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AVVOCATI E PROCURATORI

Legge 11 febbraio 1992, n. 141 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 20 febbraio, n. 42). - Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati [e procuratori] (1).

(1) In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato» ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo dei procuratori.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Pensione di vecchiaia.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

5. (Omissis) (5).

6. (Omissis) (6).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(3) Abroga il quarto comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(4) Modifica il comma 5 dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(5) Sostituisce il penultimo comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(6) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 2, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 2

Pensione di inabilità.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 4, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 3

Pensioni ai superstiti.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 7, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 4

Infrazionabilità degli anni di iscrizione ai fini pensionistici.

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento di cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

Capo II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

Articolo 5

Contributo soggettivo.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 10, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 6

Contributo integrativo.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 7

Variabilità dei contributi.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 13, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 8

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi.

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 16, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 9

Infrazione dell'obbligo di comunicazione.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 17, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(2) Sostituisce il comma 5 dell'art. 17, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 10

Pagamento dei contributi e relative infrazioni.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

3. (Omissis) (3).

4. (Omissis) (4).

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(4) Sostituisce il comma 5 dell'art. 18, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 11

Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni.

1. (Omissis) (1).

2. (Omissis) (2).

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 22, l. 20 settembre 1980, n. 576.

(2) Sostituisce il comma 6 dell'art. 22, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Articolo 12

Retrodatazione di iscrizioni già avvenute.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980 (1).

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

(1) Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 13

Iscrizioni retroattive.

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purché sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica [procuratoria] con abilitazione al patrocinio.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica [procuratoria] con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

(1) In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato» ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo dei procuratori.

Articolo 14

Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni.

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980; come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;

c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione (1).

(1) Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 15

Iscrizioni tardive.

1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).

3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1º gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3 (1).

(1) Vedi, anche, l'art. 2, comma 202, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III

NORME SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA

Articolo 16

Fondi destinati all'assistenza.

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Articolo 17

Assistenza a chi versa in stato di bisogno.

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

a) iscritti alla Cassa;

b) avvocati [o procuratori] che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;

c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;

d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

(1) In luogo di «procuratore legale» leggasi «avvocato» ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo dei procuratori.

Articolo 18

Assistenza indennitaria.

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Articolo 19

Altre provvidenze.

1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 17.

Articolo 20

Regolamenti.

1. Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con suoi regolamenti, le modalità a procedure delle assistenze previste nella presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 21

Previdenza integrativa.

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati a quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

Articolo 22

Modifiche all'elezione dei consiglieri.

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 7, l. 8 gennaio 1952, n. 6.

Articolo 23

Disposizioni regolamentari.

1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Articolo 24

Riscatto.

1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Articolo 25

Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogative.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le pensioni già in corso alla data del 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

3. I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1º gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

6. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.