Decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (in Gazz.
Uff., 4 maggio, n. 102). - Regolamento relativo alla pratica forense
per l'ammissione dell'esame di procuratore legale (1).
(1) Nell'ambito del presente provvedimento in luogo
di «procuratore legale», leggasi «avvocato»,
ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo
dei procuratori legali.
Preambolo
(Omissis).
Articolo
1
Modalità
della pratica.
1.
La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza,
dignità, lealtà e riservatezza.
2.
Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo
di un procuratore legale (1) e comporta il compimento delle attività
proprie della professione.
3.
La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo
non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari
previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.
4.
Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo
normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo,
la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma
dell'art. 3.
(1)
Ora avvocato, ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
2
Corsi
post-universitari.
1.
I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo
teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi
a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.
Articolo
3
Scuole
di formazione.
1.
I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale
la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica
forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello
possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per
tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.
2.
I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di
un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente
anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza
forense.
3.
Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni
interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art.
3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti
esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello
studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto
la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e
amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente
approvato dal Consiglio nazionale forense.
Articolo
4
Adempimenti
dei consigli dell'Ordine.
1.
I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità
degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza
che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune
indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2.
Gli avvocati ed i procuratori legali (1) abilitati da almeno un
biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità,
ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli
all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza
dei princìpi della deontologia forense.
3.
È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo
svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei
modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più
opportuni.
(1)
Ora avvocati, ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Articolo
5
Registro
speciale.
1.
Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalità
complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione
dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché
degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata,
con gli eventuali cambiamenti intervenuti.
2.
Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente
comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista
presso il cui studio la pratica deve essere svolta.
3.
Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista
diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine,
senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non
è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica
stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art.
10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Articolo
6
Libretto
della pratica.
1.
I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle
preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e
precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine
o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a)
le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle
parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può
essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione
di quelle oggetto di mero rinvio;
b)
gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali
più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano
partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
c)
le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione
abbiano assistito o collaborato.
2.
Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine
al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista
presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante
la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
3.
Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità
delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più
opportuni.
Articolo
7
Adempimenti
dopo il primo anno di pratica.
1.
Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono
illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le
attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi
anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
2.
Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso
il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.
3.
Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle
dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad
un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.
Articolo
8
Praticanti
abilitati al patrocinio.
1.
I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture
a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora,
al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la
pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono:
a)
comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui
registro speciale sono iscritti;
b)
tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6
del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività
svolta;
c)
trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui
almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque
cause civili di cognizione;
d)
esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al
consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità
delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.
Articolo
9
Certificato
di compimento della pratica.
1.
Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine
del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica
ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è
stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può
essere rilasciato più di una volta.
2.
In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine
di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti
periodi.
3.
Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte d'appello
presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 1, D.L. 21 maggio 2003,
n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione . Vedi,
anche, il comma 1-bis del suddetto articolo 1.
Articolo
10
Sostituzione
di norme precedenti.
1.
Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di
cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934,
n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica
forense.
Articolo
11
Prima
applicazione.
1.
Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed
abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio,
le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente
al periodo residuo.
2.
Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla
data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente
in vigore.