Decreto
Ministeriale 22 maggio 1997 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 152).
- Approvazione della delibera del comitato dei delegati del
6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense, concernente «Regolamento per l'applicazione degli
articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come
modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992,
n. 141».
Preambolo
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro:
Visti
gli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
concernente la «Riforma del sistema previdenziale forense»;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992,n.
141, concernente modifiche ed integrazioni alla predetta legge;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509; Vista la richiesta formulata dalla Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza forense con nota 235/P del 17
gennaio 1997; Esaminata la delibera del comitato dei delegati
del 6 dicembre 1996, riguardante l'approvazione del «Regolamento
per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della
legge 11 febbraio 1992, n. 141»; Preso atto che il testo regolamentare
proposto è conforme ai rilievi formulati dai ministeri vigilanti;
Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del testo
del nuovo regolamento sopra specificato;
Decreta:
Articolo
unico
E'
approvato, nel testo allegato al presente decreto, il «Regolamento
per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della
legge 11 febbraio 1992, n. 141», giusta la delibera adottata
del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
ed assistenza forense, in data 6 dicembre 1996.
Preambolo
AllegatoCASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
(Fondazione
di diritto privato).
Regolamento
per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre
1980, n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della
legge 11 febbraio 1992, n. 141.
Testo
approvato dal comitato dei delegati
nella
riunione del 6-7 dicembre 1996.
Articolo
1
L'obbligo
della comunicazione.
1.
La comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge 20 settembre
1980, n. 576 (in seguito richiamata come «legge»), come modificata
dall'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 141 (nei richiami
si fa riferimento alla numerazione degli articoli della legge
n. 576/1980), deve essere inviata da tutti gli avvocati e
procuratori, che risultino iscritti, anche per frazione di
anno, negli albi professionali nell'anno anteriore a quello
della dichiarazione.
2.
La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti
procuratori abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell'anno
anteriore a quello della dichiarazione.
3.
Non sono ammesse deroghe all'obbligo dell'invio delle comunicazioni
per i soggetti indicati nei commi precedenti; così, ad esempio,
non hanno rilievo alcuno: la mancanza di una partita IVA,
l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione
al solo albo speciale dei Cassazionisti, la non conoscenza
dell'obbligo per carenze informative.
4.
Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi
professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano
esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista,
non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni.
Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per
escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.
5.
Gli avvocati e i procuratori che esercitano la professione
all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni
se conservano l'iscrizione in un albo italiano e devono indicare
solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d'affari
soggetta a tassazione in Italia.
6.
Gli avvocati e i procuratori, che si cancellano dagli albi
e i praticanti procuratori, che si cancellano dalla Cassa,
hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche
nell'anno successivo a quello della cancellazione e ne sono
esonerati solo dopo tale anno.
Articolo
2
Forma
della comunicazione.
1.
La comunicazione deve essere inviata alla Cassa compilando
l'apposito modulo predisposto dal consiglio di amministrazione.
Articolo
3
Predisposizione
e spedizione agli iscritti del modulo.
1.
La Cassa provvede a spedire in tempo utile, prima della scadenza
del termine indicato nell'art. 5, una copia del modulo, con
prestampati i dati anagrafici di ciascuno, ad ogni iscritto
alla Cassa, anche se ai soli fini assistenziali, e comunque
a tutti gli iscritti agli albi, come risultanti dalle comunicazioni
pervenute dai consigli dell'ordine in tempo utile.
2.
La Cassa spedisce un modulo, per le associazioni e le società
tra professionisti senza dati prestampati, a chi ne faccia
richiesta e alle associazioni e società che hanno spedito
l'apposita comunicazione nell'anno precedente.
3.
La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo
per la cassa ma solo un mezzo per facilitare l'invio delle
comunicazioni.
4.
La Cassa, inoltre, provvede a spedire a ciascun consiglio
dell'ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti,
da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo
dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero dalle
associazioni e società fra professionisti, che lo richiedano.
5.
