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AVVOCATI E PROCURATORI
Decreto Ministeriale 22 maggio 1997 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 152). - Approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141».
Preambolo
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro:
Visti gli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la «Riforma del sistema previdenziale forense»; Visti gli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992,n. 141, concernente modifiche ed integrazioni alla predetta legge; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; Vista la richiesta formulata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense con nota 235/P del 17 gennaio 1997; Esaminata la delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996, riguardante l'approvazione del «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141»; Preso atto che il testo regolamentare proposto è conforme ai rilievi formulati dai ministeri vigilanti; Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del testo del nuovo regolamento sopra specificato;
Decreta:
DECRETO [1/2]
Articolo unico
E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il «Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141», giusta la delibera adottata del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 6 dicembre 1996.
Preambolo
AllegatoCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
(Fondazione di diritto privato).
Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 141.
Testo approvato dal comitato dei delegati
nella riunione del 6-7 dicembre 1996.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 1
L'obbligo della comunicazione.
1. La comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (in seguito richiamata come «legge»), come modificata dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 (nei richiami si fa riferimento alla numerazione degli articoli della legge n. 576/1980), deve essere inviata da tutti gli avvocati e procuratori, che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.
2. La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti procuratori abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.
3. Non sono ammesse deroghe all'obbligo dell'invio delle comunicazioni per i soggetti indicati nei commi precedenti; così, ad esempio, non hanno rilievo alcuno: la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo albo speciale dei Cassazionisti, la non conoscenza dell'obbligo per carenze informative.
4. Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.
5. Gli avvocati e i procuratori che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.
6. Gli avvocati e i procuratori, che si cancellano dagli albi e i praticanti procuratori, che si cancellano dalla Cassa, hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 2
Forma della comunicazione.
1. La comunicazione deve essere inviata alla Cassa compilando l'apposito modulo predisposto dal consiglio di amministrazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 3
Predisposizione e spedizione agli iscritti del modulo.
1. La Cassa provvede a spedire in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'art. 5, una copia del modulo, con prestampati i dati anagrafici di ciascuno, ad ogni iscritto alla Cassa, anche se ai soli fini assistenziali, e comunque a tutti gli iscritti agli albi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dai consigli dell'ordine in tempo utile.
2. La Cassa spedisce un modulo, per le associazioni e le società tra professionisti senza dati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e società che hanno spedito l'apposita comunicazione nell'anno precedente.
3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo per la cassa ma solo un mezzo per facilitare l'invio delle comunicazioni.
4. La Cassa, inoltre, provvede a spedire a ciascun consiglio dell'ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero dalle associazioni e società fra professionisti, che lo richiedano.
5. Qualora i moduli non pervengano tempestivamente al consiglio dell'ordine, la Cassa provvede, su richiesta del consiglio stesso fatta con qualsiasi mezzo, anche per telefax, a spedire i moduli occorrenti.
6. La mancata od intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa al singolo obbligato non esonera quest'ultimo dall'obbligo di inviare la prescritta comunicazione nei termini di legge.
7. Con il modulo, la Cassa spedisce istruzioni, per la sua compilazione e l'invio inoltre spedisce i bollettini per il pagamento dei contributi in autotassazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 4
Informazioni da parte della Cassa.
1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni a mezzo di manifesti da affiggere negli uffici giudiziari e nelle sedi dei consigli dell'ordine, a cura di questi ultimi.
2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 5
Modo e termine per l'invio della comunicazione.
1. Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni, deve essere inviato alla Cassa unicamente a mezzo posta, con raccomandata semplice. Ai fini della tempestività dell'invio, fa fede la data attestata dell'ufficio postale, al quale il plico è stato consegnato.
2. Il termine per l'invio della comunicazione è di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, dovendosi tener conto, anno per anno, del termine fissato per la dichiarazione fiscale.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 6
Forma del modulo.
1. Il modulo deve essere predisposto in forma tale da poter essere inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con l'indirizzo della Cassa prestampato.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 7
Contenuto della comunicazione.
1. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
b) la sede dello studio legale, numero telefonico ed eventualmente di fax;
c) la sede del domicilio fiscale;
d) il codice fiscale;
e) la partita IVA;
f) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
g) il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;
h) la liquidazione del contributo soggettivo dovuto;
i) la liquidazione del contributo integrativo dovuto;
l) indicazioni relative allo stato di famiglia;
m) la sottoscrizione del dichiarante.
2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili dal consiglio di amministrazione.
3. Se i dati prestampati dalla Cassa sono errati o sono mutati, il dichiarante deve provvedere alle correzioni e alle modificazioni. Se viene utilizzato un modulo senza i dati anagrafici prestampati, questi devono essere tutti specificati dal dichiarante.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 8
Elementi essenziali della comunicazione. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero.
