Regio
decreto 9 luglio 1936, n. 1482 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183).
- Norme per l'attuazione della l. 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori (1).
(1)
Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento
la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata
sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli
ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
L'esame
per l'inscrizione nell'albo speciale, preveduto nell'art. 3 della
L. 28 maggio 1936, n. 1003, è indetto con decreto del Ministro
della giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero
e nella Gazzetta Ufficiale.
Nel
decreto sono stabiliti i giorni delle prove ed il termine entro
il quale devono essere presentate le domande di ammissione agli
esami.
Articolo
2
I candidati
devono rivolgere la domanda di ammissione agli esami, nel termine
stabilito, al Ministro della giustizia, e corredarla delle attestazioni
relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della L. 28 maggio 1936,
n. 1003, nonché della ricevuta della tassa preveduta nell'art.
5 della stessa legge.
Il
Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei
candidati ammessi.
L'elenco
è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle
prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione
agli esami, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui
dovrà presentarsi per sostenere le prove.
Articolo
3
La
commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della giustizia
con lo stesso decreto con cui è indetto l'esame o con altro
successivo, ed è composta di un presidente di sezione della
Corte di cassazione, che la presiede, di altri due magistrati di
grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione
o equiparato, e di due avvocati inscritti nell'albo speciale.
Possono
essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e quattro
membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per
gli effettivi.
I supplenti
intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro
effettivo.
Esercitano
le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al
Ministero della giustizia, nominati dal Ministro.
Articolo
4
Le
prove scritte negli esami per l'iscrizione nell'albo speciale si
svolgono in tre giorni non consecutivi.
La
scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi
da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta
dal presidente della commissione, il quale provvede altresì
ad assegnare a ciascun candidato il tema per la prova orale.
La
prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti
per ciascun candidato (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 23 marzo 1940, n.
254.
Articolo
5
I candidati
hanno facoltà di fare pervenire alla commissione esaminatrice,
almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile
o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici
e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle
principali riviste giurisprudenziali.
È
inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente
e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni
e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la
possibilità di procurarsi.
Debbono
essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in possesso di
scritti o appunti, nonché di libri, pubblicazioni o riviste,
la cui consultazione non sia consentita a termini dei commi precedenti.
L'esclusione
è ordinata dai commissari presenti. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al presidente.
Articolo
6
Nel
procedere alla revisione dei lavori, la commissione, immediatamente
dopo la lettura ogni lavoro, assegna il punto.
A tal
fine ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova e
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei
punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti
alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova.
La
commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto
o in parte copiato, annulla la prova. Deve pure essere annullato
l'esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.
Articolo
7
Sono
ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove
scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente,
il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno
e l'ora della prova orale.
Ultimate
le prove orali, la commissione forma l'elenco dei candidati che
abbiano riportato l'idoneità.
Si
osservano le norme stabilite dagli artt. 19, 20, comma secondo e
terzo, 22 e 23, comma primo, 24 e 30 del R.D. 22 gennaio 1934, n.
37 (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 23 marzo 1940, n.
254.
Articolo
8
L'elenco
dei candidati dichiarati idonei è approvato dal Ministro
della giustizia ed è quindi comunicato al Consiglio nazionale
forense degli avvocati e procuratori.
Lo
stesso Ministro esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può
intervenire in seno alla commissione esaminatrice ogni qualvolta
lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante
all'uopo delegato, ed ha facoltà di annullare gli esami nei
quali siano avvenute irregolarità.