Legge 28 maggio 1936, n. 1003 (in Gazz. Uff., 10 giugno, n. 134).
- Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1).
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente
provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è
stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni
intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Il periodo di
esercizio della professione di avvocato, necessario per l'inscrizione
nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934,
n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.
È inoltre
ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'inscrizione suddetta
il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale
per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università
della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati e
per gli avvocati ex-combattenti, previsto negli artt. 34, comma
primo, lettera a) e 72, comma primo, dello stesso R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578.
Articolo 2
Ferme rimanendo,
con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme
vigenti per l'inscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono
essere inscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato
l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.
Articolo 3
L'esame per
l'inscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso
il Ministero della giustizia e possono parteciparvi gli avvocati
che abbiano esercitato per cinque anni (1) almeno la professione
di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello, e dimostrino
nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del R.D.
22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale inscrizione nell'albo degli
avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale
per il periodo prescritto.
Durante questo
periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua
pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi
la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante
attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente
Consiglio dell'ordine.
Gli aspiranti
dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
all'esame (2).
(1) Termine
così elevato dal comma 3 dell'art. 4, l. 24 febbraio 1997,
n. 27.
(2) Vedi anche
gli artt. 1 e 2, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482.
Articolo 4
Le prove dell'esame
sono scritte ed orali.
Le prove scritte
sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per
cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa.
La prova in materia amministrativa può anche consistere in
un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
Per la compilazione
dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo
di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali
sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
La prova orale
consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione
giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura
e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Sono dichiarati
idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle
prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette
decimi in ciascuna di esse (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 5, l. 23 marzo 1940, n. 254.
Articolo 5
Per la partecipazione
all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore
dell'Erario di lire 40.000 (1).
Nel bilancio
del Ministero della giustizia saranno inscritti i fondi occorrenti
per lo svolgimento degli esami.
(1) Importo
così elevato dall'art. 2, d.p.c.m. 21 dicembre 1990.
Articolo 6
Le norme per
l'ammissione all'esame, per la costituzione della commissione esaminatrice
e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonché ogni altra
norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti
disposizioni saranno date con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con quelli per le finanze e del lavoro e
della previdenza sociale.