1. La comunicazione incompleta in uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:
a) l'identificazione del dichiarante;
b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
c) l'ammontare del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.
2. In caso di comunicazione incompleta, escluso il caso della omissione di elementi essenziali, il dichiarante può essere invitato ad integrare la comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, che gli deve essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dichiarante deve essere invitato ad integrare la comunicazione nel caso di omissione della sottoscrizione. All'invito è allegato un nuovo modulo. La risposta deve essere data con invio del nuovo modulo completo in ogni sua parte compresa la sottoscrizione e spedito con lettera raccomandata semplice.
3. La mancata risposta, entro il termine di cui al comma precedente, alla richiesta di integrazione della comunicazione comporta l'equiparazione della comunicazione incompleta a comunicazione omessa.
4. La presentazione della domanda di iscrizione o di liquidazione di una pensione, o altra dichiarazione autocertificata, se contenente i prescritti dati fiscali dell'anno precedente, è equiparata alla comunicazione incompleta. Se del caso si applicano le disposizioni relative all'invio tardivo delle comunicazioni.
5. La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta l'ammontare del reddito denunciato al fini dell'IRPEF o il volume d'affari denunciato al fini dell'IVA in misura diversa da quella dichiarata al fisco, salvo quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11.
6. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il consiglio di amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione di cui all'art. 17 della legge, salvo gli effetti di ritardati pagamenti.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 9
Comunicazione del reddito professionale.
1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito dichiarato nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.
2. Il reddito dichiarato è quello risultante nel quadro E, sezione I, del modello 740 - reddito netto (o perdita) delle attività professionali.
3. In caso di perdita, la stessa deve essere indicata preceduta dal segno meno.
4. Per i soci od associati di società od associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nel modello 750 C, riportato nel quadro H per l'IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla società od associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.
5. Qualora i modelli 740 e 750 subiscano modificazioni nel contenuto nella denominazione, i precedenti commi 2 e 4 si intendono modificati, con la indicazione delle eventuali nuove denominazioni, senza necessità di modifica del presente regolamento.
6. La Cassa ha cura di dare le opportune informazioni per la corretta compilazione del modulo, con riferimento alla modulistica fiscale determinata anno per anno.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 10
Comunicazione del volume d'affari.
1. La comunicazione del volume d'affari deve riguardare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da dichiarare è costituito dalla somma dell'ammontare delle operazioni imponibili, di quelle per qualsiasi causa non imponibili e di quelle esenti, detratto il totale delle cessioni di beni ammortizzabili ed il contributo integrativo.
2. Si applica il comma sesto dell'articolo precedente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 11
Comunicazione delle definizioni per anni anteriori.
1. Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi d'affari definiti, a seguito di accertamento ai fini dell'IVA, nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.
2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d'affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.
3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità od interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 12
Comunicazione per le società o associazioni di professionisti.
1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 1 che compartecipino a società o associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera società o associazione.
2. La comunicazione può essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o associati, se obbligato ex art. 1, o da chi ne abbia la rappresentanza.
3. La comunicazione deve contenere:
a) la denominazione;
b) cognome e nome di tutti i soci od associati, compresi quelli iscritti ad albi elenchi o registri diversi da quelli forensi;
c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci od associati;
d) sede della società od associazione;
e) numero di codice fiscale o di partita IVA della società od associazione;
f) numero di codice fiscale dei singoli soci od associati;
g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli;
h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritti nell'art. 11, comma 2, della legge.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 13
Indicazione della comunicazione per le società od associazioni.
1. Nella comunicazione per le società od associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti i soci od associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci od associati non iscritti a nessun titolo, in quanto non iscritti ad un albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.
2. La quota di volume d'affari per ogni singolo socio od associato, è pari alla percentuale degli utili spettante al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d'affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per i soci od associati.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 14
Rettifica della comunicazione non conforme al vero.
1. Coloro che sono obbligati a rendere la comunicazione, qualora intendano rettificare quella già inviata, possono provvedervi sempre; se la rettifica è fatta oltre il termine di cui al precedente art. 5, sono applicate le sanzioni ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della legge e dell'art. 15 del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma sesto, di questo regolamento.
2. La rettifica ha anche valore di istanza ai fini del comma 6 dell'art. 8 del presente Regolamento.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 15
Penalità per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e ritardi.
1. L'omissione, il ritardo nell'invio della prescritta comunicazione o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, la sanzione di versare alla Cassa una somma pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata.
2. La penalità indicata nel comma precedente è ridotta di metà se la comunicazione o la rettifica viene inviata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio della comunicazione, quando esso sia motivato da circostanze assolutamente eccezionali.

 

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 16
Diffida agli inadempienti e comunicazioni agli Ordini.