Qualora i moduli non pervengano tempestivamente al consiglio
dell'ordine, la Cassa provvede, su richiesta del consiglio
stesso fatta con qualsiasi mezzo, anche per telefax, a spedire
i moduli occorrenti.
6.
La mancata od intempestiva ricezione del modulo inviato dalla
Cassa al singolo obbligato non esonera quest'ultimo dall'obbligo
di inviare la prescritta comunicazione nei termini di legge.
7.
Con il modulo, la Cassa spedisce istruzioni, per la sua compilazione
e l'invio inoltre spedisce i bollettini per il pagamento dei
contributi in autotassazione.
Articolo
4
Informazioni
da parte della Cassa.
1.
La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni
a mezzo di manifesti da affiggere negli uffici giudiziari
e nelle sedi dei consigli dell'ordine, a cura di questi ultimi.
2.
La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma
precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne
la miglior diffusione.
Articolo
5
Modo
e termine per l'invio della comunicazione.
1.
Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni, deve essere
inviato alla Cassa unicamente a mezzo posta, con raccomandata
semplice. Ai fini della tempestività dell'invio, fa fede la
data attestata dell'ufficio postale, al quale il plico è stato
consegnato.
2.
Il termine per l'invio della comunicazione è di trenta giorni
dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, dovendosi tener conto,
anno per anno, del termine fissato per la dichiarazione fiscale.
Articolo
6
Forma
del modulo.
1.
Il modulo deve essere predisposto in forma tale da poter essere
inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza
busta, con l'indirizzo della Cassa prestampato.
Articolo
7
Contenuto
della comunicazione.
1.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
a)
le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
b)
la sede dello studio legale, numero telefonico ed eventualmente
di fax;
c)
la sede del domicilio fiscale;
d)
il codice fiscale;
e)
la partita IVA;
f)
l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
g)
il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA;
h)
la liquidazione del contributo soggettivo dovuto;
i)
la liquidazione del contributo integrativo dovuto;
l)
indicazioni relative allo stato di famiglia;
m)
la sottoscrizione del dichiarante.
2.
La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili
dal consiglio di amministrazione.
3.
Se i dati prestampati dalla Cassa sono errati o sono mutati,
il dichiarante deve provvedere alle correzioni e alle modificazioni.
Se viene utilizzato un modulo senza i dati anagrafici prestampati,
questi devono essere tutti specificati dal dichiarante.
Articolo
8
Elementi
essenziali della comunicazione. Comunicazione incompleta, errata
o non conforme al vero.
1.
La comunicazione incompleta in uno dei suoi elementi essenziali
equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali:
a)
l'identificazione del dichiarante;
b)
l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
c)
l'ammontare del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.
2.
In caso di comunicazione incompleta, escluso il caso della
omissione di elementi essenziali, il dichiarante può essere
invitato ad integrare la comunicazione entro trenta giorni
dal ricevimento dell'invito, che gli deve essere spedito con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dichiarante
deve essere invitato ad integrare la comunicazione nel caso
di omissione della sottoscrizione. All'invito è allegato un
nuovo modulo. La risposta deve essere data con invio del nuovo
modulo completo in ogni sua parte compresa la sottoscrizione
e spedito con lettera raccomandata semplice.
3.
La mancata risposta, entro il termine di cui al comma precedente,
alla richiesta di integrazione della comunicazione comporta
l'equiparazione della comunicazione incompleta a comunicazione
omessa.
4.
La presentazione della domanda di iscrizione o di liquidazione
di una pensione, o altra dichiarazione autocertificata, se
contenente i prescritti dati fiscali dell'anno precedente,
è equiparata alla comunicazione incompleta. Se del caso si
applicano le disposizioni relative all'invio tardivo delle
comunicazioni.
5.
La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta l'ammontare
del reddito denunciato al fini dell'IRPEF o il volume d'affari
denunciato al fini dell'IVA in misura diversa da quella dichiarata
al fisco, salvo quanto previsto dai successivi articoli 10
e 11.
6.
Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il consiglio
di amministrazione ritenga che la difformità dal vero della
comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile,
non si fa luogo alla sanzione di cui all'art. 17 della legge,
salvo gli effetti di ritardati pagamenti.
Articolo
9
Comunicazione
del reddito professionale.
1.
La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini
dell'IRPEF deve riguardare il reddito dichiarato nell'anno
al quale la comunicazione si riferisce.
2.
Il reddito dichiarato è quello risultante nel quadro E,
sezione I, del modello 740 - reddito netto (o perdita) delle
attività professionali.
3.
In caso di perdita, la stessa deve essere indicata preceduta
dal segno meno.
4.
Per i soci od associati di società od associazioni di professionisti,
il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato
al singolo professionista nel modello 750 C,
riportato nel quadro H per l'IRPEF.
Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando
alla società od associazione, sia in modo autonomo, il reddito
da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati
al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.
5.
Qualora i modelli 740 e 750 subiscano modificazioni nel contenuto
nella denominazione, i precedenti commi 2 e 4 si intendono
modificati, con la indicazione delle eventuali nuove denominazioni,
senza necessità di modifica del presente regolamento.
6.
La Cassa ha cura di dare le opportune informazioni per la
corretta compilazione del modulo, con riferimento alla modulistica
fiscale determinata anno per anno.
Articolo
10
Comunicazione
del volume d'affari.
1.
La comunicazione del volume d'affari deve riguardare il volume
d'affari dichiarato ai fini dell'IVA con l'apposita dichiarazione
annuale per l'anno al quale essa si riferisce. L'importo da
dichiarare è costituito dalla somma dell'ammontare delle operazioni
imponibili, di quelle per qualsiasi causa non imponibili e
di quelle esenti, detratto il totale delle cessioni di beni
ammortizzabili ed il contributo integrativo.
2.
Si applica il comma sesto dell'articolo precedente.
Articolo
11
Comunicazione
delle definizioni per anni anteriori.
1.
Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino
variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali
definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i
volumi d'affari definiti, a seguito di accertamento ai fini
dell'IVA, nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata
la comunicazione.
2.
Nella dichiarazione del reddito e del volume d'affari definiti,
a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno
di produzione a cui la definizione si riferisce.
3.
Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione,
per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce
la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli
stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto
a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità od interessi,
se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate
dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione
del modello.
Articolo
12
Comunicazione
per le società o associazioni di professionisti.
1.
Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 1 che compartecipino
a società o associazioni professionali, devono comunicare
anche i redditi ed il volume d'affari della intera società
o associazione.
2.
La comunicazione può essere sottoscritta anche da uno solo
dei soci o associati, se obbligato ex art. 1, o da chi ne
abbia la rappresentanza.
3.
La comunicazione deve contenere:
a)
la denominazione;
b)
cognome e nome di tutti i soci od associati, compresi quelli
iscritti ad albi elenchi o registri diversi da quelli forensi;
c)
ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci od associati;
d)
sede della società od associazione;
e)
numero di codice fiscale o di partita IVA della società od
associazione;
f)
numero di codice fiscale dei singoli soci od associati;
g)
le quote di partecipazione agli utili dei singoli;
h)
le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità
a quanto prescritti nell'art. 11, comma 2, della legge.
Articolo
13
Indicazione
della comunicazione per le società od associazioni.
1.
Nella comunicazione per le società od associazioni, devono
essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi
d'affari di competenza di tutti i soci od associati iscritti
alla Cassa, esclusi cioè i soci od associati non iscritti
a nessun titolo, in quanto non iscritti ad un albo forense
o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere
indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.
2.
La quota di volume d'affari per ogni singolo socio od associato,
è pari alla percentuale degli utili spettante al singolo professionista,
nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d'affari
complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono
gli utili per i soci od associati.
Articolo
14
Rettifica
della comunicazione non conforme al vero.
1.
