Legge
11 febbraio 1992, n. 141 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20
febbraio, n. 42). - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre
1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati [e
procuratori] (1).
(1)
In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato»
ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo
dei procuratori.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
Pensione
di vecchiaia.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3).
4.
(Omissis) (4).
5.
(Omissis) (5).
6.
(Omissis) (6).
(1)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(2)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(3)
Abroga il quarto comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(4)
Modifica il comma 5 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(5)
Sostituisce il penultimo comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980,
n. 576.
(6)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n.
576.
Articolo
2
Pensione
di inabilità.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 4, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
3
Pensioni
ai superstiti.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 7, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
4
Infrazionabilità
degli anni di iscrizione ai fini pensionistici.
1.
Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare
in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è
stata presentata la domanda per la pensione di anzianità,
di inabilità o di invalidità o si è verificato
l'evento di cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.
2.
La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare
della pensione.
Capo
II
CONTRIBUTI,
COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI
Articolo
5
Contributo
soggettivo.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 10, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
6
Contributo
integrativo.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 11, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
7
Variabilità
dei contributi.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
8
Rivalutazione
delle pensioni e dei contributi.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Sostituisce l'art. 16, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
9
Infrazione
dell'obbligo di comunicazione.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
(1)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(2)
Sostituisce il comma 5 dell'art. 17, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
10
Pagamento
dei contributi e relative infrazioni.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3).
4.
(Omissis) (4).
(1)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(2)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(3)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(4)
Sostituisce il comma 5 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
11
Procedura
per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
(1)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 22, l. 20 settembre 1980, n. 576.
(2)
Sostituisce il comma 6 dell'art. 22, l. 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo
12
Retrodatazione
di iscrizioni già avvenute.
1.
Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20
settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini
della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute.
La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti
degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge
n. 576 del 1980 (1).
2.
Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente
articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo
di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio
1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e
comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione,
al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata
in vigore della presente legge.
(1)
Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo
13
Iscrizioni
retroattive.
1.
Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purché sia
in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia
commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22
della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo
11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il
quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione
retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per
i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista
nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n.
319, e gli anni della pratica [procuratoria] con abilitazione al
patrocinio.
2.
La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza,
mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli
anni relativi alla pratica [procuratoria] con abilitazione al patrocinio
la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità,
dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.
3.
A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere,
nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge
20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della
presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento
della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti
per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi
interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda;
tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo
articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze
di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio
del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la
giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione
rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli
ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma
dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del
sesto comma dello stesso articolo 18.
(1)
In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato»
ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo
dei procuratori.
Articolo
14
Facoltà
in caso di iscrizione di ultraquarantenni.
1.
Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento
del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici
di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione,
pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo,
dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire
da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino
a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.
2.
I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma
1 sono i seguenti:
a)
per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione
si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo
anno di età, ai soli fini di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge; devono però sussistere
tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento
degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti
nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge
n. 576 del 1980;
b)
per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in
data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età,
ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576
del 1980; come sostituito dall'articolo 3 della presente legge;
devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste,
ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e
contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo
7 della legge n. 576 del 1980;
c)
per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata
pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di
completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il
diritto a tale pensione.
3.
La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza,
mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla
domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi
stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge,
e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento
della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva
può concedere per il pagamento una dilazione rateale non
superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi
nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e
con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello
stesso articolo 18.
4.
Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo
a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è
iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del
quarantesimo anno d'età può presentare domanda per
ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione
prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento
del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno
di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento
si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla
possibile rateazione (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo
15
Iscrizioni
tardive.
1.
Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di
iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge,
è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli
effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore
al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il
minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale,
fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.
2.
La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata,
a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge (1).
3.
L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma
dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato
dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento
della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti
per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di
cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal
1º gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la
giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione
rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli
ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma
dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del
sesto comma dello stesso articolo 18.
4.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate
le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo
9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione.
Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con
gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3 (1).
(1)
Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
Capo
III
NORME
SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA
Articolo
16
Fondi
destinati all'assistenza.
1.
L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo
17, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento
delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della
Cassa.
2.
Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17,
comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18,
e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare
globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti
iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.
Articolo
17
Assistenza
a chi versa in stato di bisogno.
1.
L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può
essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:
a)
iscritti alla Cassa;
b)
avvocati [o procuratori] che, pur senza essere iscritti alla Cassa,
contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e
11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati
dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi
personali in base a leggi precedenti;
c)
beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
d)
familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti
categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza
forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti
di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti
dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.
2.
In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata
in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può
deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota
di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma
1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione
al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.
3.
In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può
provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza
di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno
può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa,
sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo
20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva,
nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.
(1)
In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato»
ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo
dei procuratori.
Articolo
18
Assistenza
indennitaria.
1.
Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi
parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono
od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato
nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un
danno comunque incidente sulla loro attività professionale.
Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore
dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono
titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno
il diritto a conseguirle.
2.
A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati,
che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera
assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può
essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione
allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è
ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività,
per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura
mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali
annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti
gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione,
ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre
1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei
redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera
a), della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se
concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo
della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura
il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.
3.
Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate
dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo
6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste
delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure
stabiliti dal comitato dei delegati.
Articolo
19
Altre
provvidenze.
1.
Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio
di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della
Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari
od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate
nelle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 17.
Articolo
20
Regolamenti.
1.
Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con
suoi regolamenti, le modalità a procedure delle assistenze
previste nella presente legge.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
VARIE E FINALI
Articolo
21
Previdenza
integrativa.
1.
Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme
di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali
derivanti da leggi e regolamenti.
2.
L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme
di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci
annuali di previsione e consuntivi separati a quelli afferenti agli
altri fondi amministrati.
Articolo
22
Modifiche
all'elezione dei consiglieri.
1.
(Omissis) (1).
(1)
Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 7, l. 8 gennaio 1952, n.
6.
Articolo
23
Disposizioni
regolamentari.
1.
La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari
concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da
seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è
attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere
esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato
dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare
norme regolamentari stabilite dal comitato.
Articolo
24
Riscatto.
1.
Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è
riscattabile.
2.
Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare,
anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati,
ivi compreso il servizio civile sostitutivo.
3.
È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.
4.
I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti
da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente
previdenziale.
5.
Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente
articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati
della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni
caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa
relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se
non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della
delibera.
Articolo
25
Decorrenza
di effetti - Norme transitorie e abrogative.
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6;
8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Le pensioni già in corso alla data del 1º gennaio successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state
liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate
d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione,
il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo
minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza
della riliquidazione.
3.
I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata
in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli
interessati con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del
penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno
sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione
i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso
su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano
alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni
del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima
inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano,
la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza
dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.
5.
Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con
decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1º gennaio successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere
dalla stessa data del 1º gennaio, sono abrogate tutte le norme
in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo
48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato,
in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n.
6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato
dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19
della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni;
l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo
18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge
20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio
1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.
6.
La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in
relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato
provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7.
Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.