1. Dopo la rilevazione delle omissioni nell'invio delle prescritte comunicazioni, la Cassa spedisce a ciascun inadempiente con raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida a far pervenire le comunicazioni omesse in un termine non superiore a sessanta giorni; trascorso il termine suddetto, la Cassa dà notizia dell'inadempienza ai Consigli dell'ordine competenti, invitandoli a provvedere a quanto prescritto dal comma quinto dell'art. 17 della legge.
2. La Cassa comunica altresì ai Consigli dell'ordine i nominativi degl abbiano inviato comunicazioni non conformi al vero non seguite da rettifica per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 17
Determinazione dei contributi dovuti.
1. Chi invia la comunicazione deve calcolare i contributi dovuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge e indicare l'ammontare complessivo di essi, delle eventuali quote già pagate o da pagare a mezzo ruolo e di quelle ancora da pagare.
2. Con il modulo vengono distribuite opportune istruzioni per l'autoliquidazione dei contributi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 18
Riscossione dei contributi minimi.
1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge, viene fatta tramite i ruoli esattoriali, in quattro rate per ciascun anno di competenza.
2. I ruoli, compilati dalla Cassa, sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
3. Alle iscrizioni viene data distinta codificazione, che ne consenta la individuazione.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 19
Modalità di pagamento dei contributi autoliquidati.
1. Il pagamento delle quote dei contributi, dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale indicato dalla Cassa ovvero a mezzo di istituti di credito autorizzati a ricevere il pagamento, arrotondando gli importi dovuti alle mille lire più vicine. Per eseguire il pagamento, il dichiarante deve utilizzare gli appositi bollettini spediti assieme al modello della comunicazione annuale.
2. Il pagamento non è dovuto, ove l'eccedenza non superi le lire diecimila.
3. Il pagamento del contributo integrativo, dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamento distinto, rispetto al pagamento del contributo soggettivo, e può essere effettuato in modo diverso rispetto a quello scelto per il contributo soggettivo.
4. Nel caso di appartenenza a società od associazione di professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo socio o associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.
5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti abilita la Cassa al sensi del terz'ultimo comma dell'art. 18 della legge, a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli esattoriali, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni e con l'addebito del compensi spettanti al Concessionario per la riscossione.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 20
Compilazione dei ruoli per la riscossione dei contributi non pagati tempestivamente e accessori di legge.
1. Gli uffici della cassa, esaminate le comunicazioni inviate, compilano i ruoli per le eventuali differenze tra gli importi dovuti e quelli autoliquidati dagli iscritti, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 18 della legge.
2. I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e sono posti in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
3. La Cassa dà avviso all'iscritto, presso la sede dello studio risultante dall'ultima comunicazione, dell'avvenuta iscrizione a ruolo con specificazione delle somme dovute.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 21
Effetti dell'omesso o ritardato versamento di contributi dovuti in autoliquidazione.
1. I contributi dovuti in autoliquidazione, non pagati tempestivamente, vengono riscossi secondo le seguenti modalità:
a) se la comunicazione è stata inviata tempestivamente, le somme dovute sono maggiorate del 15% di quanto non pagato per ciascuna scadenza e degli interessi moratori nella misura prevista per le imposte dirette;
b) se la comunicazione o la sua rettifica sono state inviate tardivamente, ma entro il novantesimo giorno dal termine previsto, la sanzione dovuta è pari al 30% di quanto non pagato per ciascuna scadenza, oltre agli interessi come al punto a);
c) se la comunicazione è stata omessa ovvero risulti non conforme al vero o sia stata inviata oltre il novantesimo giorno dal termine previsto, la sanzione dovuta è pari al 50% di quanto non pagato per ciascuna scadenza, oltre agli interessi come al punto a).
2. Le sanzioni di cui al comma precedente non assorbono la penalità di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge.
3. Non vengono iscritte a ruolo quote dovute di importo inferiore a diecimila lire.
4. Ai fini della determinazione della sanzione da applicare sui ritardati od omessi versamenti, nel caso di invio di una rettifica dei dati fiscali comunicati alla Cassa, le sanzioni e gli interessi si applicano sulla parte di contributo per il quale non sia stato eseguito tempestivamente il pagamento, tenendo conto del tempo di entrambe le comunicazioni.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 22
Conoscenza diretta dei dati fiscali.
1. La Cassa può effettuare l'iscrizione a ruolo dei contributi dovuti, delle sanzioni e degli interessi, quando abbia avuto, in qualsiasi modo, conoscenza di redditi o di volumi d'affari non dichiarati da iscritti agli albi o alla Cassa.

REGOLAMENTO [2/2]

Articolo 23
Invio agli iscritti di estratti conto.