Coloro che sono obbligati a rendere la comunicazione, qualora
intendano rettificare quella già inviata, possono provvedervi
sempre; se la rettifica è fatta oltre il termine di cui al
precedente art. 5, sono applicate le sanzioni ai sensi del
quarto comma dell'art. 17 della legge e dell'art. 15 del presente
regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma sesto,
di questo regolamento.
2.
La rettifica ha anche valore di istanza ai fini del comma
6 dell'art. 8 del presente Regolamento.
Articolo
15
Penalità
per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e ritardi.
1.
L'omissione, il ritardo nell'invio della prescritta comunicazione
o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta,
per questo solo fatto, la sanzione di versare alla Cassa una
somma pari alla metà del contributo soggettivo minimo previsto
per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata.
2.
La penalità indicata nel comma precedente è ridotta di metà
se la comunicazione o la rettifica viene inviata entro novanta
giorni dalla scadenza del termine.
3.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di considerare
giustificato un ritardo nell'invio della comunicazione,
quando esso sia motivato da circostanze assolutamente eccezionali.
Articolo
16
Diffida
agli inadempienti e comunicazioni agli Ordini.
1.
Dopo la rilevazione delle omissioni nell'invio delle prescritte
comunicazioni, la Cassa spedisce a ciascun inadempiente con
raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida a far
pervenire le comunicazioni omesse in un termine non superiore
a sessanta giorni; trascorso il termine suddetto, la Cassa
dà notizia dell'inadempienza ai Consigli dell'ordine competenti,
invitandoli a provvedere a quanto prescritto dal comma quinto
dell'art. 17 della legge.
2.
La Cassa comunica altresì ai Consigli dell'ordine i nominativi
degl abbiano inviato comunicazioni non conformi al vero non
seguite da rettifica per la valutazione del comportamento
dell'iscritto sul piano disciplinare.
Articolo
17
Determinazione
dei contributi dovuti.
1.
Chi invia la comunicazione deve calcolare i contributi dovuti
ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge e indicare l'ammontare
complessivo di essi, delle eventuali quote già pagate o da
pagare a mezzo ruolo e di quelle ancora da pagare.
2.
Con il modulo vengono distribuite opportune istruzioni per
l'autoliquidazione dei contributi.
Articolo
18
Riscossione
dei contributi minimi.
1.
La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge, viene fatta tramite i ruoli
esattoriali, in quattro rate per ciascun anno di competenza.
2.
I ruoli, compilati dalla Cassa, sono resi esecutivi dall'Intendenza
di finanza competente e posti in riscossione secondo le norme
previste per la riscossione delle imposte dirette.
3.
Alle iscrizioni viene data distinta codificazione, che ne
consenta la individuazione.
Articolo
19
Modalità
di pagamento dei contributi autoliquidati.
1.
Il pagamento delle quote dei contributi, dovuti in autoliquidazione
e calcolati ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento,
deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente
postale indicato dalla Cassa ovvero a mezzo di istituti di
credito autorizzati a ricevere il pagamento, arrotondando
gli importi dovuti alle mille lire più vicine. Per eseguire
il pagamento, il dichiarante deve utilizzare gli appositi
bollettini spediti assieme al modello della comunicazione
annuale.
2.
Il pagamento non è dovuto, ove l'eccedenza non superi le lire
diecimila.
3.
Il pagamento del contributo integrativo, dovuto in autoliquidazione
deve essere eseguito con versamento distinto, rispetto al
pagamento del contributo soggettivo, e può essere effettuato
in modo diverso rispetto a quello scelto per il contributo
soggettivo.
4.
Nel caso di appartenenza a società od associazione di professionisti,
il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo
socio o associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.
5.
L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti
abilita la Cassa al sensi del terz'ultimo comma dell'art.
18 della legge, a provvedere alla riscossione di quanto dovuto
a mezzo dei ruoli esattoriali, con l'aggiunta degli interessi
e delle sanzioni e con l'addebito del compensi spettanti al
Concessionario per la riscossione.
Articolo
20
Compilazione
dei ruoli per la riscossione dei contributi non pagati tempestivamente
e accessori di legge.
1.
