DECRETO-LEGGE
21 maggio 2003, n. 112, (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 117). - Decreto
convertito, con modificazioni, in L. 18 luglio 2003, n. 180, (in
Gazz. Uff., 21 luglio, n. 167). -- Modifiche urgenti alla disciplina
degli esami di abilitazione alla professione forense.
Preambolo
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le disposizioni
concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di
abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare
lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresì,
fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa
disomogeneità tra le percentuali di promossi nelle diverse
sedi d'esame;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 maggio 2003;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo
1
Modifica
dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (1).
1.
L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1990, n. 101, è sostituito dal seguente:
«Art.
9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato
di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine
del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica
ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è
stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può
essere rilasciato più di una volta.
2.
In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine
di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti
periodi.
3.
Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello
presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»
(2).
1-bis.
Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante
risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto (3).
(1)
Rubrica così modificata dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
(2)
Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
(3)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180.
Articolo
1/bis
Modifica
dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
1.
L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
è sostituito dal seguente:
«Art.
22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso
ciascuna Corte di appello.
2.
I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3.
Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame,
è nominata la commissione composta da cinque membri titolari
e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati;
due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non
inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente
sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso
un'università della Repubblica ovvero presso un istituto
superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia.
Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente
dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo,
come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4.
Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte
di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione
identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5.
Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni
sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti
avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni
in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6.
Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni
sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta
dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza
in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato
per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere
designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati
componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono
candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni
immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono
nominati nell'àmbito delle indicazioni fornite dai presidenti
delle Corti di appello.
7.
Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda
di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte
di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare
prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti
pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma
4 e da un segretario aggiunto.
8.
A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero
di candidati superiore a trecento.
9.
La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce
i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove
orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni.
La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti
criteri di valutazione:
a)
chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b)
dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici;
c)
dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti
giuridici trattati;
d)
dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili
di interdisciplinarietà;
e)
relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza
delle tecniche di persuasione.
10.
Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali,
le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione,
che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione
della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso».
2.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6
dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione
con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni nominate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
(1).
(1)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
1/ter
Modifica
all'articolo 16 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
1.
All'articolo 16, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, le parole: «alla commissione esaminatrice» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sottocommissione istituita
ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni» (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
2
Modifiche
all'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
01.
All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il terzo
comma è abrogato (1).
02.
All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, la parola: "commissioni" è sostituita dalla
seguente: "sottocommissioni" (1).
1.
All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo il
quarto comma, sono inseriti i seguenti:
«Con
successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive
modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione
degli elaborati scritti.
Il
sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine
di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni
d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La
prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta»
(2).
(1)
Comma così premesso dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
(2)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
Articolo
3
Modifiche
all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
1.
All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono premessi
i seguenti commi:
«Esaurite
le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni, ne danno comunicazione
al presidente della Corte di appello il quale, anche per il tramite
di persona incaricata, dispone il trasferimento delle buste contenenti
gli elaborati redatti dai candidati alla Corte di appello individuata
ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale
deve essere effettuata la correzione, a mezzo di consegna all'ispettore
di polizia penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
II
presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata
la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata,
le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti
delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento
delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli
elaborati ivi contenuti.
All'esito
delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della
Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto
e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo
22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e successive modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i
relativi verbali attestanti le operazioni di correzione e i giudizi
espressi, e ne dispone il trasferimento alla Corte di appello di
appartenenza dei candidati, presso la quale ha luogo la prova orale.
Il trasferimento è effettuato con le modalità indicate
nei commi precedenti» (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
Articolo
4
Modifiche
all'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
[1.
All'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma sono soppresse le parole: «anche commentati
esclusivamente con la giurisprudenza,»;
b)
al secondo comma, dopo la parola: «scritti,» sono inserite
le seguenti: «codici commentati,»] (1).
(1)
Articolo soppresso dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
5
Modifiche
all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
1.
All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, dopo le parole: "diritto ecclesiastico" sono
aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario" (1).
(1)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio
2003, n. 180.
Articolo
5/bis
Norma
di coordinamento.
1.
Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo
i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, il riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla
sottocommissione esaminatrice (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
6
Modifiche
all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
[1.
All'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Non possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'Ordine.»;
b)
al comma 6, nel primo e nel secondo periodo la parola: «duecentocinquanta»
è sostituita dalla seguente: «trecento»] (1).
(1)
Articolo soppresso dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
6/bis
Esame
di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello
di Trento.
1.
Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte
di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano
gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni
previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo
22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
6/ter
Disposizioni
finali.
1.
Le disposizioni previste dagli articoli 1 -bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis
e 6-bis non si applicano alla prima sessione di esame successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Non possono essere designati a componenti della commissione e delle
sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine
o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni
non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla
carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.
I magistrati sono nominati nell'àmbito delle indicazioni
fornite dai presidenti delle Corti di appello (1).
(1)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 luglio 2003, n.
180.
Articolo
7
Norma
di copertura.
1.
Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-bis
è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal
2004 (1).
1-bis.
Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo
3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere
dal 2004 (1).
1-ter.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui
a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia (1).
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1)
Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario
comma 1, ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione
18 luglio 2003, n. 180.
Articolo
8
Entrata
in vigore.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.