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AVVOCATI E PROCURATORI

Legge 28 maggio 1936, n. 1003 (in Gazz. Uff., 10 giugno, n. 134). - Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Il periodo di esercizio della professione di avvocato, necessario per l'inscrizione nell'albo speciale a termini dell'art. 33, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è ridotto da dieci ad otto anni.

È inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'inscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex-combattenti, previsto negli artt. 34, comma primo, lettera a) e 72, comma primo, dello stesso R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

Articolo 2

Ferme rimanendo, con le modificazioni di cui al precedente articolo, le altre norme vigenti per l'inscrizione degli avvocati nell'albo speciale, possono essere inscritti nell'albo stesso gli avvocati che abbiano superato l'esame previsto nelle disposizioni seguenti.

Articolo 3

L'esame per l'inscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero della giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per cinque anni (1) almeno la professione di avvocato dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale inscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente Consiglio dell'ordine.

Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame (2).

(1) Termine così elevato dal comma 3 dell'art. 4, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

(2) Vedi anche gli artt. 1 e 2, r.d. 9 luglio 1936, n. 1482.

Articolo 4

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 23 marzo 1940, n. 254.

Articolo 5

Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire 40.000 (1).

Nel bilancio del Ministero della giustizia saranno inscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

(1) Importo così elevato dall'art. 2, d.p.c.m. 21 dicembre 1990.

Articolo 6

Le norme per l'ammissione all'esame, per la costituzione della commissione esaminatrice e per lo svolgimento dell'esame stesso, nonché ogni altra norma occorrente per l'attuazione e l'integrazione delle precedenti disposizioni saranno date con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quelli per le finanze e del lavoro e della previdenza sociale.