Gli uffici della cassa, esaminate le comunicazioni inviate,
compilano i ruoli per le eventuali differenze tra gli importi
dovuti e quelli autoliquidati dagli iscritti, applicando le
sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 18 della legge.
2.
I ruoli sono resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente
e sono posti in riscossione secondo le norme previste per
la riscossione delle imposte dirette.
3.
La Cassa dà avviso all'iscritto, presso la sede dello studio
risultante dall'ultima comunicazione, dell'avvenuta iscrizione
a ruolo con specificazione delle somme dovute.
Articolo
21
Effetti
dell'omesso o ritardato versamento di contributi dovuti in autoliquidazione.
1.
I contributi dovuti in autoliquidazione, non pagati tempestivamente,
vengono riscossi secondo le seguenti modalità:
a)
se la comunicazione è stata inviata tempestivamente, le somme
dovute sono maggiorate del 15% di quanto non pagato per ciascuna
scadenza e degli interessi moratori nella misura prevista
per le imposte dirette;
b)
se la comunicazione o la sua rettifica sono state inviate
tardivamente, ma entro il novantesimo giorno dal termine previsto,
la sanzione dovuta è pari al 30% di quanto non pagato per
ciascuna scadenza, oltre agli interessi come al punto a);
c)
se la comunicazione è stata omessa ovvero risulti non conforme
al vero o sia stata inviata oltre il novantesimo giorno dal
termine previsto, la sanzione dovuta è pari al 50% di quanto
non pagato per ciascuna scadenza, oltre agli interessi come
al punto a).
2.
Le sanzioni di cui al comma precedente non assorbono la penalità
di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge.
3.
Non vengono iscritte a ruolo quote dovute di importo inferiore
a diecimila lire.
4.
Ai fini della determinazione della sanzione da applicare sui
ritardati od omessi versamenti, nel caso di invio di una rettifica
dei dati fiscali comunicati alla Cassa, le sanzioni e gli
interessi si applicano sulla parte di contributo per il quale
non sia stato eseguito tempestivamente il pagamento, tenendo
conto del tempo di entrambe le comunicazioni.
Articolo
22
Conoscenza
diretta dei dati fiscali.
1.
La Cassa può effettuare l'iscrizione a ruolo dei contributi
dovuti, delle sanzioni e degli interessi, quando abbia avuto,
in qualsiasi modo, conoscenza di redditi o di volumi d'affari
non dichiarati da iscritti agli albi o alla Cassa.
Articolo
23
Invio
agli iscritti di estratti conto.
1.
La Cassa può inviare a ciascun iscritto un estratto conto
dal quale risultino i contributi dovuti, quelli iscritti a
ruolo, quelli versati direttamente.
Articolo
24
Richiesta
di informazioni agli iscritti tramite i Consigli dell'ordine.
1.
La Cassa può chiedere ai Consigli dell'ordine di convocare
gli iscritti agli albi, che non abbiano inviato la comunicazione
prescritta dall'art. 17 della legge ovvero che, con la stessa,
abbiano denunciato reddito nullo o negativo, al fine di raccogliere
una loro dichiarazione in merito all'esercizio della professione
con carattere di continuità.
2.
A tale scopo, il professionista deve specificare: se ha esercitato
la professione con entrate e con redditi e di quale ammontare,
se ha la disponibilità di uno studio, se ha dipendenti ed
altri collaboratori per lo svolgimento dell'attività professionale
se ha trattato affari giudiziari, precisandone possibilmente
il numero e l'autorità giudiziaria competente e se gode di
eventuali altri redditi di lavoro o di capitale indicandone
la entità.
3
Nel caso di rifiuto di redigere la dichiarazione di cui sopra,
come specificato nei commi precedenti, la Cassa chiede al
Consiglio dell'ordine di promuovere procedimento disciplinare
nei confronti dell'inadempiente.
Articolo
25
Acquisizione
di informazioni da parte della Cassa.
1.
Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda a raccogliere
o trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo precedente
entro il termine di centottantagiorni giorni dalla richiesta
fatta dalla Cassa, questa adotta gli opportuni provvedimenti
per acquisire gli elementi di cui all'articolo precedente.
