3) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 95
Gli avvocati
iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore
della L. 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorché non
iscritti nell'albo speciale di cui l'art. 33, la facoltà
di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche,
alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo
militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale
facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo
prima della data predetta.
Per gli avvocati
indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale
ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito di
cinque anni.
Articolo 96
(Omissis) (1).
(1) Articolo
implicitamente abrogato dall'art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo 97
Il periodo di
pratica compiuto anteriormente alla data d'entrata in vigore del
presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della
pratica prescritta dal decreto medesimo.
Coloro che erano
iscritti per la pratica di [procuratore] o l'avevano compiuta prima
della data dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1926, n. 453,
hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione
di numero purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame
di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.
Coloro che siano
stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame
di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente
dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il
periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo
le norme già in vigore.
L'ammissione
agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita
fino al 31 dicembre 1942 (1).
Per gli effetti
dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame
di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità
(2).
(1) Comma così
sostituito dall'art. 1, n. 24, l. 23 marzo 1940, n. 254.
(2) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).
Articolo 98
I seminari ed
altri istituti costituiti presso una Università della Repubblica
che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica
di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire corsi per la
pratica di procuratore ai sensi dell'art. 18, comma primo.
Articolo 99
(Omissis) (1).
(1) Disposizione
ormai priva di vigore normativo.
Articolo 100
Le norme relative
alla determinazione degli onorari di avvocato, attualmente vigenti,
avranno efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura civile (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, n. 25, l. 23 marzo 1940, n.
254.
Articolo 101
Il presente
decreto entrerà in vigore 1º febbraio 1934, salvo le
disposizioni dei commi seguenti, dell'art. 98 e dei commi primo,
quarto e sesto dell'art. 99, la cui entrata in vigore avrà
luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Con successivi
decreti, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e del
lavoro e della previdenza sociale saranno emanate le norme relative
al funzionamento dei Consigli dell'ordine degli avvocati [e procuratori]
per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali
e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti
avanti al Consiglio nazionale forense per gli avvocati [e procuratori],
nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere
per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre
leggi.
Le disposizioni
approvate con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere
applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto
e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.
Questo decreto
sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge,
e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge (1).
(1) Il termine
«procuratore legale», contenuto nel presente articolo
deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»
per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 (di soppressione
dell'albo dei procuratori legali).