1. La Cassa può inviare a ciascun iscritto un estratto conto dal quale risultino i contributi dovuti, quelli iscritti a ruolo, quelli versati direttamente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 24
Richiesta di informazioni agli iscritti tramite i Consigli dell'ordine.
1. La Cassa può chiedere ai Consigli dell'ordine di convocare gli iscritti agli albi, che non abbiano inviato la comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge ovvero che, con la stessa, abbiano denunciato reddito nullo o negativo, al fine di raccogliere una loro dichiarazione in merito all'esercizio della professione con carattere di continuità.
2. A tale scopo, il professionista deve specificare: se ha esercitato la professione con entrate e con redditi e di quale ammontare, se ha la disponibilità di uno studio, se ha dipendenti ed altri collaboratori per lo svolgimento dell'attività professionale se ha trattato affari giudiziari, precisandone possibilmente il numero e l'autorità giudiziaria competente e se gode di eventuali altri redditi di lavoro o di capitale indicandone la entità.
3 Nel caso di rifiuto di redigere la dichiarazione di cui sopra, come specificato nei commi precedenti, la Cassa chiede al Consiglio dell'ordine di promuovere procedimento disciplinare nei confronti dell'inadempiente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 25
Acquisizione di informazioni da parte della Cassa.
1. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda a raccogliere o trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo precedente entro il termine di centottantagiorni giorni dalla richiesta fatta dalla Cassa, questa adotta gli opportuni provvedimenti per acquisire gli elementi di cui all'articolo precedente.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 26
Richiesta di informazioni agli uffici fiscali.
1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli albi e sui relativi accertamenti definitivi, ai sensi degli articoli 17 e 20 della legge.
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti alla Cassa, anche se ai soli fini assistenziali.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 27
Comunicazione agli ordini degli elenchi degli iscritti agli albi.
1. La Cassa può provvedere ad inviare al Consigli dell'ordine, l'elenco degli iscritti nei singoli albi, con i dati personali ad essa risultanti. I Consigli dell'ordine devono in tal caso restituire gli elenchi con tutte le variazioni, nuove iscrizioni e cancellazioni, intercorsi fino al 31 dicembre dell'anno anteriore, secondo quanto risulta negli albi da loro tenuti.
2. Questa formalità può essere omessa nel caso in cui sia possibile un collegamento informatico tra la Cassa e i singoli Consigli dell'ordine per lo scambio dei dati relativi agli iscritti, come risultanti dai rispettivi archivi.
REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 28
Contenuto degli elenchi inviati agli ordini.
1. Nel caso in cui la Cassa provveda ad inviare ai Consigli dell'ordine, gli elenchi degli iscritti agli albi da tali elenchi devono risultare:
a) cognome e nome di ciascun iscritto agli albi;
b) data e luogo di nascita;
c) sede dello studio legale e numero telefonico ed eventualmente di fax.
2. Le comunicazioni di variazioni vanno eseguite anche se è cambiato uno solo dei dati suddetti.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 29
Comunicazioni al CNF.
1. Le stesse comunicazioni inviate al Consigli dell'ordine possono essere inviate al Consiglio nazionale forense per i soli iscritti all'albo speciale, per ottenerne le opportune informazioni.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 30
Dichiarazione dei redditi anticipata.
1. La dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge è fatta utilizzando i moduli predisposti per l'anno in cui essa è resa o per l'anno precedente con i necessari adattamenti. Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle forme previsti per le comunicazioni annuali ordinarie.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 31
Iscrizioni d'ufficio.
1. La Cassa provvede, con delibera della Giunta, alla iscrizione d'ufficio a tutti gli effetti di tutti i professionisti che, per la misura del reddito o del volume di affari, hanno l'obbligo di tale iscrizione, ai sensi di legge e dell'art. 6, comma 1, dello statuto, ed applica nei loro confronti le sanzioni prescritte nell'art. 22, comma secondo, e nell'art. 18 della legge, iscrivendo a ruolo i relativi importi, oltre ai contributi dovuti e agli interessi.
2. La Cassa provvede inoltre alle iscrizioni ai soli fini assistenziali di tutti gli iscritti agli albi, ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello statuto e dell'art. 2 del regolamento generale.

REGOLAMENTO [2/2]
Articolo 32
Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari.
1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Consiglio di amministrazione 10 aprile 1981, n. 154 e modificato con delibera del Consiglio di amministrazione 30 aprile 1982, n. 144 il nuovo regolamento è soggetto alla prescritta approvazione ministeriale ed ha effetto dalla data del decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 3, secondo comma del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. Le norme del Regolamento sostituito restano in vigore per tutte le inadempienze agli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 141, anche se accertate o contestate in epoca successiva.
3. Le norme degli articoli 8 e 15, comma 3 si applicano anche a tutti i casi non definiti.
4. Il presente regolamento sarà pubblicato, dopo la sua approvazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.