Articolo
26
Richiesta
di informazioni agli uffici fiscali.
1.
La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni sulle
singole dichiarazioni degli iscritti agli albi e sui relativi
accertamenti definitivi, ai sensi degli articoli 17 e 20 della
legge.
2.
La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni,
oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione
forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente,
di impresa o di capitale per tutti gli iscritti alla Cassa,
anche se ai soli fini assistenziali.
Articolo
27
Comunicazione
agli ordini degli elenchi degli iscritti agli albi.
1.
La Cassa può provvedere ad inviare al Consigli dell'ordine,
l'elenco degli iscritti nei singoli albi, con i dati personali
ad essa risultanti. I Consigli dell'ordine devono in tal caso
restituire gli elenchi con tutte le variazioni, nuove iscrizioni
e cancellazioni, intercorsi fino al 31 dicembre dell'anno
anteriore, secondo quanto risulta negli albi da loro tenuti.
2.
Questa formalità può essere omessa nel caso in cui sia possibile
un collegamento informatico tra la Cassa e i singoli Consigli
dell'ordine per lo scambio dei dati relativi agli iscritti,
come risultanti dai rispettivi archivi.
Articolo
28
Contenuto
degli elenchi inviati agli ordini.
1.
Nel caso in cui la Cassa provveda ad inviare ai Consigli dell'ordine,
gli elenchi degli iscritti agli albi da tali elenchi devono
risultare:
a)
cognome e nome di ciascun iscritto agli albi;
b)
data e luogo di nascita;
c)
sede dello studio legale e numero telefonico ed eventualmente
di fax.
2.
Le comunicazioni di variazioni vanno eseguite anche se è cambiato
uno solo dei dati suddetti.
Articolo
29
Comunicazioni
al CNF.
1.
Le stesse comunicazioni inviate al Consigli dell'ordine possono
essere inviate al Consiglio nazionale forense per i soli iscritti
all'albo speciale, per ottenerne le opportune informazioni.
Articolo
30
Dichiarazione
dei redditi anticipata.
1.
La dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della
legge è fatta utilizzando i moduli predisposti per l'anno
in cui essa è resa o per l'anno precedente con i necessari
adattamenti. Essa deve essere ripetuta nei termini e nelle
forme previsti per le comunicazioni annuali ordinarie.
Articolo
31
Iscrizioni
d'ufficio.
1.
La Cassa provvede, con delibera della Giunta, alla iscrizione
d'ufficio a tutti gli effetti di tutti i professionisti che,
per la misura del reddito o del volume di affari, hanno l'obbligo
di tale iscrizione, ai sensi di legge e dell'art. 6, comma
1, dello statuto, ed applica nei loro confronti le sanzioni
prescritte nell'art. 22, comma secondo, e nell'art. 18 della
legge, iscrivendo a ruolo i relativi importi, oltre ai contributi
dovuti e agli interessi.
2.
La Cassa provvede inoltre alle iscrizioni ai soli fini assistenziali
di tutti gli iscritti agli albi, ai sensi dell'art. 6, comma
3 dello statuto e dell'art. 2 del regolamento generale.
Articolo
32
Entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari.
1.
Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera
del Consiglio di amministrazione 10 aprile 1981, n. 154 e
modificato con delibera del Consiglio di amministrazione 30
aprile 1982, n. 144 il nuovo regolamento è soggetto alla prescritta
approvazione ministeriale ed ha effetto dalla data del decreto
ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 3, secondo comma
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2.
Le norme del Regolamento sostituito restano in vigore per
tutte le inadempienze agli obblighi di cui agli articoli 17,
18 e 23 della legge 20 settembre 1980, n. 576, verificatesi
prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992,
n. 141, anche se accertate o contestate in epoca successiva.
3.
Le norme degli articoli 8 e 15, comma 3 si applicano anche
a tutti i casi non definiti.
4.
Il presente regolamento sarà pubblicato, dopo la sua approvazione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.